Cassazione: con l’apertura del varco verifica l’uso indebito della cosa comune e si altera la funzione del muro http://www.edilportale.com/news/2014/06/normativa/non-si-possono-unire-gli-appartamenti-di-due-condom%C3%ACni-diversi_40058_15.html
18/06/2014 - Il proprietario di due appartamenti adiacenti, ma situati in due condomini diversi, non può abbattere il muro per unirli. Lo ha spiegato la Corte di Cassazione con la sentenza 10606/2014. Secondo la Corte, in questo caso si verifica l’uso indebito della cosa comune e l’alterazione della funzione del muro, che deve fungere da recinzione.Nel caso preso in esame, il proprietario di un immobile situato in un condominio aveva aperto un varco per collegare il suo appartamento con altri locali che, però, appartenevano ad un'altra condominio. Dopo la denuncia da parte di un altro condomino, il Tribunale ordinario aveva imposto la chiusura del varco.
A sua volta, la Corte d’Appello aveva bocciato il ricorso dell’interessato affermando che la comunione dei muri derivava dalle norme sulle costruzioni in aderenza, ma che i due stabili non potevano essere uniti perché appartenenti a due entità condominiali diverse, separate da un muro con funzione di recinzione e protezione. Un parere confermato dalla Cassazione, che ha ribadito il divieto e l’obbligo di chiudere il varco precedentemente creato.
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