mercoledì 12 giugno 2013
Condominio, la riforma in vigore da martedì 18 giugno 2013
Via libera ai cambi di destinazione d’uso delle parti comuni e ad interventi di innovazione, risparmio energetico e recupero edilizio13/06/2013 - Entra in vigore il prossimo martedì 18 giugno la riforma del condominio. Tra meno di una settimana diventeranno operative le nuove procedure per il cambio di destinazione d’uso delle parti comuni degli edifici condominiali, la realizzazione di interventi per l’innovazione ed il risparmio energetico e la partecipazione a programmi territoriali di recupero urbano.
di Paola Mammarella Cambi di destinazione d’uso
L’assemblea può modificare la destinazione d'uso delle parti comuni per soddisfare esigenze di interesse condominiale. La decisione deve essere presa con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio. La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per almeno 30 giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune e deve indicare le parti comuni da modificare nonché la nuova destinazione d’uso proposta.
La nuova legge specifica infine che sono sempre vietati i cambi d’uso che possono pregiudicare la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell’edificio.
Innovazione e manutenzione straordinaria
Con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all’assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio, l’assemblea può deliberare interventi per la rimozione delle barriere architettoniche e la realizzazione di parcheggi.
La nuova legge spiega inoltre che per i lavori di innovazione e manutenzione straordinaria deve essere costituito un fondo di importo pari al costo dell’intervento.
L'assemblea può anche autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a progetti, promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, per il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato. Con questo scopo possono essere decise opere di risanamento di parti comuni degli immobili, demolizioni, ricostruzioni e messa in sicurezza statica.
Risparmio energetico
I condomini possono deliberare la realizzazione di interventi per la riduzione dei consumi energetici dell’edificio e la produzione di energia attraverso impianti di cogenerazione e fonti rinnovabili. Con questa finalità è quindi consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, destinati al servizio di singole unità del condominio, sul lastrico solare, su altre superfici comuni idonee e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.
Nel caso in cui si rendano necessarie delle modifiche alle parti comuni, l’interessato comunica all’amministratore il contenuto e la modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea può imporre modalità alternative o particolari cautele cui attenersi durante la realizzazione e ripartisce l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni attenendosi alle forme di utilizzo previste dal regolamento.
Ricordiamo che ai sensi del DL 36/2013, fino al 30 giugno 2014 gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni dei condomìni, o su tutte le unità immobiliari del condominio, sono agevolati con la detrazione fiscale del 65% (Leggi Tutto http://www.edilportale.com/news/2013/06/risparmio-energetico/detrazione-65-riqualificazione-energetica-50-ristrutturazioni-e-bonus-mobili-il-dl-in-gazzetta_33917_27.html).
Sono esclusi gli impianti di riscaldamento e gli scaldacqua a pompa di calore e gli impianti geotermici, già agevolati dal Conto Termico.
Distacco da impianti centralizzati
Il singolo condomino può decidere di staccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento o
di condizionamento a patto che dal suo distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento
o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso dovrà continuare a contribuire al pagamento delle spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto, per la sua conservazione e messa a norma.
Sito web
Su proposta dell’assemblea, l'amministratore è tenuto ad attivare un sito web del condominio, le cui spese sono a carico dei condomini, su cui sia possibile consultare i documenti previsti dalla delibera assembleare.
(riproduzione riservata)
http://www.edilportale.com/news/2013/06/normativa/condominio-la-riforma-in-vigore-da-marted%C3%AC-18-giugno-2013_34012_15.html
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