Sicurezza degli spettacoli viaggianti
21/12/2009
Chiarimenti applicativi sul decreto 18/05/2007. Prevenzione incendi e conformità impianti elettrici.
Una circolare chiarisce articolo per articolo tutte le disposizioni del D.M. 18/05/2007, recante le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante, emanato allo scopo di superare la condizione determinata dal D.M. 08/11/1997, che ha sospeso l'attuazione delle disposizioni di cui all'allegato VII, punto 7.7, della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimenti, approvata con D.M. 19/08/1996, sino all'emanazione di specifica normativa sulla sicurezza dei circhi equestri e per lo spettacolo viaggiante.
Alcune attività dello spettacolo viaggiante (per esempio, i teatri viaggianti, i circhi equestri) rientrano fra i locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 1 del D.M. 19/08/1996, le cui norme si applicano dunque alle stesse, ai soli fini della prevenzione incendi, in aggiunta a quelle del D.M. 18/05/2007.
Conformità impianti elettrici
La circolare chiarisce che qualora gli impianti elettrici di alimentazione delle attività di spettacolo viaggiante, ossia i collegamenti elettrici tra il punto di consegna dell'energia elettrica da parte dell'ente fornitore e il quadro elettrico generale delle stesse attività, rientrino nel campo di applicazione del D.M. 22/01/2008, n. 37, la dichiarazione di conformità deve essere redatta secondo quanto stabilito dall'art. 7, del decreto medesimo. Negli altri casi invece è opportuno l'utilizzo della modulistica prevista dalla L.C. 24/04/2008, prot. n. P515/4101 sott.72/E.6.
Per approfondire
Testo Circolare 114/2009
www.legislazionetecnica.it
giovedì 24 dicembre 2009
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