mercoledì 30 ottobre 2013
Assicurazione professionale, il Cni risponde ai dubbi L’obbligo di stipula scatta quando il professionista assume l’incarico in prima persona
di Paola Mammarella 31/10/2013 - Collaboratori di società di ingegneria, liberi professionisti e dipendenti pubblici devono stipulare un’assicurazione professionale? Il Cni, Consiglio nazionale degli ingegneri, torna sull’argomento con nuove faq, cercando di chiarire i dubbi dei professionisti alle prese con le novità introdotte dalla riforma delle professioni.Collaboratori di società di ingegneria, società tra professionisti e studi associati
Il Cni ha chiarito che le polizze possono coprire non solo le responsabilità del professionista che firma il progetto, ma anche quelle dell’associato verso lo studio di cui fa parte, anche se questi non assume l’incarico in prima persona.
Queste condizioni, così come quelle di retroattività delle polizze, non rispondono ad una prescrizione della nuova normativa in materia di assicurazione professionale e possono quindi essere differenziate in base alle offerte delle compagnie assicurative.
Il Cni ribadisce inoltre che l’obbligo di stipulare un’assicurazione scatta ogni qualvolta il professionista assume un incarico che implica l’assunzione della responsabilità verso il cliente. In questo caso non è importante se il professionista è dipendente di uno studio, per cui lavora abitualmente senza firmare i progetti, e se non ha Partita Iva.
L’obbligo di avere un’assicurazione e di comunicarne gli estremi al cliente resta anche quando l’incarico è svolto a titolo gratuito, ad esempio per un parente, purchè ci sia l’assunzione diretta della responsabilità.
Dipendenti, collaboratori e consulenti di imprese private
La copertura assicurativa, ha ribadito il Cni, è sempre obbligatoria, indipendentemente dalla frequenza con cui vengono effettuate le prestazioni libero-professionali. Anche i professionisti dipendenti o collaboratori di imprese private, che assumono incarichi solo occasionalmente, devono quindi dotarsi di un’assicurazione.
Il Cni ha inoltre chiarito che le imprese devono dotarsi di una assicurazione, ma possono chiedere ai propri dipendenti di stipulare una polizza personale nel caso in cui eventuali azioni di rivalsa dei clienti possano essere imputate alla negligenza o all’imperizia del professionista.
Dipendenti pubblici
I dipendenti pubblici non devono stipulare un’assicurazione professionale a meno che non svolgano in parallelo la libera professione, anche solo saltuariamente e per importi di modesta entità.
Soci di società di ingegneria, STP e studi associati
Nel caso in cui il legale rappresentante e i soci non siano iscritti a nessun ordine professionale mentre i direttori tecnici siano professionisti, l’obbligo di stipulare l’assicurazione è a carico dei direttori tecnici perché solo loro detengono il potere di firma sugli elaborati progettuali.
Nell’ambito dei rapporti interni, possono poi essere previste analoghe modalità di garanzia qualora un eventuale danno alla clientela sia riconducibile all’attività svolta da un socio diverso dal direttore tecnico.
(riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/10/professione/assicurazione-professionale-il-cni-risponde-ai-dubbi_36259_33.html
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