martedì 10 marzo 2015

Le norme antisismiche valgono anche per i cancelli

http://www.edilportale.com/news/2015/03/normativa/le-norme-antisismiche-valgono-anche-per-i-cancelli_44427_15.html

Cassazione: nelle zone a rischio anche piccole opere possono incidere sulla pubblica incolumità

10/03/2015 - Le norme antisismiche devono essere applicate a tutti gli interventi edilizi nelle aree a rischio, anche alla realizzazione dei cancelli. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 3947/2015
I giudici hanno preso in esame la realizzazione di uncancello di ferro a due battenti, lungo 3,30 metri e alto 1,60, sostenuto da due pilastri in ferro ancorati in getto di calcestruzzo. Inizialmente l’opera era stata costruita senza nessuna autorizzazione, ma  successivamente era stato rilasciato il permesso di costruire in sanatoria.
 
Il Tribunale ordinario aveva però condannato il responsabile, affermando che i lavori dovevano essere eseguiti in modo conforme alle norme antisismiche.

Contro questa decisione era stato presentato ricorso perché, a detta del responsabile dell’intervento, una circolare del Genio Civile di Agrigento aveva affermato che le norme antisismiche non dovessero essere applicate ai cancelli di altezza inferiore ai 3 metri lineari.
 
La Cassazione ha respinto il ricorso confermando la decisione del Tribunale ordinario. I giudici hanno spiegato che, per motivi di utilità, la giurisprudenza ha spesso escluso dall’applicazione delle norme antisismiche gli interventi che non interessano la pubblica incolumità, come ad esempio le manutenzioni ordinarie e straordinarie sul patrimonio edilizio esistente.
 
Successivamente è stato chiarito che non sono importanti né la natura delle opere né i materiali usati perché per la violazione delle norme antisismiche è sufficiente che vengano realizzati lavori edilizi in zona sismica. Analogamente, è irrilevante la precarietà dell’intervento o la sua funzione pertinenziale.
 
Come affermato dai giudici, anche gli interventi apparentemente minori possono assumere un rilievo concreto sul piano della pericolosità. Insieme alle dimensioni bisogna infatti considerare altri elementi, come le modalità di collocazione del manufatto, la morfologia del territorio, la pendenza del terreno e le modalità di realizzazione delle strutture di sostegno.
 
Si tratta di valutazioni, ha concluso la Cassazione, che vanno sempre effettuate, anche nelle zone in cui il grado di sismicità non è particolarmente elevato.

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