giovedì 27 giugno 2013

Prestazione energetica edifici, chiarito il passaggio da Ace ad Ape

Sviluppo Economico: fino all’emanazione della nuova metodologia di calcolo, si applicano il Dpr 59/2009 e le norme UNI e CTI di Rossella Calabrese 27/06/2013 - Fino a quando non sarà definita la nuova metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, l’attestato di prestazione energetica (APE), che ha sostituito l’attestato di certificazione energetica (ACE), dovrà essere redatto secondo la vecchia metodologia di calcolo di cui al Dpr 59/2009 (vedere http://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2009/59/regolamento-di-attuazione-dell-articolo-4-comma-1-lettere-a)-e-b)-del-decreto-legislativo-19-agosto_10876.html). Lo chiarisce il Ministero dello Sviluppo Economico nella Circolare 25 giugno 2013 (vedere http://www.edilportale.com/normativa/circolare/2013/12976/ministero-dello-sviluppo-economico-chiarimenti-in-merito-all-applicazione-delle-disposizioni-di-cui_14559.html) dedicata all’applicazione delle disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici, e rispondendo ai dubbi espressi negli ultimi giorni da moltissimi progettisti. Nelle more dell’aggiornamento tecnico, le norme per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, contenute all’articolo 9 del DL 63/2003, faranno dunque riferimento al DPR 59/2009 - che fissa i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti - e a specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già note. Solo dall’entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all’articolo 4 del DL 63/2013 - chiarisce la circolare - sarà abrogato il DPR 59/2009, come previsto dall’articolo 13 dello stesso DL 63/2013; ciò, al fine di non creare vuoti normativi e di consentire una applicazione agevole della norma, basandosi su una metodologia che dovrebbe essere già sufficientemente conosciuta, in quanto in vigore da alcuni anni. La Circolare precisa anche che l’APE si redigerà secondo le modalità di calcolo di cui al DPR 59/2009, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE in cui, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 192/2005, si continua ad applicare la normativa regionale in materia. La ridefinizione della metodologia di calcolo - spiega il Ministero - è un’attività di aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore, dal momento che l’istituto della certificazione delle prestazioni energetiche, anche se con nomi diversi, è presente nel nostro ordinamento già da alcuni anni ed è contenuta nei DPR emanati in attuazione del Dlgs 192/2005, in particolare nel Dpr 59/2009 contenente le modalità di calcolo della prestazione energetica riconducibili alla Direttiva 2002/91/CE (ormai abrogata dalla 2010/31/UE). Ricordiamo che il nuovo APE, rispondente ai criteri della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia, è stato introdotto dal DL 63/2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, e ha soppresso l’ACE. L’articolo 4 dello stesso DL 63/2013 prevedeva che la nuova metodologia di calcolo della prestazione energetica sarebbe stata definita con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo economico. http://www.edilportale.com/news/2013/06/risparmio-energetico/prestazione-energetica-edifici-chiarito-il-passaggio-da-ace-ad-ape_34292_27.html

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