domenica 20 ottobre 2013

Imu, esenti magazzino delle imprese e abitazioni in comodato d'uso gratuito ai figli

Probabile l’esenzione anche per gli immobili acquistati dall’impresa e ristrutturati prima della vendita di Paola Mammarella 21/10/2013 - Esenzione dall’Imu per gli immobili invenduti delle imprese di costruzione e per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito ai figli. Sono le novità del ddl di conversione del DL “IMU” 102/2013, approvato dalla Camera e ora all’esame del Senato. Magazzino delle imprese di costruzione Il ddl elimina la seconda rata dell’Imu per gli immobili invenduti appartenenti alle imprese di costruzione. L’esenzione si applica a partire dal primo luglio 2013, mentre non verrà rimborsata la prima parte dell’imposta, dovuta fino al 30 giugno 2013 e già versata dalle imprese. Per poter usufruire dell’esenzione Imu, il soggetto interessato deve presentare la dichiarazione richiesta in caso di variazioni rilevanti che possono implicare una modifica nell’importo dell’imposta. Per fare domanda si può utilizzare il modello predisposto dal Dipartimento dell’Economia e delle Finanze, che va consegnato entro novanta giorni dal momento in cui si verificano le variazioni. In questo caso, il termine potrebbe decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL Imu, che ha cambiato il sistema di imposizione per gli immobili appartenenti al magazzino delle imprese di costruzione. Durante l’approvazione del ddl, la Camera ha inoltre approvato un ordine del giorno proposto dall’Ance, Associazione nazionale costruttori edili, che ha impegnato il Governo a precisare che l’esenzione Imu vale anche per gli immobili acquistati dall’impresa e sui quali, prima della vendita, sono stati effettuati interventi di incisivo recupero. Abitazioni in comodato d’uso I Comuni possono equiparare alla prima casa, e quindi escludere dal pagamento della seconda rata dell’Imu, anche le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta, come ad esempio i figli, che le utilizzano come abitazioni principali. I Comuni determinano inoltre la soglia di reddito al di sotto della quale è possibile usufruire dell’agevolazione. In caso di più abitazioni concesse in comodato dal medesimo soggetto, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Restano comunque escluse le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1 (di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli). Immobili rurali Le domande di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità degli immobili, utili ad evitare il pagamento dell’Ici, avranno efficacia dal quinto anno antecedente alla presentazione. (riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/10/normativa/imu-esenti-magazzino-delle-imprese-e-abitazioni-in-comodato_36048_15.html

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