martedì 4 giugno 2013

Sicurezza sul lavoro, dal Ministero le linee guida per compilare il DVR

Obbligatoria la “data certa”; se manca, il datore di lavoro rischia ammende o l’arresto da 3 a 6 mesi di Giovanni Carbone 05/06/2013 - In risposta a 13 quesiti, il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni sulle modalità di compilazione del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) che, dal 1° giugno 2013, è diventato obbligatorio redigere anche per i datori di lavoro di imprese con meno di 10 dipendenti (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2013/05/sicurezza/valutazione-rischi-pmi-dal-1%C2%B0-giugno-solo-con-procedure-standard_33677_22.html).In particolare, le indicazioni si riferiscono alle procedure standardizzate introdotte dal DM 30 novembre 2012 che disciplina quanto previsto dall’articolo 29 del DLgs 81/2008 in materia di Sicurezza sul lavoro (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2012/12/sicurezza/dal-ministero-del-lavoro-la-procedura-per-la-valutazione-dei-rischi_30733_22.html ). Tra le risposte ministeriali di maggior rilevanza (vedi http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/80E7BAFF-D50E-4222-AB64-B150BDA33A89/0/FAQprocedurestandardizzate3.pdf) , alcune chiariscono l’obbligo per il datore di lavoro di apporre “data certa” sul Dvr che potrà essere sottoscritto dal RSPP, dal RLS o RLST e dal medico competente (ove nominato), ai soli fini della prova della data. Sulle modalità giuridiche che attestano la data certa, il Ministero rimanda a quanto specificato dal Garante per protezione dei dati personali con il Provvedimento del 5 dicembre 2000, elencando 5 possibilità: - ricorso all’auto-prestazione presso uffici postali con apposizione del timbro direttamente sul documento; - per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell’atto; - apposizione della marca temporale sui documenti informatici; - apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; - registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico. A parere del Ministero, la mancanza della data o delle suddette sottoscrizioni potrebbe costituire, anche sulla base dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, un’omessa valutazione dei rischi sanzionata nei casi più gravi con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro (articolo 55 del Dlgs 81/2008). In risposta all’ultimo quesito, il Ministero chiarisce che il Dvr deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi, a disposizione degli organi di vigilanza. (riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/06/sicurezza/sicurezza-sul-lavoro-dal-ministero-le-linee-guida-per-compilare-il-dvr_33897_22.html

Nessun commento:

Posta un commento