venerdì 20 marzo 2020

Decreto legge “Cura Italia” n. 18 del 17/3/2020 – Misure per i professionisti

http://www.cng.it/comunicazioni/DecretoLegge_CuraItalia_Misure_per_i_professionisti.pdf
ARTICOLO 44 Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID19 1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020. 2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al comma 1, nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. 3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126. MISURE A SOSTEGNO DEI PROFESSIONISTI Art. 54 Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, c.d. “Fondo Gasparrini” All’articolo 54 si aggiunge, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, l’ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà mutui “prima casa” (cd. “Fondo Gasparrini”)dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Per l’accesso al Fondo, ferme restando le condizioni previste dalla vigente normativa, non è richiesta la presentazione dell’indicatore dell’ISEE. Art. 62 Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi L’articolo 62 prevede: a)la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020; b) la sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, con rinvio del pagamento al 31 maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’imposta sul valore aggiunto, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. Art. 103 Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza Al comma 1: “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”. Lo stesso comma prosegue, poi, con l’indicazione che “Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previsto dall’ordinamento”. Al comma 2: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”. NB.In considerazione dell’evolvere della situazione normativa, i termini di cui sopra potranno essere successivamente prorogati.

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