Decreto ArtBonus: autorizzazione valida per 5 anni dal momento in cui diventa operativo il titolo abilitativo
05/06/2014 - L’autorizzazione paesaggistica diventa efficace insieme al titolo abilitativo necessario per l’intervento. Lo prevede il Decreto ArtBonus, in vigore dal primo giugno, che tenta di fermare i ricorsi sulla durata dell’autorizzazione paesaggistica, ma anche di semplificare i procedimenti per la realizzazione di lavori sugli immobili vincolati
Il decreto ArtBonus completa le novità introdotte l’anno scorso dalla Legge “del Fare” e dalla Legge “Valore Cultura”, che per semplificare la vita a professionisti e imprese hanno allungato la durata dell’autorizzazione paesaggistica, senza però specificare di preciso il momento da cui decorre la sua validità.
Ricordiamo infatti che la Legge “del Fare” aveva previsto che, per i lavori iniziati nei cinque anni dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, questa si considerava efficace per tutta la durata dei lavori. In altre parole, se i lavori iniziavano prima della scadenza, dopo il quinto anno non era necessario richiedere una nuova autorizzazione, a meno che non ci fossero state delle variazioni nel progetto.
Più tardi, la Legge “Valore Cultura” ha ridimensionato questa previsione, affermando che i lavori iniziati nel quinquennio di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica devono terminare entro un anno dalla fine del quinquennio. Dopo questo termine diventa invece necessario richiedere un nuovo permesso.
Il Decreto ArtBonus chiude il cerchio della questione, chiarendo che il termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento. I cinque anni vanno quindi conteggiati a partire da questo momento.
Il decreto semplifica inoltre il procedimento di autorizzazione degli interventi sugli immobili vincolati prevedendo che se la Soprintendenza non si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione degli atti, sarà l’Amministrazione competente, quindi il Comune in cui si trova l’immobile, a decidere.
Se la novità fosse confermata anche dal procedimento di conversione in legge, in mancanza del parere della Soprintendenza non sarà quindi necessario indire la Conferenza di Servizi.
Per l’individuazione di ulteriori semplificazioni, infine, entro sei mesi dovranno essere individuati, con un apposito regolamento, una serie di “interventi di lieve entità” da effettuare con procedure più snelle.
Ricordiamo infatti che la Legge “del Fare” aveva previsto che, per i lavori iniziati nei cinque anni dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, questa si considerava efficace per tutta la durata dei lavori. In altre parole, se i lavori iniziavano prima della scadenza, dopo il quinto anno non era necessario richiedere una nuova autorizzazione, a meno che non ci fossero state delle variazioni nel progetto.
Più tardi, la Legge “Valore Cultura” ha ridimensionato questa previsione, affermando che i lavori iniziati nel quinquennio di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica devono terminare entro un anno dalla fine del quinquennio. Dopo questo termine diventa invece necessario richiedere un nuovo permesso.
Il Decreto ArtBonus chiude il cerchio della questione, chiarendo che il termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento. I cinque anni vanno quindi conteggiati a partire da questo momento.
Il decreto semplifica inoltre il procedimento di autorizzazione degli interventi sugli immobili vincolati prevedendo che se la Soprintendenza non si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione degli atti, sarà l’Amministrazione competente, quindi il Comune in cui si trova l’immobile, a decidere.
Se la novità fosse confermata anche dal procedimento di conversione in legge, in mancanza del parere della Soprintendenza non sarà quindi necessario indire la Conferenza di Servizi.
Per l’individuazione di ulteriori semplificazioni, infine, entro sei mesi dovranno essere individuati, con un apposito regolamento, una serie di “interventi di lieve entità” da effettuare con procedure più snelle.
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