(chiedo ovviamente scusa per la necessità di sintesi per cercare di dare alcune risposte ai quesiti in voga in questi giorni)
1.
Danni da sisma,
tutta colpa degli abusi?
2.
Sono sicuri solo
i fabbricati in cemento armato?
3.
È sufficiente
avere il fascicolo del fabbricato?
Tornano, purtroppo,
periodicamente di attualità le varie questioni.
1.
Per rispondere alla
prima domanda, chi ha una conoscenza
del problema sa che:
-
Fino al 1983
erano pochi i comuni definiti “sismici”, quindi per il calcolo di una struttura
non c’era obbligo della relazione del geologo e il Genio Civile conservava i
documenti di progetto sui quali il controllo era minimo. Quanti fabbricati sono
stati collaudati? Quali controlli sono stati effettuati per i collaudi? Quali documenti
di progetto sono disponibili per le eventuali verifiche strutturali?
-
Dal 1983 fino al
terremoto de L’Aquila del 2009, la normativa “antisismica” aveva subito alcune
modifiche, l’obbligo e la tipologia dei rilievi geologici si è notevolmente
evoluta e migliorata.
-
Con la sismicità
arriva l’obbligo del calcolo delle strutture con il modello del “telaio”,
mentre prima veniva verificato il singolo elemento (plinto, pilastro, trave,
solaio).
-
Gli interventi
sui fabbricati esistenti ammessi con buona facilità fino al 2009, in zona
sismica, diventano a volte difficili e particolarmente costosi dovendo adeguare
la struttura alle nuove prescrizioni.
-
Succede che
alcuni edifici, anche industriali e pubblici, hanno subito ampliamenti e
sopraelevazioni magari costruiti con fondazioni anteriore all’inserimento della
zona sismica. A volte questi ampliamenti sono stati effettuati con 3 o 4
normative diverse in materia di scienza delle costruzioni.
-
Fino all’entrata
in vigore del testo unico in materia di edilizia ed urbanistica (DPR 380/2001)
la maggioranza dei fabbricati o non avevano l’agibilità (magari perché non
richiesta o per non aver presentato la richiesta o perché parzialmente abusivi
o perché l’ufficio urbanistico non verificava la pratica dando la precedenza
alle nuove pratiche), oppure l’agibilità era autocertificata o per silenzio
assenso.
-
Con l’ultima
riforma del DPR 380/2001 anche l’agibilità si autocertifica.
In conclusione
è ovvio che la regolarità di un fabbricato, anche sanato, di per sé, dal punto
di vista della sicurezza strutturale non significa nulla.
La sicurezza
è data dalla capacità del progettista delle strutture, dall’attuazione delle
sue disposizioni e progetto, dalla qualità del materiale impiegato e dalla
corretta gestione del fabbricato.
Non sempre
sono una garanzia. Il progettista può essere stato bravissimo, l’Impresa
corretta, il direttore dei lavori ha fatto un ottimo lavoro, magari mancava,
non essendo obbligatoria, l’indagine geologica oppure questa non è stata
effettuata secondo le attuali disposizioni. La sicurezza dipende spesso dalla
tecnica utilizzata che però deve essere verificata secondo le moderne
conoscenze e nozioni.
2.
la seconda
domanda presuppone una risposta negativa. L’Aquila (e non solo) ha evidenziato
che fabbricati moderni, costruiti in cemento armato, hanno avuto lesioni gravi
e crolli, molto più importanti di quelli costruiti in pietra o mattoni (o in
legno). Semplicemente perché non poggiati su idoneo terreno (lo hanno dimostrato
le varie analisi geologiche) oppure non rispettando progetto o qualità del
materiale. In tutti i terremoti poi hanno avuto crolli e cedimenti anche gli
edifici pubblici recenti. Anche la
conclusione della prima domanda è analoga alla prima.
3.
Avere il fascicolo del fabbricato dovrebbe significare,
per avere un senso
- documenti di progetto architettonico; - documenti di
progetto delle strutture; - provini delle strutture; collaudo; eventuali
aggiornamenti e/o modifiche realizzate, verifica strutturale allo stato di
fatto.
Per
vari problemi ben noti a chi frequenta gli uffici pubblici queste ricerche non
sempre danno un esito sufficiente e spesso i proprietari non ne sono in
possesso se non parzialmente, specie quando si tratta di condomini.
Un
professionista, quindi, se incaricato dal proprietario, qualora dovesse
certificare la regolarità della struttura, la verifica sismica oltre che dall’esame
della documentazione (se disponibile), dopo aver effettuato sopralluoghi e
verifiche sul posto, anche non distruttive delle strutture, potrebbe avere
bisogno di collaborazioni da laboratori autorizzati per i provini delle
strutture e da geologi per le opportune verifiche. Non è detto questo sia
sufficiente e tali verifiche possono costare da qualche migliaia di euro a
decine di migliaia di euro. Considerato che tali spese saranno a carico del
proprietario, dopo aver pagato tanto l’immobile, ritenuto anche sicuro e in
regola, tra mutui, tasse esorbitanti, spese di manutenzione e di gestione, in
quanti potrebbero avere il fascicolo del fabbricato.
Conclusione anche per la sicurezza e la
garanza del fascicolo del fabbricato, pur essendo in grado di pagare il dovuto,
occorre sperare nelle capacità e serietà professionali. Qualora diventasse un
obbligo di legge saremo garantiti da ciò che offre il mercato?
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