Per le società di ingegneria si aprono le porte del mercato privato. Approvata dopo tre anni di lavori la legge per la Concorrenza
I professionisti dovranno redigere il preventivo in forma scritta o digitale e indicare titoli e specializzazioni, le società di ingegneria potranno operare nel settore privato, gli agrotecnici potranno tornare ad occuparsi di pratiche catastali. Sono alcune delle novità della Legge Concorrenza, approvata definitivamente dal Senato il 2 agosto, dopo tre anni di lavori.
“In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”.
Così - aggiungendo le parole ‘obbligatoriamente, in forma scritta o digitale’ all’articolo 9, comma 4, del Decreto Liberalizzazioni (DL 1/2012 convertito nella Legge 27/2012) - la Legge Concorrenza rafforza il concetto dell’obbligatorietà del preventivo scritto o digitale tra professionista e cliente.
Ricordiamo infatti, che il Decreto Liberalizzazioni ha introdotto l’obbligo per i professionisti di pattuire il compenso per le prestazioni professionali al momento del conferimento dell’incarico, rendendo noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e indicando i dati della polizza assicurativa.
La misura del compenso, adeguata all’importanza dell'opera e pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi, deve essere resa nota al cliente, con un preventivo di massima.
Oggi a queste disposizioni si aggiunge l’obbligo di redigere il preventivo in forma scritta o digitale.
Infatti, l’art. 4, comma 1, del regolamento di riforma degli ordinamenti professionali (DPR 137/2012), relativo alla libera concorrenza e alla pubblicità informativa dispone che “è ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni”.
“La previsione dell’obbligo di comunicare titoli e specializzazioni innova rispetto a quanto sinora previsto tanto nel regolamento di riforma degli ordinamenti professionali quanto nella disciplina di specifiche professioni” - sottolinea il Dossier.
Per operare con i privati, le società di ingegneria dovranno stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per gli eventuali danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale. Le società di ingegneria dovranno indicare ai clienti i nominativi dei professionisti responsabili dei progetti e tutte le informazioni inerenti ai loro compensi.
“Adesso – ha commentato il presidente dell’Oice, Gabriele Scicolone- speriamo sia chiaro a tutti che le nostre società, come tutte le altre in Europa e nel mondo, possono operare in ambito privato alle stesse condizioni in cui operano nel settore pubblico, avendo professionisti iscritti all'albo e società iscritte al casellario ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione”.
Già il comma 7-ter dell’articolo 26 del DL 248/2007, poi convertito nella Legge 81/2008 aveva dato questa interpretazione, ma trattandosi di un “Milleproroghe”, la Corte Costituzionale, con la sentenza 154/2015, lo aveva dichiarato illegittimo anche perché, secondo i giudici, la preparazione degli agrotecnici non li rendeva idonei allo svolgimento di queste attività. Come risultato, gli agrotecnici dal 2015 non hanno più potuto redigere e sottoscrivere atti catastali. La Legge Concorrenza ribalta la situazione, riconoscendo questa competenza agli agrotecnici.
Obbligo di preventivo scritto o digitale
“Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico”.“In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”.
Così - aggiungendo le parole ‘obbligatoriamente, in forma scritta o digitale’ all’articolo 9, comma 4, del Decreto Liberalizzazioni (DL 1/2012 convertito nella Legge 27/2012) - la Legge Concorrenza rafforza il concetto dell’obbligatorietà del preventivo scritto o digitale tra professionista e cliente.
Ricordiamo infatti, che il Decreto Liberalizzazioni ha introdotto l’obbligo per i professionisti di pattuire il compenso per le prestazioni professionali al momento del conferimento dell’incarico, rendendo noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e indicando i dati della polizza assicurativa.
La misura del compenso, adeguata all’importanza dell'opera e pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi, deve essere resa nota al cliente, con un preventivo di massima.
Oggi a queste disposizioni si aggiunge l’obbligo di redigere il preventivo in forma scritta o digitale.
Obbligo di indicare titoli e specializzazioni
Con il comma 152, la Legge Concorrenza obbliga i professionisti iscritti a ordini e collegi ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza. “Ad oggi - spiega il Dossier del Senato - la comunicazione di titoli e specializzazioni costituisce una facoltà per il professionista e non un obbligo”.Infatti, l’art. 4, comma 1, del regolamento di riforma degli ordinamenti professionali (DPR 137/2012), relativo alla libera concorrenza e alla pubblicità informativa dispone che “è ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni”.
“La previsione dell’obbligo di comunicare titoli e specializzazioni innova rispetto a quanto sinora previsto tanto nel regolamento di riforma degli ordinamenti professionali quanto nella disciplina di specifiche professioni” - sottolinea il Dossier.
Società di ingegneria nel mercato privato
La Legge Concorrenza estende la disciplina della Legge 266/1997, che ha consentito l’esercizio della professione in forma societaria, alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative. In questo modo, da una parte il mercato privato si apre definitivamente alle società di ingegneria, dall’altro si afferma la validità dei contratti tra società di ingegneria e privati conclusi a decorrere dall’11 agosto 1997 (Data di entrata in vigore della L 266/1997).Per operare con i privati, le società di ingegneria dovranno stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per gli eventuali danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale. Le società di ingegneria dovranno indicare ai clienti i nominativi dei professionisti responsabili dei progetti e tutte le informazioni inerenti ai loro compensi.
“Adesso – ha commentato il presidente dell’Oice, Gabriele Scicolone- speriamo sia chiaro a tutti che le nostre società, come tutte le altre in Europa e nel mondo, possono operare in ambito privato alle stesse condizioni in cui operano nel settore pubblico, avendo professionisti iscritti all'albo e società iscritte al casellario ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione”.
Agrotecnici e pratiche catastali
La Legge Concorrenza interpreta l’articolo 145 della Legge 388/2000stabilendo che gli atti catastali, sia urbani sia rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso dei titoli previsti dalla Legge 251/1986, che ha istituito l’Albo nazionale degli Agrotecnici.Già il comma 7-ter dell’articolo 26 del DL 248/2007, poi convertito nella Legge 81/2008 aveva dato questa interpretazione, ma trattandosi di un “Milleproroghe”, la Corte Costituzionale, con la sentenza 154/2015, lo aveva dichiarato illegittimo anche perché, secondo i giudici, la preparazione degli agrotecnici non li rendeva idonei allo svolgimento di queste attività. Come risultato, gli agrotecnici dal 2015 non hanno più potuto redigere e sottoscrivere atti catastali. La Legge Concorrenza ribalta la situazione, riconoscendo questa competenza agli agrotecnici.
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