mercoledì 3 aprile 2013

Fotovoltaico, impianto detraibile Irpef 50% se al servizio dell’abitazione

Intervento assimilato a ristrutturazione edilizia, detraibile al 50% fino al 30 giugno di Rossella Calabrese 04/04/2013 - Le spese per l’acquisto e l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sono detraibili se l’apparecchiatura è al servizio dell’immobile residenziale. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione22/E del 2 aprile (vedere http://www.edilportale.com/normativa/risoluzione/2013/22-e/agenzia-delle-entrate-consulenza-giuridica.-applicabilit%C3%A0-della-detrazione-fiscale-del-36-per-cento_14216.html), nella quale ha precisato che per beneficiare della detrazione fiscale prevista per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis del Tuir), attualmente al 50% ma di regola al 36%, l’installazione dell’impianto fotovoltaico deve essere direttamente al servizio dell’abitazione del contribuente. L’impianto deve essere utilizzato, quindi, per fini domestici, ad esempio per l’illuminazione o l’alimentazione di apparecchi elettrici. La Risoluzione esclude dunque la possibilità di fruire della detrazione quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso abbia fini commerciali, come, ad esempio, nei casi in cui l’impianto non è posto al servizio dell’abitazione oppure ha una potenza superiore ai 20 kw. La nuova pronuncia dell’Agenzia conferma il parere espresso pochi giorni fa, secondo cui l’installazione di pannelli fotovoltaici fino a 20 kW rientra tra gli interventi di ristrutturazione e può quindi usufruire della detrazione del 50%, a patto però di rinunciare alle tariffe incentivanti del Quinto Conto Energia, ed è cumulabile con lo scambio sul posto (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2013/03/normativa/il-fotovoltaico-su-abitazioni-%C3%A8-una-ristrutturazione-ok-al-bonus-50_32437_15.html). Per accedere al beneficio fiscale il contribuente deve conservare la documentazione che attesta l’acquisto e l’installazione dell’impianto fotovoltaico; non è invece necessario documentare l’entità del risparmio energetico relativo. I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione di imposta devono comunque conservare le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia.Nel caso in cui la normativa non preveda alcuna abilitazione amministrativa, il contribuente deve in ogni caso conservare un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (DPR 445/2000, Legge Bassanini quater). Infine, l’Agenzia ricorda che per le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione d’imposta del 36% è elevata al 50% ((DL 83/2012). Anche il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è temporaneamente elevato da 48.000 euro ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. (riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/04/risparmio-energetico/fotovoltaico-impianto-detraibile-se-al-servizio-dell-abitazione_32757_27.html

Nessun commento:

Posta un commento