mercoledì 1 maggio 2013
detrazione Irpef 55% c'è tempo fino al 30 settembre 2013 per documentazione lavori del 2012 di riqualificazione energetica
Bonus 55%: per i lavori del 2012 c’è tempo fino al 30 settembre 2013
Se il termine è scaduto dopo il 30 settembre 2012 è ancora possibile inviare la richiesta all’Enea
di Rossella Calabrese 02/05/2013 - Chi ha realizzato interventi di riqualificazione energetica nel 2012, ultimandoli entro lo stesso anno, ma ha dimenticato di trasmettere la richiesta all’Enea entro tre mesi dalla fine dei lavori, può ancora usufruire della detrazione fiscale del 55%.La condizione per far valere il diritto è che la scadenza dei 90 giorni “utili” sia avvenuta dopo il 30 settembre 2012; per questi interventi, il termine entro cui inviare la richiesta all’Enea è fissata al 30 settembre 2013.
Lo afferma l’Enea con la Faq 70 pubblicata sul sito dedicato alla detrazione del 55%. (vedere http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/)
L’Enea ricorda che l’art. 2 comma 1 del DL 16/2012 (vedere http://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2012/16/disposizioni-urgenti-in-materia-di-semplificazioni-tributarie-di-efficientamento-e-potenziamento-delle_12138.html) convertito nella Legge 44/2012 (vedere http://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2012/44/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-2-marzo-2012-n.-16-recante-disposizioni_12161.html) , prevede che la fruizione di benefici fiscali subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o ad altro adempimento formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziate verifiche o accertamenti dei quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione o esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione prevista per l’inadempimento.
In virtù di queste norme, l’Enea ritiene che il contribuente, se soddisfa le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), non perde il diritto a fruire delle detrazioni fiscali. E per beneficiarne deve inviare la documentazione all’Enea entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui si è concluso il lavoro.
Per quanto riguarda invece il versamento della sanzione, l’Enea consiglia di chiedere delucidazioni all’Agenzia delle Entrate, anche attraverso il numero verde 848 800444.
Alcuni mesi dopo l’entrata in vigore delle suddette norme, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare 38/E del 28 settembre 2012 (vederehttp://www.edilportale.com/normativa/circolare/2012/38-e/agenzia-delle-entrate-remissione-in-bonis-articolo-2-commi-1-2-3-e-3-bis-del-decreto-legge-2_14328.html) , dando una diversa interpretazione del termine di presentazione della prima dichiarazione utile: secondo le Entrate tale termine deve intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione - ordinario di presentazione del modello UNICO - scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione, ovvero eseguire l’adempimento stesso.
Quindi, degli interventi di riqualificazione energetica ultimati nel 2012, per i quali la richiesta di detrazione non è stata trasmessa all’Enea, ora sono sanabili unicamente quelli per i quali la scadenza dei 90 giorni “utili” è avvenuta in data successiva al 30 settembre 2012. E per questi interventi, il termine ultimo entro cui far pervenire le richieste di detrazione ad ENEA (sempre attraverso il portale 2012) è il 30 settembre 2013.
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