Il pagamento non fa venire meno l’obbligo di allegare l’attestato ai contratti di compravendita e affitto http://www.edilportale.com/news/2014/02/normativa/multe-fino-a-18mila-euro-se-non-si-consegna-l-ape-entro-45-giorni_37829_15.html
12/02/2014 - Le compravendite e gli affitti conclusi senza allegare l’APE, Attestato di prestazione energetica, sono validi ma, se l’attestato non viene consegnato entro 45 giorni, sono puniti con multe dai 3 mila ai 18 mila euro. Il pagamento della multa, inoltre, non fa venire meno l’obbligo di allegare l’attestato.Con l’approvazione da parte della Camera del ddl Destinazione Italia sembrano chiariti gli adempimenti da seguire in sede di stipula dei contratti e sono definite con chiarezza le conseguenze che derivano dal mancato rispetto della normativa.
Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione deve essere inserita una clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto l'Attestato di prestazione energetica.
Una copia dell'APE deve essere allegata al contratto. In mancanza della dichiarazione, o nel caso in cui l'APE non venga allegato, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, di una multa che può variare dai 3 mila ai18 mila euro.
Nelle locazioni di singole unità immobiliari, invece, la multa oscilla tra i mille e i 4 mila euro. Se il contratto ha una durata fino a tre anni, la sanzione è ridotta della metà. In tutti questi casi, gli accertamenti delle violazioni sono condotti dalla Guardia di Finanza o dall'Agenzia delle Entrate.
Le sanzioni non si applicano alle locazioni di edifici residenziali per un periodo di meno di quattro mesi all’anno.
Nei contratti di trasferimento degli immobili a titolo gratuito, dove chi riceve l'immobile non deve nè può effettuare una valutazione, non c’è nessun obbligo di allegare l’APE al contratto.
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