Il Tar Campania interviene su una materia controversa: bisogna valutare la solidità della struttura e l’utilizzo nel tempo
Per i pergolati di considerevoli dimensioni serve il permesso di costruire. Con la sentenza 4354/2017, il Tar Campania è intervenuto su una materia controversa, che desta spesso dubbi e contenziosi.
Tra i manufatti realizzati senza nessun permesso c’era anche un pergolato. Secondo il responsabile, data la struttura amovibile e la sua natura pertinenziale rispetto all’edificio principale, non ci sarebbe stato bisogno di nessuna autorizzazione.
Di parere diverso il Tar, che invece ha rilevato la presenza di una solida struttura di cemento e dimensioni rilevanti, elementi tali da far desumere un utilizzo prolungato e non temporaneo del pergolato. Un manufatto con queste caratteristiche, hanno spiegato i giudici, comporta una trasformazione edilizia del territorio e deve essere considerato come un intervento di nuova costruzione. È quindi necessario il permesso di costruire.
Discorso diverso, ha illustrato il Tar, per i semplici pergolati in legno che non determinano una trasformazione edilizia del territorio. In questi casi, se l’intelaiatura non è infissa né al pavimento né alla parete cui è addossata e se i lati non sono stati chiusi, può essere considerata una struttura precaria che non necessita del permesso di costruire.
Pergolati, quando serve il permesso di costruire
I giudici hanno esaminato la presenza di diversi edifici abusivi nell’area attigua ad un fabbricato destinato ad attività agrituristica.Tra i manufatti realizzati senza nessun permesso c’era anche un pergolato. Secondo il responsabile, data la struttura amovibile e la sua natura pertinenziale rispetto all’edificio principale, non ci sarebbe stato bisogno di nessuna autorizzazione.
Di parere diverso il Tar, che invece ha rilevato la presenza di una solida struttura di cemento e dimensioni rilevanti, elementi tali da far desumere un utilizzo prolungato e non temporaneo del pergolato. Un manufatto con queste caratteristiche, hanno spiegato i giudici, comporta una trasformazione edilizia del territorio e deve essere considerato come un intervento di nuova costruzione. È quindi necessario il permesso di costruire.
Discorso diverso, ha illustrato il Tar, per i semplici pergolati in legno che non determinano una trasformazione edilizia del territorio. In questi casi, se l’intelaiatura non è infissa né al pavimento né alla parete cui è addossata e se i lati non sono stati chiusi, può essere considerata una struttura precaria che non necessita del permesso di costruire.
Pergolati, manca una definizione precisa
In teoria, per capire se l’installazione di un pergolato può essere un’attività di edilizia libera o se richiede titoli abilitativi come la Cila, la Scia o il permesso di costruire, bisogna considerare le dimensioni del manufatto.
Nella realtà non è così semplice perché manca una vera e propria definizione del pergolato. Nelle 42 definizioni standardizzate allegate al regolamento edilizio tipo (ideato per uniformare le norme edilizie in tutti i Comuni) ci sono ad esempio le voci “tettoia” e “pensilina”, ma manca quella di pergolato. Bisogna quindi procedere per analogia, correndo il rischio di dare vita ad interpretazioni non sempre univoche.
Un’altra semplificazione nel panorama normativo dell’edilizia è stata apportata dal decreto sulla Scia (D.lgs. 222/2016), che contiene una tabella in cui, in corrispondenza del lavoro da eseguire, è riportata la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario. Il decreto prevedeva l’adozione di un glossario unico delle principali opere edilizie e delle categorie di intervento a cui appartengono. Al momento del glossario non c’è ancora traccia.
Il risultato è che, nonostante il processo di semplificazione avviato, l’incertezza può generare contenziosi.
Nella realtà non è così semplice perché manca una vera e propria definizione del pergolato. Nelle 42 definizioni standardizzate allegate al regolamento edilizio tipo (ideato per uniformare le norme edilizie in tutti i Comuni) ci sono ad esempio le voci “tettoia” e “pensilina”, ma manca quella di pergolato. Bisogna quindi procedere per analogia, correndo il rischio di dare vita ad interpretazioni non sempre univoche.
Un’altra semplificazione nel panorama normativo dell’edilizia è stata apportata dal decreto sulla Scia (D.lgs. 222/2016), che contiene una tabella in cui, in corrispondenza del lavoro da eseguire, è riportata la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario. Il decreto prevedeva l’adozione di un glossario unico delle principali opere edilizie e delle categorie di intervento a cui appartengono. Al momento del glossario non c’è ancora traccia.
Il risultato è che, nonostante il processo di semplificazione avviato, l’incertezza può generare contenziosi.
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