sabato 26 agosto 2017

Prevenzione dei danni da terremoto è sufficiente costruire in cemento armato, in regola con il fascicolo del fabbricato?

(chiedo ovviamente scusa per la necessità di sintesi per cercare di dare alcune risposte ai quesiti in voga in questi giorni)
1.     Danni da sisma, tutta colpa degli abusi?
2.     Sono sicuri solo i fabbricati in cemento armato?
3.     È sufficiente avere il fascicolo del fabbricato?
Tornano, purtroppo, periodicamente di attualità le varie questioni.

1.     Per rispondere alla prima domanda, chi ha una conoscenza del problema sa che:
-         Fino al 1983 erano pochi i comuni definiti “sismici”, quindi per il calcolo di una struttura non c’era obbligo della relazione del geologo e il Genio Civile conservava i documenti di progetto sui quali il controllo era minimo. Quanti fabbricati sono stati collaudati? Quali controlli sono stati effettuati per i collaudi? Quali documenti di progetto sono disponibili per le eventuali verifiche strutturali?
-         Dal 1983 fino al terremoto de L’Aquila del 2009, la normativa “antisismica” aveva subito alcune modifiche, l’obbligo e la tipologia dei rilievi geologici si è notevolmente evoluta e migliorata.
-         Con la sismicità arriva l’obbligo del calcolo delle strutture con il modello del “telaio”, mentre prima veniva verificato il singolo elemento (plinto, pilastro, trave, solaio).
-         Gli interventi sui fabbricati esistenti ammessi con buona facilità fino al 2009, in zona sismica, diventano a volte difficili e particolarmente costosi dovendo adeguare la struttura alle nuove prescrizioni.
-         Succede che alcuni edifici, anche industriali e pubblici, hanno subito ampliamenti e sopraelevazioni magari costruiti con fondazioni anteriore all’inserimento della zona sismica. A volte questi ampliamenti sono stati effettuati con 3 o 4 normative diverse in materia di scienza delle costruzioni.
-         Fino all’entrata in vigore del testo unico in materia di edilizia ed urbanistica (DPR 380/2001) la maggioranza dei fabbricati o non avevano l’agibilità (magari perché non richiesta o per non aver presentato la richiesta o perché parzialmente abusivi o perché l’ufficio urbanistico non verificava la pratica dando la precedenza alle nuove pratiche), oppure l’agibilità era autocertificata o per silenzio assenso.
-         Con l’ultima riforma del DPR 380/2001 anche l’agibilità si autocertifica.
In conclusione è ovvio che la regolarità di un fabbricato, anche sanato, di per sé, dal punto di vista della sicurezza strutturale non significa nulla.
La sicurezza è data dalla capacità del progettista delle strutture, dall’attuazione delle sue disposizioni e progetto, dalla qualità del materiale impiegato e dalla corretta gestione del fabbricato.
Non sempre sono una garanzia. Il progettista può essere stato bravissimo, l’Impresa corretta, il direttore dei lavori ha fatto un ottimo lavoro, magari mancava, non essendo obbligatoria, l’indagine geologica oppure questa non è stata effettuata secondo le attuali disposizioni. La sicurezza dipende spesso dalla tecnica utilizzata che però deve essere verificata secondo le moderne conoscenze e nozioni.

2.     la seconda domanda presuppone una risposta negativa. L’Aquila (e non solo) ha evidenziato che fabbricati moderni, costruiti in cemento armato, hanno avuto lesioni gravi e crolli, molto più importanti di quelli costruiti in pietra o mattoni (o in legno). Semplicemente perché non poggiati su idoneo terreno (lo hanno dimostrato le varie analisi geologiche) oppure non rispettando progetto o qualità del materiale. In tutti i terremoti poi hanno avuto crolli e cedimenti anche gli edifici pubblici recenti. Anche la conclusione della prima domanda è analoga alla prima.

3.     Avere il fascicolo del fabbricato dovrebbe significare, per avere un senso

 - documenti di progetto architettonico; - documenti di progetto delle strutture; - provini delle strutture; collaudo; eventuali aggiornamenti e/o modifiche realizzate, verifica strutturale allo stato di fatto.
Per vari problemi ben noti a chi frequenta gli uffici pubblici queste ricerche non sempre danno un esito sufficiente e spesso i proprietari non ne sono in possesso se non parzialmente, specie quando si tratta di condomini.
Un professionista, quindi, se incaricato dal proprietario, qualora dovesse certificare la regolarità della struttura, la verifica sismica oltre che dall’esame della documentazione (se disponibile), dopo aver effettuato sopralluoghi e verifiche sul posto, anche non distruttive delle strutture, potrebbe avere bisogno di collaborazioni da laboratori autorizzati per i provini delle strutture e da geologi per le opportune verifiche. Non è detto questo sia sufficiente e tali verifiche possono costare da qualche migliaia di euro a decine di migliaia di euro. Considerato che tali spese saranno a carico del proprietario, dopo aver pagato tanto l’immobile, ritenuto anche sicuro e in regola, tra mutui, tasse esorbitanti, spese di manutenzione e di gestione, in quanti potrebbero avere il fascicolo del fabbricato.
Conclusione anche per la sicurezza e la garanza del fascicolo del fabbricato, pur essendo in grado di pagare il dovuto, occorre sperare nelle capacità e serietà professionali. Qualora diventasse un obbligo di legge saremo garantiti da ciò che offre il mercato?


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