Si applicheranno ai procedimenti avviati dal 16 maggio 2017 in poi e, su richiesta del proponente, anche a quelli pendenti
Dibattito pubblico, smart regulation, procedure snelle per la presentazione dei progetti. Sono i cardini della riforma della Valutazione di impatto ambientale (Via) approvata dal Consiglio dei Ministri per ridurre i termini di realizzazione delle opere. Il testo, approvato in via definitiva dal Governo, modifica il d.lgs.152/2006 per consentire il corretto recepimento della Direttiva 2014/52/UE per la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
Il decreto, che ora sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede che le nuove regole si applichino ai procedimenti avviati dal 16 maggio 2017 in poi. La data del 16 maggio 2017 è il termine ultimo fissato dalla Direttiva 2014/52/UE per l'adeguamento delle normative interne. Il periodo transitorio riguarderà quindi solo i procedimenti avviati prima, che devono completare il loro iter. Per questi ultimi, il proponente potrà comunque chiedere che siano ultimati ai sensi della nuova normativa.
L’obiettivo delle nuove procedure è la riduzione dei tempi. Al momento, spiega la relazione illustrativa, i procedimenti di Via durano circa 3 anni. Per la verifica di assoggettabilità a Via servono invece circa 11,4 mesi. I tempi lunghi congelano un rilevante numero di risorse. Secondo le stime del Governo, i procedimenti pendenti di competenza statale hanno un valore che si aggira sui 21 miliardi di euro.
Per coinvolgere e informare le popolazioni interessate dalla realizzazione di un’infrastruttura o un impianto, sarà potenziato lo strumento del dibattito pubblico, come previsto dal Codice Appalti (d.lgs. 50/2016).
Per i progetti di competenza statale, il proponente potrà chiedere, in alternativa al procedimento di Via ordinario, il rilascio di un “provvedimento unico ambientale”, che coordini e sostituisca tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori ambientali. Accanto a questo, ci sarà un procedimento autorizzatorio unico di competenza regionale.
Le regole per il procedimento di Via saranno omogenee su tutto il territorio nazionale. Le procedure verranno digitalizzate e si potrà anche eliminare l’obbligo di pubblicazione sui quotidiani.
Il proponente non avrà l’obbligo di presentare gli elaborati progettuali nella fase di verifica di assoggettabilità a Via. Sarà sufficiente uno studio preliminare ambientale, come previsto dalla normativa europea.
In caso di modifiche o estensioni di opere esistenti, si potrà richiedere una valutazione preliminare del progetto per individuare l’eventuale procedura da avviare. Si tratta di una procedura che, sostiene il Governo, sarà utile per gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare le prestazioni ambientali dei progetti e, ad esempio, per il repowering degli impianti eolici esistenti.
Il decreto, che ora sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede che le nuove regole si applichino ai procedimenti avviati dal 16 maggio 2017 in poi. La data del 16 maggio 2017 è il termine ultimo fissato dalla Direttiva 2014/52/UE per l'adeguamento delle normative interne. Il periodo transitorio riguarderà quindi solo i procedimenti avviati prima, che devono completare il loro iter. Per questi ultimi, il proponente potrà comunque chiedere che siano ultimati ai sensi della nuova normativa.
L’obiettivo delle nuove procedure è la riduzione dei tempi. Al momento, spiega la relazione illustrativa, i procedimenti di Via durano circa 3 anni. Per la verifica di assoggettabilità a Via servono invece circa 11,4 mesi. I tempi lunghi congelano un rilevante numero di risorse. Secondo le stime del Governo, i procedimenti pendenti di competenza statale hanno un valore che si aggira sui 21 miliardi di euro.
Via: smart regulation e dibattito pubblico
La Valutazione di impatto ambientale dovrà tenere conto di tutti gli elementi coinvolti, tra cui matrici ambientali, altri progetti collegati sulla stessa area e possibili conseguenze sanitarie, o sul patrimonio culturale e paesaggistico, prodotte con l’esercizio degli impianti o delle infrastrutture da realizzare.Per coinvolgere e informare le popolazioni interessate dalla realizzazione di un’infrastruttura o un impianto, sarà potenziato lo strumento del dibattito pubblico, come previsto dal Codice Appalti (d.lgs. 50/2016).
Per i progetti di competenza statale, il proponente potrà chiedere, in alternativa al procedimento di Via ordinario, il rilascio di un “provvedimento unico ambientale”, che coordini e sostituisca tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori ambientali. Accanto a questo, ci sarà un procedimento autorizzatorio unico di competenza regionale.
Le regole per il procedimento di Via saranno omogenee su tutto il territorio nazionale. Le procedure verranno digitalizzate e si potrà anche eliminare l’obbligo di pubblicazione sui quotidiani.
Via: iter snello per la presentazione dei progetti
Sarà possibile presentare elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità o comunque a un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti. Proponente e Amministrazioni dialogheranno per decidere eventuali integrazioni.Il proponente non avrà l’obbligo di presentare gli elaborati progettuali nella fase di verifica di assoggettabilità a Via. Sarà sufficiente uno studio preliminare ambientale, come previsto dalla normativa europea.
In caso di modifiche o estensioni di opere esistenti, si potrà richiedere una valutazione preliminare del progetto per individuare l’eventuale procedura da avviare. Si tratta di una procedura che, sostiene il Governo, sarà utile per gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare le prestazioni ambientali dei progetti e, ad esempio, per il repowering degli impianti eolici esistenti.
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