martedì 18 febbraio 2014

Non paga l’Irap lo studio professionale con praticanti ma senza dipendenti sentenza corte di cassazione

Cassazione: i tirocinanti si formano per il lavoro e non contribuiscono alla formazione del reddito http://www.edilportale.com/news/2014/02/professione/non-paga-l-irap-lo-studio-con-praticanti-ma-senza-dipendenti_37955_33.html

19/02/2014 - Gli studi che si avvalgono di praticanti, ma che non hanno dipendenti, non pagano l’Irap, Imposta regionale sulle attività produttive. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 2520/2014.
Secondo la Corte, la presenza dei praticanti in studio non crea il requisito dell’autonoma organizzazione, che è il presupposto per assoggettare un professionista all’Irap.
 
Con questa decisione, la Cassazione ha confermato i contenuti della Circolare 45/E/2008 dell’Agenzia delle Entrate, con cui il Fisco ha affermato che lo scopo del tirocinio è prevalentemente quello di formare il praticante al lavoro.
 
Ne consegue che il praticante non contribuisce in modo autonomo alla formazione del reddito prodotto dallo studio, diversamente da quanto avviene con il lavoro da dipendente.
 
Su questi presupposti la Cassazione ha accolto il ricorso di un professionista contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto.
 
Il professionista, che era stato assoggettato ad Irap, aveva presentato istanza di rimborso, incappando però nel silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate. Si era quindi rivolto alla Commissione Tributaria, che aveva però rigettato il suo appello, confermando il pagamento dell’Irap.
 
La Cassazione ha invece dato ragione al professionista, confermando la sua non assoggettabilità ad Irap.

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