martedì 22 ottobre 2013

Ecobonus 65%, detraibili le spese per compilare l’APE Enea: dal 4 agosto 2013

in alcuni interventi l’Ape è obbligatorio per accedere alle detrazioni di Paola Mammarella 22/10/2013 - Dal 4 agosto 2013 per accedere al bonus fiscale del 65% è necessario l’Ape, attestato di prestazione energetica, e le spese per la sua compilazione sono detraibili. Lo ha spiegato all’interno delle sue faq l’Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, che ha ripercorso l’evoluzione normativa del settore. Quando è richiesto l’Ape In realtà, l’Ape è obbligatorio solo per ottenere gli incentivi in seguito ad alcuni interventi indicati dalla Finanziaria 2007, come quelli grazie ai quali si consegue un risparmio energetico del 20% nella climatizzazione invernale, la coibentazione delle strutture opache e la sostituzione degli infissi in contesti diversi dalle singole unità immobiliari. Sono invece esclusi dall’obbligo di presentazione dell’Ape l’installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e i lavori per la sostituzione di infissi nelle singole unità immobiliari. Come si è evoluta la normativa di settore L’Enea ha ricordato che, in base al Dlgs 192/2005, modificato dal Dlgs 311/2006, per accedere agli incentivi e alle agevolazioni previste per gli interventi che migliorano la prestazione energetica degli edifici, in alcune tipologie di lavori era richiesto l’Ace, Attestato di certificazione energetica. Fino al 25 luglio 2010, cioè dopo dodici mesi dall’emanazione delle Linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici, è stato possibile sostituire l’Ace con l’Aqe, Attestato di qualificazione energetica. L’Ace è stato utilizzato dal 26 luglio 2010 fino al 3 agosto 2013. Il 4 agosto, infatti, è entrata in vigore la Legge 90/2013, che ha sostituito l’Ace con l’Ape. Anche se il modulo per la redazione dell’Ape è cambiato, si può continuare ad usare quello dell’Aqe solo se la certificazione serve a richiedere le detrazioni fiscali. In questi casi, il modulo può essere compilato e sottoscritto anche da un tecnico abilitato coinvolto nei lavori, mentre nella norma il tecnico che redige l’Ape non deve aver preso parte agli interventi eventualmente realizzati in precedenza. L’Enea ha infine spiegato che l’Ape va conservato e le spese per la sua compilazione sono detraibili perché obbligatorie per ottenere l’agevolazione fiscale. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/10/normativa/ecobonus-65-detraibili-le-spese-per-compilare-l-ape_36064_15.html

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