Tar Campania: se durante l’attesa le norme sono cambiate e l’intervento non è più consentito spetta un indennizzo
01/08/2017 - Se il Comune tarda nel pronunciarsi su una domanda di permesso di costruire può arrecare un danno permanente all’interessato e deve pagargli un risarcimento. Lo ha affermato il Tar Campania con la sentenza 1223/2017.
Il proprietario aveva quindi chiesto un risarcimento al Comune sostenendo che, se l’Amministrazione avesse risposto nei tempi previsti, avrebbe potuto realizzare l’ampliamento e usufruirne dal punto di vista economico.
I giudici hanno dato ragione al proprietario, ridimensionando però le sue richieste. All’interessato è stato quindi riconosciuto un risarcimento pari al mancato incremento di valore dell’immobile, più le spese legali.
Respinte invece le richieste sul mancato incremento del volume di affari, perché “conseguenza solo indiretta del ritardo”, e sul fermo di cantiere visto che, non essendoci nessun permesso di costruire, nessun cantiere era autorizzato a partire.
Permesso di costruire e ritardo della Pubblica Amministrazione
Nel caso preso in esame, il proprietario di un locale commerciale aveva richiesto il permesso di costruire per il suo ampliamento. Il Comune aveva impiegato oltre due anni per esaminare la pratica. Nel frattempo lo strumento urbanistico era cambiato e, a differenza di quello precedente, non consentiva più l’intervento per cui aveva fatto domanda.Il proprietario aveva quindi chiesto un risarcimento al Comune sostenendo che, se l’Amministrazione avesse risposto nei tempi previsti, avrebbe potuto realizzare l’ampliamento e usufruirne dal punto di vista economico.
Ritardo e mancato rilascio del permesso di costruire, spetta un risarcimento
Secondo la richiesta del proprietario, il risarcimento doveva essere quantificato sulla base del mancato incremento di valore dell’immobile, il mancato incremento del volume di affari e il fermo di cantiere.I giudici hanno dato ragione al proprietario, ridimensionando però le sue richieste. All’interessato è stato quindi riconosciuto un risarcimento pari al mancato incremento di valore dell’immobile, più le spese legali.
Respinte invece le richieste sul mancato incremento del volume di affari, perché “conseguenza solo indiretta del ritardo”, e sul fermo di cantiere visto che, non essendoci nessun permesso di costruire, nessun cantiere era autorizzato a partire.
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