Il professionista che sceglie materiali non conformi potrà essere sanzionato, fino a rischiare l’arresto
Anche i progettisti saranno responsabili della conformità al Regolamento UE 305/2011 dei prodotti da costruzione che prescrivono nei loro progetti e, in caso di violazione, potranno essere puniti anche con l’arresto.
Questa la novità più rilevante della nuova versione dello schema di decreto sulle condizioni armonizzate per la distribuzione dei prodotti da costruzione, approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri.
"Qualora la prescrizione non conforme riguardi prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio il professionista sarà punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro".
Con l‘inserimento dei progettisti tra i soggetti responsabili il Governo ha accolto le modifiche che la Commissione Territorio del Senato aveva chiesto; all’inizio, infatti, lo schema di decreto concentrava quasi tutti gli adempimenti sul fabbricante.
Infatti, mentre in precedenza il direttore lavori, il costruttore e il collaudatore rischiavano l’arresto sino a sei mesi per l’utilizzo di prodotti non conformi non destinati ad uso strutturale o antincendio, con il nuovo decreto tale pena è stata resa più leggere prevedendo un'ammenda fino a 24 mila euro; l’arresto, fino a sei mesi, è previsto solo in caso di utilizzo di prodotti non conformi per uso strutturale o antincendio.
Nella bozza di decreto sono disciplinati gli adempimenti ai quali è sottoposto il fabbricante, sia nel caso in cui il prodotto rientri nell’ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto conforme ad una valutazione tecnica europea (ETA), e quindi non disciplinato da una norma armonizzata (perché per esempio nuovo e pertanto originale).
Per garantire l’armonizzazione delle norme è istituito il Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti. Sarà inoltre prevista la costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB) che assicuri la piena integrazione delle funzioni connesse al rilascio della valutazione tecnica europea (ETA).
Questa la novità più rilevante della nuova versione dello schema di decreto sulle condizioni armonizzate per la distribuzione dei prodotti da costruzione, approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri.
Prodotti da costruzione: le responsabilità dei progettisti
Il nuovo schema di decreto inserisce un nuovo comma all’articolo 20 che stabilisce che “il progettista dell'opera che prescrive prodotti non conformi è punito con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro”."Qualora la prescrizione non conforme riguardi prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio il professionista sarà punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro".
Con l‘inserimento dei progettisti tra i soggetti responsabili il Governo ha accolto le modifiche che la Commissione Territorio del Senato aveva chiesto; all’inizio, infatti, lo schema di decreto concentrava quasi tutti gli adempimenti sul fabbricante.
Materiali da costruzione: rimodulate le sanzioni
Il Governo ha accolto anche le modifiche chieste dalla Commissione circa la rimodulazione delle sanzioni penali previste in rapporto al livello di responsabilità di ciascun operatore della filiera, riducendole in caso di prodotti non destinati ad uso strutturale o antincendio.Infatti, mentre in precedenza il direttore lavori, il costruttore e il collaudatore rischiavano l’arresto sino a sei mesi per l’utilizzo di prodotti non conformi non destinati ad uso strutturale o antincendio, con il nuovo decreto tale pena è stata resa più leggere prevedendo un'ammenda fino a 24 mila euro; l’arresto, fino a sei mesi, è previsto solo in caso di utilizzo di prodotti non conformi per uso strutturale o antincendio.
Prodotti da costruzione: cosa prevede lo schema di decreto
Ricordiamo che lo schema di decreto sui prodotti da costruzione semplifica il quadro normativo esistente per l’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione e migliora la trasparenza, l'efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti, recependo il Regolamento UE 305/2011.Nella bozza di decreto sono disciplinati gli adempimenti ai quali è sottoposto il fabbricante, sia nel caso in cui il prodotto rientri nell’ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto conforme ad una valutazione tecnica europea (ETA), e quindi non disciplinato da una norma armonizzata (perché per esempio nuovo e pertanto originale).
Per garantire l’armonizzazione delle norme è istituito il Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti. Sarà inoltre prevista la costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB) che assicuri la piena integrazione delle funzioni connesse al rilascio della valutazione tecnica europea (ETA).
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