giovedì 30 maggio 2013
impianti non soggetti ad AIA procedura semplificiata con autorizzazione unica ambientale
In vigore dal 13 giugno la nuova Autorizzazione Unica Ambientale
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto con le procedure semplificate per Pmi e impianti non soggetti ad AIA
di Paola Mammarella
31/05/2013 - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpr 59/2013 (vedere http://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2012/526/schema-di-decreto-del-presidente-della-repubblica-concernente-regolamento-recante-disciplina-dell-autorizzazione_13960.html) che, con l’introduzione dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), semplifica gli adempimenti gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, consentendo un risparmio annuo pari a 700 milioni di euro. L'Autorizzazione unica ambientale, in base a quanto stabilito dalla Legge 35/2012 (vedere http://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2012/35/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-9-febbraio-2012-n.-5-recante-disposizioni_12146.html) sulla semplificazione e lo sviluppo, prevede una sola autorizzazione per le Pmi e gli impianti che non hanno dimensioni tali da richiedere l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
L’AUA può sostituire fino a sette autorizzazioni. Si tratta dell’autorizzazione sugli scarichi, la comunicazione per l’utilizzo delle acque reflue, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la documentazione previsionale di impatto acustico, l’autorizzazione all’uso dei fanghi di depurazione e la comunicazione sullo smaltimento e il recupero dei rifiuti. A discrezione delle Regioni, l’AUA può però ricomprendere anche altre autorizzazioni.
L’AUA va richiesta con un'unica domanda allo Sportello Unico per le Attività Produttive. Il rilascio avviene solitamente entro 90 giorni, ma sono ammessi tempi più lunghi nel caso in cui sia necessaria la convocazione della Conferenza di Servizi. Quando sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a 90 giorni, l’autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive.
Se invece sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, lo Sportello Unico per le attività produttive indice entro 30 giorni la conferenza di servizi e l’autorità competente adotta l’Autorizzazione Unica Ambientale entro 120 giorni dal ricevimento della domanda. Nel caso in cui vengano richiesti dei documenti integrativi, l’AUA è rilasciata entro 150 giorni (Leggi Tutto http://www.edilportale.com/news/2013/02/normativa/autorizzazione-unica-ambientale-dal-cdm-s%C3%AC-alle-semplificazioni_31820_15.html ).
La nuova procedura semplificata, che entrerà in vigore il 13 giugno 2013, assicura tempi certi. Decorsi inutilmente i termini per la conclusione dei procedimenti entrano infatti in campo i poteri sostitutivi del Ministero dell’Ambiente. (riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/05/normativa/in-vigore-dal-13-giugno-la-nuova-autorizzazione-unica-ambientale_33812_15.html
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