Definiti i criteri di accreditamento per i certificatori, semplificati i controlli su impianti sotto i 100 Kw
di Rossella Calabrese 28/06/2013 - Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il Regolamento sull’accreditamento dei certificatori energetici (Dpr 75/2013 http://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2013/schema-di-dpr-di-attuazione-dell-articolo-4-comma-1-lettera-c%29-del-dlgs-192-2005-e-successive-modificazioni_13967.html) e il Regolamento sulla manutenzione degli impianti termici negli edifici (Dpr 74/2013http://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2013/schema-di-decreto-del-presidente-della-repubblica-recante-regolamento-in-materia-di-esercizio-conduzione_13973.html) . Entrambi entreranno in vigore il 12 luglio 2013. Con i due provvedimenti l’Italia completa, in ampio ritardo, il recepimento della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia, Direttiva da poco sostituita dalla 2010/31/UE,
mettendo fine ad una lunga serie di richiami della Commissione europea,
deferimenti alla Corte di Giustizia e rischio di nuove condanne da
parte della Corte di Giustizia, dopo quella di pochi giorni fa per
l’attestato di certificazione energetica (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2013/06/risparmio-energetico/rendimento-energetico-degli-edifici-italia-condannata-dalla-ue_34127_27.html).
CERTIFICATORI ENERGETICI
Il nuovo Regolamento è il tassello che completa il quadro normativo sulla certificazione energetica, costituito dal Dlgs 192/2005 (modificato dal Dlgs 311/2006), dal Regolamento con le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici (Dpr 59/2009) e dalle Linee guida nazionali per la certificazione energetica (DM 26 giugno 2009).
Il Regolamento - emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs 192/2005 - consentirà di svolgere l’attività di certificazione energetica a:
- i tecnici abilitati, sia dipendenti di enti pubblici o di società di servizi pubbliche o private che liberi professionisti, in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: laurea in architettura, ingegneria, agraria, scienze forestali, diploma di perito industriale, geometra, perito agrario;
- gli enti pubblici o gli organismi di diritto pubblico accreditati che svolgono attività di ispezione del settore edile e degli impianti;
- le società di servizi energetica (ESCo).
I tecnici dovranno frequentare specifici corsi di formazione per la certificazione energetica della durata minima di 64 ore, i cui contenuti sono illustrati nell’Allegato 1 al Decreto. I corsi saranno tenuti, a livello nazionale, da Università, Enti di ricerca, Ordini e Collegi professionali, a livello regionale dalle Regioni e Province autonome e da altri soggetti autorizzati dalle Regioni.
Sono esonerati dall'obbligo del corso i tecnici iscritti al proprio Albo o Collegio e in possesso di abilitazione professionale relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Nel caso in cui il tecnico non abbia le competenze in tutti i campi (progettazione di edifici e impianti) deve operare in collaborazione con un altro tecnico abilitato, in modo tale che il gruppo così costituito abbia tutti le professionalità richieste.
Per assicurare la loro indipendenza, i certificatori dovranno dichiarare l’assenza di conflitto di interessi con i progettisti, i costruttori e i produttori di materiali coinvolti nella costruzione/ristrutturazione dell’edificio certificato.
Il Regolamento si applicherà nelle Regioni e Province autonome che non hanno una propria disciplina in materia di qualificazione dei certificatori energetici, e comunque fino all’entrata in vigore delle norme regionali. Le Regioni e Province autonome che invece hanno già legiferato su questo tema devono adeguare la propria normativa per renderla coerente con quella nazionale.
IMPIANTI TERMICI
Il nuovo Regolamento adegua alle norme europee la disciplina italiana sull’ispezione e manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per gli esperti e gli organismi cui affidare i compiti di ispezione, nell’edilizia pubblica e privata.
Il provvedimento semplifica le procedure per gli impianti con una potenza minore di 100 Kw, che rappresentano il 90% del totale, prevedendo che i controlli su questi impianti non siano più annuali, ma biennali o quadriennali a seconda della potenza e del tipo di alimentazione.
Vengono fissati i valori massimi della temperatura degli ambienti: per il riscaldamento, 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici a destinazione industriale o artigianale e 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici; per la climatizzazione estiva, 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici. Gli impianti di riscaldamento potranno restare accesi per un numero massimo di mesi all’anno e di ore giornaliere, differenziati per zona climatica, derogabili dai Comuni.
Il Regolamento definisce i requisiti dei responsabili dell’esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva: il responsabile dell’impianto risponde del mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente. Il responsabile dell’impianto deve essere soggetto diverso dal venditore di energia per l’impianto stesso.
Per gli impianti termici di potenza superiore a 350 kWm il responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa alla gestione e manutenzione degli impianti termici, o di apposita attestazione. Le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del DM 37/2008 “Impianti negli edifici”.
In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione degli impianti termici, va effettuato anche un controllo dell’efficienza energetica e redatto apposito Rapporto che va trasmesso al Catasto degli impianti termici. Le autorità competenti effettuano accertamenti e ispezioni per verificare l’osservanza delle norme sul contenimento dei consumi di energia degli impianti termici. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale sopra i 10 kW e di climatizzazione estiva sopra i 12 kW.
Per gli impianti di climatizzazione invernale tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl, e per gli impianti di climatizzazione estiva tra 12 kW e 100 kW, il controllo di efficienza energetica effettuato dal manutentore o dal responsabile sostituisce l’ispezione.
Il Regolamento si applica nelle Regioni e Province autonome che non abbiano già recepito la Direttiva 2002/91/CE. quelle che l’hanno recepita devono assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con il Regolamento.
(riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/06/risparmio-energetico/certificatori-energetici-e-impianti-termici-i-regolamenti-in-gazzetta_34340_27.html
CERTIFICATORI ENERGETICI
Il nuovo Regolamento è il tassello che completa il quadro normativo sulla certificazione energetica, costituito dal Dlgs 192/2005 (modificato dal Dlgs 311/2006), dal Regolamento con le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici (Dpr 59/2009) e dalle Linee guida nazionali per la certificazione energetica (DM 26 giugno 2009).
Il Regolamento - emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs 192/2005 - consentirà di svolgere l’attività di certificazione energetica a:
- i tecnici abilitati, sia dipendenti di enti pubblici o di società di servizi pubbliche o private che liberi professionisti, in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: laurea in architettura, ingegneria, agraria, scienze forestali, diploma di perito industriale, geometra, perito agrario;
- gli enti pubblici o gli organismi di diritto pubblico accreditati che svolgono attività di ispezione del settore edile e degli impianti;
- le società di servizi energetica (ESCo).
I tecnici dovranno frequentare specifici corsi di formazione per la certificazione energetica della durata minima di 64 ore, i cui contenuti sono illustrati nell’Allegato 1 al Decreto. I corsi saranno tenuti, a livello nazionale, da Università, Enti di ricerca, Ordini e Collegi professionali, a livello regionale dalle Regioni e Province autonome e da altri soggetti autorizzati dalle Regioni.
Sono esonerati dall'obbligo del corso i tecnici iscritti al proprio Albo o Collegio e in possesso di abilitazione professionale relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Nel caso in cui il tecnico non abbia le competenze in tutti i campi (progettazione di edifici e impianti) deve operare in collaborazione con un altro tecnico abilitato, in modo tale che il gruppo così costituito abbia tutti le professionalità richieste.
Per assicurare la loro indipendenza, i certificatori dovranno dichiarare l’assenza di conflitto di interessi con i progettisti, i costruttori e i produttori di materiali coinvolti nella costruzione/ristrutturazione dell’edificio certificato.
Il Regolamento si applicherà nelle Regioni e Province autonome che non hanno una propria disciplina in materia di qualificazione dei certificatori energetici, e comunque fino all’entrata in vigore delle norme regionali. Le Regioni e Province autonome che invece hanno già legiferato su questo tema devono adeguare la propria normativa per renderla coerente con quella nazionale.
IMPIANTI TERMICI
Il nuovo Regolamento adegua alle norme europee la disciplina italiana sull’ispezione e manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per gli esperti e gli organismi cui affidare i compiti di ispezione, nell’edilizia pubblica e privata.
Il provvedimento semplifica le procedure per gli impianti con una potenza minore di 100 Kw, che rappresentano il 90% del totale, prevedendo che i controlli su questi impianti non siano più annuali, ma biennali o quadriennali a seconda della potenza e del tipo di alimentazione.
Vengono fissati i valori massimi della temperatura degli ambienti: per il riscaldamento, 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici a destinazione industriale o artigianale e 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici; per la climatizzazione estiva, 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici. Gli impianti di riscaldamento potranno restare accesi per un numero massimo di mesi all’anno e di ore giornaliere, differenziati per zona climatica, derogabili dai Comuni.
Il Regolamento definisce i requisiti dei responsabili dell’esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva: il responsabile dell’impianto risponde del mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente. Il responsabile dell’impianto deve essere soggetto diverso dal venditore di energia per l’impianto stesso.
Per gli impianti termici di potenza superiore a 350 kWm il responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa alla gestione e manutenzione degli impianti termici, o di apposita attestazione. Le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del DM 37/2008 “Impianti negli edifici”.
In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione degli impianti termici, va effettuato anche un controllo dell’efficienza energetica e redatto apposito Rapporto che va trasmesso al Catasto degli impianti termici. Le autorità competenti effettuano accertamenti e ispezioni per verificare l’osservanza delle norme sul contenimento dei consumi di energia degli impianti termici. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale sopra i 10 kW e di climatizzazione estiva sopra i 12 kW.
Per gli impianti di climatizzazione invernale tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl, e per gli impianti di climatizzazione estiva tra 12 kW e 100 kW, il controllo di efficienza energetica effettuato dal manutentore o dal responsabile sostituisce l’ispezione.
Il Regolamento si applica nelle Regioni e Province autonome che non abbiano già recepito la Direttiva 2002/91/CE. quelle che l’hanno recepita devono assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con il Regolamento.
(riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/06/risparmio-energetico/certificatori-energetici-e-impianti-termici-i-regolamenti-in-gazzetta_34340_27.html
Normativa sull'argomento
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Parlamento Europeo - Rendimento energetico nell'edilizia
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