Il Ministero dell’Economia corregge gli Ingegneri e chiarisce che i compensi sono equiparati ai redditi da lavoro autonomo
10/04/2015 - Se un soggetto iscritto ad un albo professionale e lavoratore dipendente svolge un’attività tipica della professione per il cui esercizio è avvenuta l'iscrizione all'albo è obbligato ad aprire la partita Iva.Il chiarimento in merito alle prestazioni occasionali per iscritti agli albi arriva dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) che in una lettera risponde ai dubbi di Inarcassa in riferimento alle nota sui lavori occasionali del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Inarcassa infatti aveva messo in evidenza come la nota del CNI fosse “frutto di una errata sovrapposizione di piani normativi distinti e non coincidenti” e “di un ribaltamento della ratio delle normativa commentata”, rilevando tale interpretazione come una forzatura.
Il CNI infatti aveva pubblicato una nota in cui affermava che i professionisti lavoratori dipendenti e iscritti all’albo potevano esercitare lavori occasionali, senza limiti temporali entro cui effettuare la prestazione, né limiti di compenso esenza l’obbligo di avere la partita IVA.
Dopo le contestazioni di molti architetti e ingegneri dediti esclusivamente alla libera professione, il CNI aveva provveduto a pubblicare una nota di chiarimento in cui specificava che per considerare occasionale, e quindi senza obbligo di partita Iva, il lavoro professionale svolto da un dipendente iscritto all'albo, devono sussistere caratteristiche di saltuarietà, eccezionalità e non ripetitività e l’attività dev’essere svolta senza vincolo di subordinazione con il committente.
Tale chiarimento non è bastato a far luce sulla questione e perciò il MEF ha definitivamente chiarito l’argomento dichiarando: “Il documento redatto dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri prende in considerazione la diversa ipotesi di un soggetto iscritto in un albo professionale, contestualmente titolare di un rapporto di lavoro dipendente, al quale si garantisce la possibilità di svolgere, senza obbligo di apertura di partita IVA, collaborazioni impropriamente definite come ‘occasionali' atteso che per le medesime, dal punto di vista fiscale, non è richiesto né il rispetto del limite di durata massimo, pari a 30 giorni, né il limite dei compensi percepibili nell'anno solare, pari a 5mila euro.”
“Si fa presente che nel caso rappresentato, qualora l'attività svolta dal soggetto rientrasse tra le attività tipiche della professione per il cui esercizio è avvenuta l'iscrizione all'albo, i relativi compensi sarebbero considerati quali redditi da lavoro autonomo, con conseguente integrale soggezione degli stessi alla relativa disciplina” ha concluso il MEF.
Il chiarimento tranquillizza molti che avevano visto la possibilità di svolgere attività professionale senza partita IVA come una
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