lunedì 10 giugno 2013

Prestazione energetica edifici, attese le nuove linee guida L'APE sostituisce l'ACE ed è obbligatorio

nel caso di nuova costruzione, vendita o locazione. Previste multe da 3mila a 18mila euro di Giovanni Carbone 10/06/2013 - Con le modifiche al Dlgs 192/2005 sul rendimento energetico nell'edilizia, il DL 63/2013 preannuncia cambiamenti in materia di certificazione energetica degli edifici. Una delle maggiori novità riguarda l’attestato di prestazione energetica (APE) che sostituisce quello di certificazione energetica (ACE) quale documento comprovante la prestazione energetica di un edificio e che fornisce raccomandazioni per migliorarne l'efficienza. Per la redazione dell’attestato si dovranno applicare metodi e criteri di calcolo riguardanti le caratteristiche termiche dell’edificio, degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda, in prospettiva “Edifici a Energia Quasi Zero (EEQZ)”. EEQZ dovranno essere tutti gli edifici pubblici di nuova costruzione a partire dal 31 dicembre 2018; tale disposizione sarà estesa a tutte le nuove costruzioni dal 1° gennaio 2021. Il DL 63/2013 annuncia la ri-edizione delle linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici, introdotte con il DM 26 giugno 2009 quale strumento attuativo per i tecnici certificatori. L’adeguamento del DM 26 giugno 2009 dovrà definire le caratteristiche dell’APE e contenere, inoltre, metodologie di calcolo semplificate, utili anche per gli edifici di ridotte dimensioni e con caratteristiche prestazionali energetiche di modesta qualità. L’APE dovrà comprendere i dati di efficienza energetica in modo da consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi; in particolare: - la prestazione energetica globale dell’edificio; - la classe energetica; - i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; - le raccomandazioni per il miglioramenti energetici dell’edificio, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; - le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario. È prevista anche la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici. Il rilascio dell’APE è d’obbligo nel caso di nuova costruzione, vendita o locazione di edifici o unità immobiliari; anche prima della sua costruzione il venditore o locatario dovrà dotarsi dell'attestato della prestazione energetica futura dell'edificio; la mancata presenza dell'APE comporterà sanzioni amministrative tra 3 mila e 18 mila euro. Inoltre, nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari deve essere inserita apposita clausola con cui l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto informazioni e documenti sulla prestazione energetica dell'immobile comprensivi dell'APE. L’APE avrà una validità temporale massima di 10 anni e dovrà essere aggiornato in caso di modifica della classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La validità temporale massima è vincolata al rispetto delle operazioni di manutenzione e controllo degli impianti termici, pena la decadenza della validità dell’attestato; per agevolare le operazioni di controllo, si dovranno allegare all’APE i libretti d’impianto degli edifici o delle singole abitazioni. (riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/06/certificazione/prestazione-energetica-edifici-attese-le-nuove-linee-guida_33958_7.html

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