sabato 25 maggio 2013
decreto pagamento sospensione IMU
Decreto Legge 21/05/2013 n. 54
(Gazzetta ufficiale 21/05/2013 n. 117)
Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere in
materia di pagamento dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni, conseguente alla contingente situazione
economico- finanziaria del Paese;
Considerate le particolari ragioni di urgenza, connesse alla
contingente situazione economico-finanziaria ed occupazionale del
Paese, che impongono l'adozione di misure di sostegno al lavoro e di
potenziamento degli ammortizzatori sociali per fare fronte alla
perdurante situazione di crisi dei settori produttivi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 maggio 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di imposta municipale propria
1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina
dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la
disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in
particolare, a riconsiderare l'articolazione della potesta'
impositiva a livello statale e locale, e la deducibilita' ai fini
della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale
propria relativa agli immobili utilizzati per attivita' produttive,
per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e' sospeso per le seguenti categorie di
immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i
fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari, nonche' alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi
le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo
93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13,
commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni.
2. Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di
cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, come modificato, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e' ulteriormente incrementato
fino al 30 settembre 2013, di un importo, come risultante per ciascun
comune, dall'allegato A, pari al cinquanta per cento:
a) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale
propria ad aliquota di base o maggiorata se deliberata dai comuni,
per l'anno medesimo con riferimento alle abitazioni principali e
relative pertinenze;
b) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale
propria, comprensivo delle variazioni deliberate dai comuni per
l'anno medesimo, con riferimento agli immobili di cui alla lettera b)
e c) del comma 1.
3. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione
delle maggiori anticipazioni di tesoreria sono rimborsati a ciascun
comune dal Ministero dell'interno, con modalita' e termini fissati
con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All'onere di cui al comma 3, pari a 18,2 milioni di euro per
l'anno 2013 si provvede, quanto a 12,5 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 600.000
euro mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 3 e
quanto a 5,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
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