http://www.edilportale.com/news/2015/04/urbanistica/permesso-di-costruire-le-immagini-di-google-earth-non-sono-prove_45452_23.html
29/04/2015 - Dichiarare la decadenza del permesso di costruire, per mancato inizio lavori alla data stabilita, basandosi esclusivamente su immagini tratte da Google Earth è illegittimo.
29/04/2015 - Dichiarare la decadenza del permesso di costruire, per mancato inizio lavori alla data stabilita, basandosi esclusivamente su immagini tratte da Google Earth è illegittimo.
Lo ha deciso il Tar della Campania che con la sentenza 2380/2015 ha annullato le ordinanze di decadenza del permesso di costruire e l’ingiunzione di demolizione che un Comune aveva ratificato ai proprietari dell'immobile oggetto di lavori di ampliamento volumetrico.
L'amministrazione comunale aveva motivato le due ordinanze con dalle immagini di Google Earth, che comprovavano, ad avviso dell’amministrazione, “che alla data del 19 giugno 2013 (oltre il termine annuale normativamente stabilito ai fini dell’efficacia del titolo edilizio), i lavori non erano iniziati, risultando il lastrico solare di copertura del fabbricato de quo integro”.
Il Tar della Campania, accogliendo il ricorso dei proprietari, ha dichiarato che “i rilevamenti tratti da Google Earth, non si prestano, di per sé considerati ed in assenza di ulteriori elementi, ad una valutazione positiva al fine di comprovare il presupposto di fatto assunto a giustificativo del provvedimento impugnato e ciò, in particolare, tenuto conto della provenienza del suddetto rilevamento, delle incertezze in merito alla risalenza delle immagini, della genericità delle informazioni relative ai metodi di esecuzione del rilevamento medesimo (a tale riguardo si osserva, peraltro, che le immagini depositate in giudizio non risultano essere tratte dalle versioni più evolute del software, predisposte per scopi commerciali)”.
Nella sentenza infatti si puntualizza proprio il fatto che sul sito stesso di Google Earth l’impostazione predefinita del software sia: “visualizza le immagini di qualità migliore disponibili per una determinata località”, con la precisazione che “a volte potrebbero essere visualizzate immagini meno recenti se sono più nitide rispetto a quelle più recenti”.
mercoledì 29 aprile 2015
Sicurezza sul lavoro, cancellate le semplificazioni per i lavori fino a 10 uomini-giorno
http://www.edilportale.com/news/2015/04/sicurezza/sicurezza-sul-lavoro-cancellate-le-semplificazioni-per-i-lavori-fino-a-10-uomini-giorno_45456_22.html
La norma tenta di risolvere la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea per il mancato rispetto dellaDirettiva 92/57/CEE.
Si tratta di una semplificazione introdotta dal Decreto del Fare (Legge 98/2013), che sembra avere i giorni contati.
Si dovrà fare quindi riferimento al Titolo IV del Testo unico sulla sicurezza, senza nessuna esclusione.
Con la Legge Comunitaria 2014 nei cantieri temporanei o mobili tornano le procedure ordinarie senza nessuna esclusione
29/04/2015 - Cancellate le semplificazioni in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili dove si svolgono lavori edili o di ingegneria civile di durata inferiore a 10 uomini-giorno. Lo stabilisce la Legge comunitaria 2014, allo studio della Camera.La norma tenta di risolvere la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea per il mancato rispetto dellaDirettiva 92/57/CEE.
La sicurezza sul lavoro oggi
Al momento le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, contenute nel D.lgs. 81/2008, non si applicano ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongono i lavoratori a rischi rilevanti, indicati nell'Allegato XI.Si tratta di una semplificazione introdotta dal Decreto del Fare (Legge 98/2013), che sembra avere i giorni contati.
Sicurezza con la Legge comunitaria
Dopo l’approvazione della legge comunitaria, l’alleggerimento delle procedure previsto per i cantieri temporanei o mobili in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria civile di durata inferiore a dieci uomini-giorno sarà cancellata e si tornerà alle norme generali.Si dovrà fare quindi riferimento al Titolo IV del Testo unico sulla sicurezza, senza nessuna esclusione.
lunedì 27 aprile 2015
Interventi su edifici storici: il vincolo grava su tutto il fabbricato
http://www.edilportale.com/news/2015/04/normativa/interventi-su-edifici-storici-il-vincolo-grava-su-tutto-il-fabbricato_45415_15.html
Nel caso esaminato dal CdS, il titolare di un esercizio commerciale, posto al piano terra di un palazzo storico di proprietà del Comune, aveva realizzato una copertura metallica nel cortile e installato una unità esterna per il condizionamento dell’aria su un muro che, anche se non era di pertinenza del palazzo, si trovava nella colonna d’aria del cortile.
Dal momento che gli interventi erano stati eseguiti senza le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali (D.lgs. 42/2004), era stata ordinata la rimozione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi.
I responsabili avevano quindi presentato ricorso affermando che il cortile non era vincolato come il palazzo né visibile all’esterno e che i lavori erano già stati concordati col Comune.
I giudici hanno respinto il ricorso spiegando che in realtà dalle planimetrie catastali emergeva l’appartenenza del cortile al palazzo e quindi il suo inserimento nell’area vincolata.
Per chiarire ulteriori dubbi il CdS ha affermato che i palazzi storici, anche se formati da successive stratificazioni e addizioni, devono intendersi vincolati nel loro complesso, a prescindere dal maggiore o minore pregio storico delle loro singole parti. Il vincolo, infatti, tutela il valore testimoniale dell’unità complessiva del manufatto e perderebbe significato se fossero consentiti gli interventi.
Il Consiglio di Stato non ha ritenuto rilevante che i lavori fossero già stati concordati col proprietario (il Comune) in sede di stipula del contratto di locazione perché gli interessati avrebbero dovuto comunque acquisire l’autorizzazione prevista dal Codice dei beni culturali.
I giudici hanno infine chiarito che la visibilità del cortile può incidere sulla tutela dei beni paesaggistici, ma non su quella dei beni culturali.
CdS: anche se i lavori riguardano cortili non visibili o parti di minore pregio è necessaria l’autorizzazione
27/04/2015 - Quando si intende realizzare un intervento su un palazzo storico bisogna considerare che il vincolo comprende tutto l’edificio nel suo complesso. Lo ha spiegato il Consiglio di Stato con la sentenza 1942/2015.Nel caso esaminato dal CdS, il titolare di un esercizio commerciale, posto al piano terra di un palazzo storico di proprietà del Comune, aveva realizzato una copertura metallica nel cortile e installato una unità esterna per il condizionamento dell’aria su un muro che, anche se non era di pertinenza del palazzo, si trovava nella colonna d’aria del cortile.
Dal momento che gli interventi erano stati eseguiti senza le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali (D.lgs. 42/2004), era stata ordinata la rimozione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi.
I responsabili avevano quindi presentato ricorso affermando che il cortile non era vincolato come il palazzo né visibile all’esterno e che i lavori erano già stati concordati col Comune.
I giudici hanno respinto il ricorso spiegando che in realtà dalle planimetrie catastali emergeva l’appartenenza del cortile al palazzo e quindi il suo inserimento nell’area vincolata.
Per chiarire ulteriori dubbi il CdS ha affermato che i palazzi storici, anche se formati da successive stratificazioni e addizioni, devono intendersi vincolati nel loro complesso, a prescindere dal maggiore o minore pregio storico delle loro singole parti. Il vincolo, infatti, tutela il valore testimoniale dell’unità complessiva del manufatto e perderebbe significato se fossero consentiti gli interventi.
Il Consiglio di Stato non ha ritenuto rilevante che i lavori fossero già stati concordati col proprietario (il Comune) in sede di stipula del contratto di locazione perché gli interessati avrebbero dovuto comunque acquisire l’autorizzazione prevista dal Codice dei beni culturali.
I giudici hanno infine chiarito che la visibilità del cortile può incidere sulla tutela dei beni paesaggistici, ma non su quella dei beni culturali.
sicurezza sul lavoro Dispositivi di ancoraggio: dal 9 aprile 2015 in vigore la nuova UNI 11578:2015
22/04/2015 - Nata dal progetto di norma tecnica da parte dell'UNI U5002C120: "Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente - Requisiti e metodi di prova", è entrata in vigore in data 9 aprile 2015 la UNI 11578:2015, che consente oggi in Italia di superare le problematiche sorte con la versione 2012 della UNI EN 795.
Essa infatti ha notevolmente migliorato requisiti e metodi di prova delle norme emanate in precedenza, a vantaggio di una maggiore affidabilità sulla sicurezza del dispositivo, mantenendo comunque delle analogie alle precedenti UNI EN 795:2012 e UNI CEN TS 16415:2013 con lo scopo di preservare quei dispositivi conformi alle precedenti norme senza pregiudicarne l'impiegabilità e l'idoneità all'uso.
Nello specifico, essa riprende la classificazione per tipi dell'ultima versione della UNI EN 795:2012 (TIPO A, TIPO C e TIPO D) da istallare in modalità permanente sulla copertura. Scopo fondamentale è stato quindi quello di dare una netta distinzione fra dispositivi istallabili in modalità permanente rispetto a dispositivi con istallazione di tipo non permanente. Un dispositivo conforme alla UNI 11578:2015, quindi, oggi può essere collocato permanentemente in copertura. http://www.lavoripubblici.it/news/2015/04/sicurezza/Dispositivi-di-ancoraggio-dal-9-aprile-2015-in-vigore-la-nuova-UNI-11578-2015_15049.html
Essa infatti ha notevolmente migliorato requisiti e metodi di prova delle norme emanate in precedenza, a vantaggio di una maggiore affidabilità sulla sicurezza del dispositivo, mantenendo comunque delle analogie alle precedenti UNI EN 795:2012 e UNI CEN TS 16415:2013 con lo scopo di preservare quei dispositivi conformi alle precedenti norme senza pregiudicarne l'impiegabilità e l'idoneità all'uso.
Nello specifico, essa riprende la classificazione per tipi dell'ultima versione della UNI EN 795:2012 (TIPO A, TIPO C e TIPO D) da istallare in modalità permanente sulla copertura. Scopo fondamentale è stato quindi quello di dare una netta distinzione fra dispositivi istallabili in modalità permanente rispetto a dispositivi con istallazione di tipo non permanente. Un dispositivo conforme alla UNI 11578:2015, quindi, oggi può essere collocato permanentemente in copertura. http://www.lavoripubblici.it/news/2015/04/sicurezza/Dispositivi-di-ancoraggio-dal-9-aprile-2015-in-vigore-la-nuova-UNI-11578-2015_15049.html
domenica 26 aprile 2015
il dibattito pubblico sulle grandi opere arriva anche in Italia
http://www.edilportale.com/news/2015/04/normativa/il-d%C3%A9bat-public-sulle-opere-strategiche-arriva-anche-in-italia_45394_15.html
Il sistema è sviluppato in Francia e in altri Paesi europei e dato che in Italia si registrano continui ritardi e contenziosi nella realizzazione delle opere pubbliche il disegno di legge propone di inserire questo strumento nell’ordinamento italiano anche al fine di non far aumentare troppo il costo delle opere.
Per gli interventi di importo inferiore e che coinvolgono un minore bacino di utenza, la Commissione nazionale di garanzia per il dibattito pubblico avvierà il procedimento di dibattito pubblico su proposta alternativamente del proponente dell’intervento, del Consiglio Regionale, di almeno cinquanta membri della Camera dei deputati o venticinque membri del Senato, di 250 mila elettori residenti in un’area coinvolta dal progetto.
Se gli interventi devono essere realizzati su isole con non più di 35 mila abitanti o nei comuni di alta montagna, sarà sufficiente che la richiesta sia presentata da almeno un terzo degli abitanti.
Se l’avvio del dibattito pubblico è richiesto per un’opera già dotata di progetto preliminare, il procedimento sarà avviato prima della convocazione della conferenza di servizi. Il dibattito pubblico non potrà essere invece avviato su opere infrastrutturali dotate di progettazione, già approvata, di livello di approfondimento superiore al preliminare.
Nel caso in cui la Commissione nazionale ravvisi un interesse nazionale del progetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione delibererà l’avvio del dibattito pubblico e nominnerà un referente. La Commissione potrà chiedere una sola volta dei chiarimenti tecnici. In questo caso i termini slitteranno di 30 giorni.
La Commissione indicherà con delibera le fasi e la durata del dibattito pubblico, che non potrà essere superiore a sei mesi, salvo alcune proroghe che possono ritenersi necessarie, ma che complessivamente non potranno superare i tre mesi. Al termine della procedura, la Commissione approverà un rapporto conclusivo.
Nel caso in cui il proponente dichiari di voler effettuare delle modifiche al progetto sulla base degli esiti del dibattito pubblico, inizierà una procedura accelerata, con tempi dimezzati per l’acquisizione di autorizzazioni, nulla osta e concessioni.
Ricordiamo che un sistema simile al dèbat public è contenuto anche nel disegno di legge per la riforma del Codice Appalti. Anche in questo caso l'obiettivo è il coinvolgimento della popolazione nella fase di progettazione delle opere strategiche e non solo in quelle successive della realizzazione in modo da poter formalizzare eventuali obiezioni senza generare ritardi, contenziosi e incremento dei costi.
Il débat public sulle opere strategiche arriva anche in Italia
In Senato il ddl per il coinvolgimento delle comunità nella realizzazione delle grandi infrastrutture
27/04/2015 - Favorire il confronto con le comunità coinvolte nella realizzazione delle infrastrutture. Lo propone il disegno di legge sul debàt public, all’esame delle Commissioni Lavori Pubblici e Ambiente del Senato.Débat public
Il dibattito pubblico è una fase della realizzazione delle infrastrutture di interesse strategico che permette ai cittadini di informarsi e di esprimere il loro punto di vista sulle iterazioni e sulle conseguenze dei progetti.Il sistema è sviluppato in Francia e in altri Paesi europei e dato che in Italia si registrano continui ritardi e contenziosi nella realizzazione delle opere pubbliche il disegno di legge propone di inserire questo strumento nell’ordinamento italiano anche al fine di non far aumentare troppo il costo delle opere.
Applicazione del débat public
In base al ddl, le procedure di consultazione dovrebbero essere limitate ai casi di realizzazione delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale o un significativo impatto ambientale. Sono da considerare di rilevanza strategica nazionale le opere indicate dall’articolo 161 comma 1 delCodice Appalti. Sono opere con forte rilevanza socioeconomica o impatto significativo quelle che prevedono la VIA obbligatoria o il cui valore di investimento sia pari o superiore a 100 milioni di euro e che riguardano un bacino di utenza non inferiore a 250 mila abitanti. Si tratta della realizzazione di autostrade o di superstrade, linee ferroviarie, vie di navigazione, adeguamento dei canali esistenti alle dimensioni dei natanti di tonnellaggio elevato, potenziamento di infrastrutture delle piste di aerodromi, potenziamento di infrastrutture portuali, realizzazione di linee elettriche, gasdotti, oleodotti, depositi di scorie nucleari, dighe idroelettriche o di ritenuta, stabilimenti e impianti culturali, sportivi, scientifici, turistici, impianti di trattamento, stoccaggio e smaltimento rifiuti, discariche e termovalorizzatori.Per gli interventi di importo inferiore e che coinvolgono un minore bacino di utenza, la Commissione nazionale di garanzia per il dibattito pubblico avvierà il procedimento di dibattito pubblico su proposta alternativamente del proponente dell’intervento, del Consiglio Regionale, di almeno cinquanta membri della Camera dei deputati o venticinque membri del Senato, di 250 mila elettori residenti in un’area coinvolta dal progetto.
Se gli interventi devono essere realizzati su isole con non più di 35 mila abitanti o nei comuni di alta montagna, sarà sufficiente che la richiesta sia presentata da almeno un terzo degli abitanti.
Funzionamento del débat public
180 giorni prima della presentazione della domanda di autorizzazione, il proponente trasmetterà alla Commissione nazionale una comunicazione contenente l’indicazione degli obiettivi e delle caratteristiche principali dell’intervento, la sua localizzazione, gli impatti ambientali, i tempi e i costi di realizzazione, gli eventuali benefici per il territorio sul piano ambientale, territoriale, occupazionale e sociale.Se l’avvio del dibattito pubblico è richiesto per un’opera già dotata di progetto preliminare, il procedimento sarà avviato prima della convocazione della conferenza di servizi. Il dibattito pubblico non potrà essere invece avviato su opere infrastrutturali dotate di progettazione, già approvata, di livello di approfondimento superiore al preliminare.
Nel caso in cui la Commissione nazionale ravvisi un interesse nazionale del progetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione delibererà l’avvio del dibattito pubblico e nominnerà un referente. La Commissione potrà chiedere una sola volta dei chiarimenti tecnici. In questo caso i termini slitteranno di 30 giorni.
La Commissione indicherà con delibera le fasi e la durata del dibattito pubblico, che non potrà essere superiore a sei mesi, salvo alcune proroghe che possono ritenersi necessarie, ma che complessivamente non potranno superare i tre mesi. Al termine della procedura, la Commissione approverà un rapporto conclusivo.
Nel caso in cui il proponente dichiari di voler effettuare delle modifiche al progetto sulla base degli esiti del dibattito pubblico, inizierà una procedura accelerata, con tempi dimezzati per l’acquisizione di autorizzazioni, nulla osta e concessioni.
Ricordiamo che un sistema simile al dèbat public è contenuto anche nel disegno di legge per la riforma del Codice Appalti. Anche in questo caso l'obiettivo è il coinvolgimento della popolazione nella fase di progettazione delle opere strategiche e non solo in quelle successive della realizzazione in modo da poter formalizzare eventuali obiezioni senza generare ritardi, contenziosi e incremento dei costi.
sabato 25 aprile 2015
Per costruire un soppalco serve la Dia o il permesso di costruire?
http://www.edilportale.com/news/2015/04/normativa/per-costruire-un-soppalco-serve-la-dia-o-il-permesso-di-costruire_45323_15.html
Nel caso preso in esame, il Comune aveva ordinato lademolizione di un soppalco realizzato in un appartamento previa presentazione della Dia perché dai sopralluoghi era emerso che i lavori erano stati eseguiti in difformità dal titolo abilitativo. A fronte di un progetto di ampiezza di 40 metri quadri era stato infatti costruito un soppalco di circa 100 metri quadri.
La demolizione era stata disposta non solo perché le opere erano difformi dal titolo abilitativo, ma anche perché la loro entità lasciava presupporre la presenza di lavori di ristrutturazione, per i quali era quindi necessario il permesso di costruire.
I proprietari dell’immobile, invece, sostenevano che si trattava di un’opera interna a uso deposito, senza nessun impatto sulla sagoma e sulla volumetria dell’immobile e senza ripercussioni sul carico urbanistico.
Di parere diverso i giudici, che hanno spiegato come il soppalco non sia una categoria edilizia autonoma e quindi per capire quale sia il titolo abilitativo da utilizzare bisogna fare delle valutazioni caso per caso.
In generale, ha affermato il Tar, la Dia è sufficiente se ledimensioni del soppalco sono limitate e se per la sua realizzazione non è necessaria la ristrutturazione dell’immobile.
Per avere un ulteriore metro di valutazione, i giudici hanno ricordato che in molti regolamenti edilizi le valutazioni sono effettuate in base all’altezza dal pavimento al soppalco e dal piano di calpestio del soppalco al soffitto. Se queste altezze sono maggiori di 2 metri, lo spazio viene computato come aumento della superficie utile. In questo caso, per la realizzazione del soppalco sarà necessario il permesso di costruire o la “Superdia”.
Tar Campania: dipende dalle dimensioni e dal possibile aumento del carico urbanistico
24/04/2015 - Se per la realizzazione di un soppalco è sufficiente la Dia o bisogna richiedere il permesso di costruire dipende dalle dimensioni, dal possibile aumento del carico urbanistico e dagli altri interventi eventualmente connessi. Così il Tar Campania con la sentenza 2197/2015.Nel caso preso in esame, il Comune aveva ordinato lademolizione di un soppalco realizzato in un appartamento previa presentazione della Dia perché dai sopralluoghi era emerso che i lavori erano stati eseguiti in difformità dal titolo abilitativo. A fronte di un progetto di ampiezza di 40 metri quadri era stato infatti costruito un soppalco di circa 100 metri quadri.
La demolizione era stata disposta non solo perché le opere erano difformi dal titolo abilitativo, ma anche perché la loro entità lasciava presupporre la presenza di lavori di ristrutturazione, per i quali era quindi necessario il permesso di costruire.
I proprietari dell’immobile, invece, sostenevano che si trattava di un’opera interna a uso deposito, senza nessun impatto sulla sagoma e sulla volumetria dell’immobile e senza ripercussioni sul carico urbanistico.
Di parere diverso i giudici, che hanno spiegato come il soppalco non sia una categoria edilizia autonoma e quindi per capire quale sia il titolo abilitativo da utilizzare bisogna fare delle valutazioni caso per caso.
In generale, ha affermato il Tar, la Dia è sufficiente se ledimensioni del soppalco sono limitate e se per la sua realizzazione non è necessaria la ristrutturazione dell’immobile.
Per avere un ulteriore metro di valutazione, i giudici hanno ricordato che in molti regolamenti edilizi le valutazioni sono effettuate in base all’altezza dal pavimento al soppalco e dal piano di calpestio del soppalco al soffitto. Se queste altezze sono maggiori di 2 metri, lo spazio viene computato come aumento della superficie utile. In questo caso, per la realizzazione del soppalco sarà necessario il permesso di costruire o la “Superdia”.
La progettazione della sicurezza nel cantiere: pubblicata la guida INAIL
24/04/2015 - Il Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici dell'INAIL ha realizzato un'interessante pubblicazione dal titolo"La progettazione della sicurezza nel cantiere".
La pubblicazione, i cui destinatari del documento sono i soggetti che devono ottemperare agli obblighi previsti dal Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (es. lavoratori, datori di lavoro, Coordinatori per la Sicurezza), affronta le tematiche relative alla pianificazione dei lavori e all'organizzazione del cantiere e fornisce una guida sull'applicazione della normativa vigente sui cantieri edili, proponendo una metodologia per la valutazione di tutti i rischi che possono essere presenti nei cantieri, compresi quelli dovuti a interferenza tra lavorazioni. All'interno sono stati inseriti anche degli esempi pratici di redazione di due documenti fondamentali per la sicurezza nei cantieri (PSC e POS).
Completa l'opera un algoritmo per la valutazione dei rischi in formato Excel, scaricabile gratuitamente.
La guida è costituita dai seguenti capitoli:
La pubblicazione, i cui destinatari del documento sono i soggetti che devono ottemperare agli obblighi previsti dal Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (es. lavoratori, datori di lavoro, Coordinatori per la Sicurezza), affronta le tematiche relative alla pianificazione dei lavori e all'organizzazione del cantiere e fornisce una guida sull'applicazione della normativa vigente sui cantieri edili, proponendo una metodologia per la valutazione di tutti i rischi che possono essere presenti nei cantieri, compresi quelli dovuti a interferenza tra lavorazioni. All'interno sono stati inseriti anche degli esempi pratici di redazione di due documenti fondamentali per la sicurezza nei cantieri (PSC e POS).
Completa l'opera un algoritmo per la valutazione dei rischi in formato Excel, scaricabile gratuitamente.
La guida è costituita dai seguenti capitoli:
- Capitolo 1 che tratta gli aspetti generali della normativa in materia di sicurezza cantiere;
- Capitolo 2, in cui vengono definiti i contenuti minimi di PSC, PSS e POS, le attività lavorative nel cantiere, la rappresentazione del programma dei lavori, il GANTT e il PERT;
- Capitolo 3 che tratta gli aspetti legati all'organizzazione all'interno del cantiere;
- Capitolo 4, in cui si entra nel dettaglio del Piano di sicurezza e di coordinamento;
- Capitolo 5 che parla dei modelli semplificati di POS, PSC, PSS e FO.
La pubblicazione è stata curata da Raffaele Sabatinodell'INAIL, che ha realizzato anche il volume Rischi da esposizione ad agenti chimici e biologici edito da GRAFILL Editoria tecnica.
A cura di Ilenia Cicirello
http://www.lavoripubblici.it/news/2015/04/sicurezza/La-progettazione-della-sicurezza-nel-cantiere-pubblicata-la-guida-INAIL_15072.html
giovedì 23 aprile 2015
Abusi edilizi, prima dell’esproprio va notificato l’ordine di demolizione, sentenza del consiglio di stato
http://www.edilportale.com/news/2015/04/normativa/abusi-edilizi-prima-dell-esproprio-va-notificato-l-ordine-di-demolizione_45304_15.html
Nel caso preso in esame, il proprietario di un edificio aveva commesso degli abusi edilizi. Dopo una serie di sopralluoghi, il Comune aveva notificato l’ordine di demolizione, che non era stato eseguito dal momento che il responsabile nel frattempo era deceduto.
Il Comune aveva così comunicato agli eredi l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Decisione contro cui era stato presentato ricorso.
Il Consiglio di Stato ha dato ragione ai ricorrenti affermando che, in base all’articolo 31 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) la sanzione di ripristino ha carattere realeperché è volta a ripristinare l’ordine preesistente e non il comportamento che lo ha alterato.
Ciò significa, hanno spiegato i giudici, che l’ordine di demolizione può essere fatto valere anche contro dei soggetti estranei all’abuso, come ad esempio gli eredi di chi ha commesso l’illecito edilizio.
Per procedere all’esproprio, invece, è necessario che prima sia stato notificato l’ordine di demolizione. Se, quindi, il soggetto che ha ricevuto l’ordine nel frattempo è deceduto, una nuova comunicazione deve essere inviata ai nuovi proprietari.
Solo dopo che i nuovi proprietari abbiano ricevuto la notifica e non abbiamo provveduto alla demolizione il Comune può procedere all’acquisizione dei beni.
CdS: ai nuovi proprietari deve essere inviata una nuova comunicazione altrimenti il Comune non può acquisire il manufatto
23/04/2015 - Le opere abusive non possono essere espropriate dal Comune se prima non è stato notificato l’ordine di demolizione. La spiegazione arriva dal Consiglio di Stato con la sentenza 1927/2015.Nel caso preso in esame, il proprietario di un edificio aveva commesso degli abusi edilizi. Dopo una serie di sopralluoghi, il Comune aveva notificato l’ordine di demolizione, che non era stato eseguito dal momento che il responsabile nel frattempo era deceduto.
Il Comune aveva così comunicato agli eredi l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Decisione contro cui era stato presentato ricorso.
Il Consiglio di Stato ha dato ragione ai ricorrenti affermando che, in base all’articolo 31 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) la sanzione di ripristino ha carattere realeperché è volta a ripristinare l’ordine preesistente e non il comportamento che lo ha alterato.
Ciò significa, hanno spiegato i giudici, che l’ordine di demolizione può essere fatto valere anche contro dei soggetti estranei all’abuso, come ad esempio gli eredi di chi ha commesso l’illecito edilizio.
Per procedere all’esproprio, invece, è necessario che prima sia stato notificato l’ordine di demolizione. Se, quindi, il soggetto che ha ricevuto l’ordine nel frattempo è deceduto, una nuova comunicazione deve essere inviata ai nuovi proprietari.
Solo dopo che i nuovi proprietari abbiano ricevuto la notifica e non abbiamo provveduto alla demolizione il Comune può procedere all’acquisizione dei beni.
Sicurezza in cantiere, dall’Inail un manuale per i tecnici
http://www.edilportale.com/news/2015/04/sicurezza/sicurezza-in-cantiere-dall-inail-un-manuale-per-i-tecnici_45316_22.html
Queste le principali tematiche affrontate nella pubblicazione dell’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail), “La progettazione della sicurezza in cantiere”, che intende fornire una guida sull’applicazione della normativa vigente sui cantieri, tentando di proporre unametodologia per la redazione dei piani di sicurezza, incentrata su un’attenta valutazione dei rischi presenti nel settore delle costruzioni.
- il committente;
- responsabile del procedimento;
- responsabile dei lavori;
- coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- appaltatore, il subappaltatore, il lavoratore autonomo, il datore di lavoro;
- direttore tecnico o direttore di cantiere;
- direttore dei lavori.
Inoltre la pubblicazione, con l’ausilio di esemplificazioni pratiche, da dei suggerimenti in merito alla redazione dei principali strumenti attuativi della sicurezza come:
- Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC);
- Piano operativo di sicurezza (POS);
- Piano sostitutivo di sicurezza (PSS);
- Fascicolo dell’Opera (FO);
- Verbalizzazione delle verifiche, delle riunioni periodiche e delle informazioni trasmesse.
Tra i contenuti necessari: l'identificazione e la descrizione dell'opera, l'individuazione dei soggetti con i relativi compiti di sicurezza; una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze; le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive; le prescrizioni operative ed i dispositivi di protezione; le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi; le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi; l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori; la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno; la stima dei costi della sicurezza.
Il contenuto del PSC viene deciso in fase di progettazione e dipende dalle scelte progettuali e organizzative, avendo in obiettivo la riduzione, al minimo, dei rischi per i lavoratori. Mentre le scelte progettuali riguardano fondamentalmente i materiali e le tecnologie da impiegare; le scelte organizzative si riferiscono, invece, alla pianificazione spazio-temporale dei lavori.
Durante la fase di esecuzione dei lavori il PSC è un punto di riferimento non solo i per datori di lavoro e i responsabili ma anche per tutti i lavoratori e gli addetti che sono presenti sul cantiere.
Particolare attenzione è rivolta anche all’impiantistica di cantiere, ai mezzi di movimentazione presenti e ai relativi rischi legati al loro utilizzo, alle interferenze e alla segnaletica di cantiere.
Nella metodologia del CPT di Torino e INAIL Piemonte, ad ogni fattore di rischio rilevato nella lavorazione considerata, viene assegnato un valore denominato Indice di Attenzione (I.A.), variabile da 1 a 5 che, tenendo conto sia della probabilità che della gravità, assume di per se già valenza di rischio. Dopo l’applicazione di un algoritmo specifico si arriva alla valutazione del rischio con le conseguenti operazioni necessarie a mitigarlo.
Infine, la guida fornisce alcuni esempi del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del Piano operativo di sicurezza (POS).
La guida propone una metodologia efficace per la redazione dei piani di sicurezza e la valutazione dei rischi
23/04/2015 - Pianificare i lavori e organizzare il cantiere valutando attentamente i rischi presenti e redigendo accurati piani di sicurezza.Queste le principali tematiche affrontate nella pubblicazione dell’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail), “La progettazione della sicurezza in cantiere”, che intende fornire una guida sull’applicazione della normativa vigente sui cantieri, tentando di proporre unametodologia per la redazione dei piani di sicurezza, incentrata su un’attenta valutazione dei rischi presenti nel settore delle costruzioni.
Responsabili della sicurezza in cantiere
Il volume si rivolge a tutti i soggetti responsabili della sicurezza in un cantiere secondo il Titolo IV del D.lgs 81/08, ovvero:- il committente;
- responsabile del procedimento;
- responsabile dei lavori;
- coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- appaltatore, il subappaltatore, il lavoratore autonomo, il datore di lavoro;
- direttore tecnico o direttore di cantiere;
- direttore dei lavori.
Inoltre la pubblicazione, con l’ausilio di esemplificazioni pratiche, da dei suggerimenti in merito alla redazione dei principali strumenti attuativi della sicurezza come:
- Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC);
- Piano operativo di sicurezza (POS);
- Piano sostitutivo di sicurezza (PSS);
- Fascicolo dell’Opera (FO);
- Verbalizzazione delle verifiche, delle riunioni periodiche e delle informazioni trasmesse.
Piano di sicurezza e di coordinamento - PSC
La guida specifica anche quali devono essere i contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili nei quali è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici.Tra i contenuti necessari: l'identificazione e la descrizione dell'opera, l'individuazione dei soggetti con i relativi compiti di sicurezza; una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze; le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive; le prescrizioni operative ed i dispositivi di protezione; le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi; le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi; l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori; la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno; la stima dei costi della sicurezza.
Il contenuto del PSC viene deciso in fase di progettazione e dipende dalle scelte progettuali e organizzative, avendo in obiettivo la riduzione, al minimo, dei rischi per i lavoratori. Mentre le scelte progettuali riguardano fondamentalmente i materiali e le tecnologie da impiegare; le scelte organizzative si riferiscono, invece, alla pianificazione spazio-temporale dei lavori.
Durante la fase di esecuzione dei lavori il PSC è un punto di riferimento non solo i per datori di lavoro e i responsabili ma anche per tutti i lavoratori e gli addetti che sono presenti sul cantiere.
Piano operativo di sicurezza - POS
Anche per il POS si specificano i contenuti minimi tra cui: i dati identificativi dell'impresa esecutrice; le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura dell’impresa; la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati; l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.Organizzazione del cantiere
Nel corpo centrale la guida si concentra sugli aspetti pratici ed esemplificativi dell’organizzazione del cantiere, anche attraverso disegni e schemi. Nello specifico vengono esposte le disposizioni che riguardano la sistemazione delle aree di cantiere, le interazioni del cantiere con il sito ed il contesto ambientale e la progettazione della viabilità all’interno del perimetro dell’area di lavoro.Particolare attenzione è rivolta anche all’impiantistica di cantiere, ai mezzi di movimentazione presenti e ai relativi rischi legati al loro utilizzo, alle interferenze e alla segnaletica di cantiere.
Valutazione dei rischi
Il manuale oltre a richiamare le normativa in vigore sulla valutazione dei rischi suggerisce una procedura divalutazione dei rischi da parte del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia (CPT) di Torino e dell’INAIL Piemonte.Nella metodologia del CPT di Torino e INAIL Piemonte, ad ogni fattore di rischio rilevato nella lavorazione considerata, viene assegnato un valore denominato Indice di Attenzione (I.A.), variabile da 1 a 5 che, tenendo conto sia della probabilità che della gravità, assume di per se già valenza di rischio. Dopo l’applicazione di un algoritmo specifico si arriva alla valutazione del rischio con le conseguenti operazioni necessarie a mitigarlo.
Infine, la guida fornisce alcuni esempi del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del Piano operativo di sicurezza (POS).
mercoledì 22 aprile 2015
Conto termico, dal Gse il nuovo bando da 29 milioni di euro
http://www.edilportale.com/news/2015/04/risparmio-energetico/conto-termico-dal-gse-il-nuovo-bando-da-29-milioni-di-euro_45321_27.html
In base al decreto, gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica e gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa devono essere iscritti ai Registri nel caso in cui la potenza termica nominale complessiva, con riferimento al singolo edificio, unità immobiliare, fabbricato rurale
o serra, sia maggiore di 500 kW e inferiore o uguale a 1000 kW.
La richiesta di iscrizione deve essere inviata esclusivamente attraverso il portale online messo a disposizione dal GSE.
- minor potenza degli impianti;
- anteriorità del titolo abilitativo;
- precedenza della data di richiesta di iscrizione al Registro.
Le graduatorie saranno pubblicate entro 60 giorni dalla chiusura dei registri, ma i partecipanti non saranno avvisati dell’eventuale ammissione.
I Registri 2015 per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale saranno aperti dal 20 maggio al 19 luglio 2015
22/04/2015 - Pubblicato il nuovo bando relativo agli incentivi del Conto Termico per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale effettuati da Amministrazioni pubbliche e soggetti privati. A disposizione degli operatori che si iscriveranno nei registri del GSE ci sono più di 29 milioni di euro, 6,93 milioni per le Pubbliche Amministrazioni e 22,29 milioni per i privati.Conto Termico
Si tratta degli interventi previsti dall’articolo 4, comma 2 lettere a) e b) del DM 28 dicembre 2012 che per essere incentivati devono obbligatoriamente iscriversi ai Registri predisposti dal Gestore dei servizi energetici (GSE).In base al decreto, gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica e gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa devono essere iscritti ai Registri nel caso in cui la potenza termica nominale complessiva, con riferimento al singolo edificio, unità immobiliare, fabbricato rurale
o serra, sia maggiore di 500 kW e inferiore o uguale a 1000 kW.
Iscrizione nei Registri del Conto Termico
I Registri saranno aperti dalle ore 9.00 del 20 maggio 2015fino alle ore 21.00 del 19 luglio 2015.La richiesta di iscrizione deve essere inviata esclusivamente attraverso il portale online messo a disposizione dal GSE.
Graduatorie per accedere al Conto Termico
Le domande saranno inserite in una graduatoria che seguirà tre criteri di priorità:- minor potenza degli impianti;
- anteriorità del titolo abilitativo;
- precedenza della data di richiesta di iscrizione al Registro.
Le graduatorie saranno pubblicate entro 60 giorni dalla chiusura dei registri, ma i partecipanti non saranno avvisati dell’eventuale ammissione.
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