sabato 26 dicembre 2009

accertamenti su base OMI prime sentenze

Sono trascorsi soltanto pochi mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Comunitaria 2008, che, come noto, ha previsto l’abrogazione delle disposizioni sul valore normale, nell’ambito degli accertamenti immobiliari. Sono, però, già giunti i primi attesi pronunciamenti dei giudici che sentenziano a favore del carattere retroattivo di tali abrogazioni, che esplicherebbero pertanto effetti anche sui procedimenti pendenti. Nello scritto, dopo aver illustrato l’evoluzione del quadro normativo di riferimento, viene analizzata la sentenza con la quale la CTP di Milano ha accolto il ricorso di una società accertata nel 2008 sulla base del valore normale dell’immobile ceduto anni prima.

La Comunitaria 2008 è ormai da alcuni mesi approdata in Gazzetta Ufficiale . Sebbene tale legge abbia apportato innumerevoli novità in ambito fiscale, quella sicuramente più gradita dai contribuenti è l’abrogazione delle disposizioni, approvate appena tre anni prima, sugli accertamenti immobiliari fondati sul solo scostamento tra prezzo dichiarato nel rogito notarile e valore normale individuato dalle quotazioni Omi . Recentemente si sono manifestati gli effetti di tali abrogazioni, la cui dimostrazione più immediata è insita nelle sentenze che verranno illustrate nel prosieguo. Appare opportuno, però, preliminarmente, ripercorrere in breve l’evoluzione della normativa di riferimento.

L’EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

Le consistenti modifiche alla normativa sugli accertamenti immobiliari sono state operate inizialmente con l’approvazione del D.L. 223/2006 , convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, numero 248. L’articolo 35 di tale disposizione, stabiliva, al comma 3, che: “Nel primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla lettera d), dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'infedeltà dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»”, e al comma 2 che “Nel terzo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'esistenza delle operazioni imponibili o l'inesattezza delle indicazioni di cui al secondo comma sono desunte sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.»”. Come si può notare, il testo inserito negli articoli preesistenti era pressoché uguale per entrambi i decreti – imposte dirette ed Iva – ma, mentre nell’articolo 39 è stato correttamente posto nell’ambito dell’accertamento analitico-induttivo, nell’articolo 54 è stato invece introdotto in una posizione tale per cui risultasse tra le rettifiche di tipo analitico, o più tecnicamente, tra quelle rettifiche effettuabili allorquando l’esistenza di operazioni imponibili risultasse “in modo certo e diretto”, e non in via presuntiva, da verbali questionari, etc. Autorevolissimi osservatori non mancarono di notare, fin da subito, che una simile impostazione non avrebbe potuto che rivelarsi non corretta, atteso che la prova certa e diretta, prevista dall’articolo 54, comma 3, del d.P.R. 633/1972 non potesse certamente essere costituita da un valore stimato, quale quello normale degli immobili, che, come si vedrà nel prosieguo, era costituito da una stima basata sui dati O.M.I. Inoltre, la disposizione inserita in sede di conversione del DL 223/2006, ovvero il comma 23-bis dell’articolo 35, disponeva che per i trasferimenti immobiliari soggetti ad Iva e finanziati tramite mutui fondiari o finanziamenti bancari, il valore normale non potesse essere inferiore all’ammontare del mutuo o del finanziamento erogato. Dinnanzi ad un siffatto quadro normativo, sarebbe stato possibile, per gli Uffici, incorrere in una diversa determinazione del valore normale a seconda del criterio utilizzato per il suo calcolo. Così, per uniformare l’operatività dell’Amministrazione Finanziaria, nell’ambito della corretta determinazione del valore normale degli immobili, venne emanato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 luglio 2007 , che disponeva che “[…] i criteri utili per la determinazione periodica del valore normale dei fabbricati […] sono stabiliti sulla base dei valori dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio […]” . I dati dell’O.M.I. hanno così costituito, in questi ultimi anni, i valori normali utilizzati dagli Uffici per le rettifiche delle dichiarazioni dei contribuenti. In sostanza, il quadro normativo era tale per cui il solo scostamento tra il prezzo dichiarato in atto, per la compravendita dell’immobile, ed il suo valore normale era sufficiente a legittimare l’accertamento analitico-induttivo sulla base del valore normale, in quanto tale divergenza costituiva, ex lege, presunzione grave, precisa e concordante di attività non dichiarate ex articolo 39, comma 1, lettera d), del DPR 600/1973; mentre ai fini Iva, tale scostamento avrebbe dovuto integrare la prova certa e diretta di operazioni imponibili non dichiarate ex articolo 54, comma 3, del DPR 633/1972 . Era evidente, tuttavia, che un simile contesto normativo non avrebbe potuto persistere a lungo, non tanto per le disposizioni in tema di imposte dirette, legittimamente adottate dal governo italiano di quel tempo, quanto piuttosto per quelle sull’Iva: il legislatore nazionale, infatti, non aveva ancora compreso che su tale imposta armonizzata in ambito UE non aveva più quel potere decisionale a cui era abituato. Le prime censure di incompatibilità della nuova normativa Iva con le direttive europee non tardarono così ad arrivare. Sino a quando l’Associazione Dottori Commercialisti presentò una denuncia formale di tali disposizioni nazionali alla Commissione Europea , la quale inviò prontamente all’Italia una lettera di messa in mora per l’accertata incompatibilità delle norme incriminate con gli articoli 73 e 80 della Direttiva Iva . Il Legislatore della Legge Comunitaria 2008 si affrettò così ad abrogare quelle disposizioni che la UE aveva ritenuto incompatibili. Ma non solo. Probabilmente per ragioni di uniformità delle disposizioni sull’accertamento delle varie imposte, abrogò anche le analoghe norme in tema di imposte dirette. Sostanzialmente erano state espunte dall’ordinamento tutte quelle disposizioni di legge introdotte appena tre anni prima con il DL 223/2006 . Si tornava così normativamente al passato, come autorevoli osservatori commentarono . Il solo scostamento del prezzo dichiarato dal valore normale non sarebbe più bastato a legittimare l’accertamento analitico-induttivo, ma sarebbero stati necessari altri elementi per integrare complessivamente una presunzione grave, precisa e concordante di un maggior imponibile non dichiarato. Tale situazione è quella che ad oggi risulta ancora in essere. Si consideri, allora, a titolo esemplificativo, la seguente tabella:

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge Comunitaria 2008, è subentrato, però, il problema degli accertamenti e del contenzioso attualmente in essere . Autorevoli osservatori hanno prontamente commentato che, così come l’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto, in occasione dell’entrata in vigore del DL 223/2006, che le disposizioni da esso recate fossero di carattere procedimentale e pertanto applicabili retroattivamente , allo stesso modo, l’abrogazione di quelle stesse disposizioni procedimentali, avvenuta ad opera della Comunitaria 2008, avrebbe dovuto avere effetti retroattivi, tali da comportare l’annullamento in autotutela, da parte dell’Agenzia delle Entrate, degli atti già notificati ed, in caso di contenzioso, l’estinzione dei giudizi pendenti. A distanza di diversi mesi dalla Comunitaria 2008, chiarimenti ufficiali dell’Amministrazione Finanziaria, su tale importante tema, non ne sono giunti, ma sono invece state emesse le prime attese sentenze che stabiliscono l’effetto retroattivo delle succitate abrogazioni.

LA SENTENZA DELLA CTP DI MILANO DEL 8 OTTOBRE 2009, NUMERO 292.

Una società riceveva il 13.11.2008 un avviso di accertamento dall’Agenzia delle Entrate, con il quale l’Ufficio di Milano 2 rettificava la dichiarazione del contribuente, sia ai fini dell’imposta sul reddito che Iva, applicando ad un cessione immobiliare, effettuata da tale società nel 2001, il valore normale dell’immobile, che risultava essere più elevato del prezzo dichiarato in atto, prevenendo così ad un maggior reddito imponibile. La società ricorreva allora alla Commissione tributaria provinciale di Milano avverso l’atto impugnato, con diversi motivi di censura, che si possono sostanzialmente sintetizzare nell’asserita illegittimità dell’avviso di accertamento per aver fatto ricorso ad una disposizione normativa, che regola l’accertamento tributario, - articolo 35, commi 2 e 3 del DL 223/2006 – per la quale è intervenuta l’abrogazione ad opera della legge 88/2009 (Comunitaria 2008) e comunque incompatibile con la Direttiva UE 2006/112CE sull’Iva, e la cui applicazione sarebbe, pertanto, incostituzionale per violazione dell’articolo 3 della Costituzione. I giudici milanesi, occupandosi del primo motivo di ricorso testé esposto, hanno affermato che “L’intervenuta legge n. 88 del 7 luglio 2009 all’art. 24 ha abrogato la parte dell’art. 54, comma 2, del DPR 633/1972 nelle modificazioni introdotte dall’articolo 35, comma 2, del DL 223/2006, che consentivano all’Agenzia delle Entrate di provare l’intervenuto occultamento di imponibile con riferimento ad operazioni di cessioni immobiliari sulla base dello scostamento tra il “valore normale” OMI dei beni ed il corrispettivo dichiarato in atto di trasferimento. Detto art. 24 legge 88/2009 è conseguente alla richiesta della Commissione CE all’Italia di abrogare le previsioni normative ritenute incompatibili con gli artt. 73 e 80 della Direttiva Iva. Pertanto il motivo dell’accertamento fondato sul richiamo all’art. 35 del DL 223/2006 va disatteso per intervenuta disposizione legislativa che il Collegio ritiene attinente anche ad atti precedenti la promulgazione della nuova legge 88/2009”. La Commissione tributaria provinciale di Milano ha ritenuto, quindi, che l’abrogazione delle disposizioni sul valore normale, nell’ambito degli accertamenti immobiliari, avvenuta ad opera della Comunitaria 2008, abbia, in realtà, effetti retroattivi sugli atti impositivi notificati prima della sua approvazione, che risultano così annullabili, come nel giudizio in oggetto. Autorevoli osservatori , peraltro, hanno commentato che una decisione in senso contrario non sarebbe, comunque, stata possibile, atteso che la disposizione sul valore normale poi abrogata, per quanto concerne l’Iva, è incompatibile con la Direttiva UE e, pertanto, inapplicabile nell’ordinamento in quanto contrastante con le prevalenti disposizioni comunitarie . Nondimeno occorre ricordare che la stessa Agenzia delle Entrate aveva affermato, nella sua circolare 11/E del 2007, che le disposizioni del DL 223/2006 avevano natura procedimentale e, pertanto, gli effetti dovevano intendersi retroattivi. Allo stesso modo, l’abrogazione di quelle stesse disposizioni procedimentali dovrebbe considerasi, pertanto, retroattiva. Inoltre, anche se i giudici milanesi non si sono pronunciati su questo aspetto, considerare non retroattiva l’abrogazione di tali disposizioni provocherebbe una disparità di trattamento tra contribuenti accertati prima e dopo il 29 luglio 2009, quando è entrata in vigore la legge abrogativa. Ciò, come osservato dalla difesa della società ricorrente, costituirebbe un’inaccettabile violazione dell’articolo 3 della Costituzione . In conclusione, parrebbe pertanto che l’abrogazione, ad opera della legge 88/2009, delle disposizioni sul valore normale, nell’ambito degli accertamenti immobiliari, esplichi effetti retroattivi, tali da legittimare una richiesta di annullamento in autotutela per gli atti già emessi sulla base di tali disposizioni abrogate, e di provocare l’annullamento degli atti impositivi qualora fosse già in essere il processo tributario. Per completezza d’analisi, è infine il caso di segnalare che, anche nel procedimento penale, l’accertamento immobiliare sulla base del valore normale ha incontrato i primi giudizi sfavorevoli. Infatti, il Gip del Tribunale di Aosta, con il decreto del 17 agosto 2009, ha deciso che lo scostamento tra il prezzo dichiarato nell’atto di compravendita immobiliare e il valore normale dell’immobile oggetto di cessione, identificato, nel caso esaminato, con la somma erogata a titolo di mutuo, non può integrare il reato di infedele dichiarazione .

Alessandro Borgoglio

http://www.businesspass.it/approfondimenti/ACCERTAMENTI-IMMOBILIARI-PRIME-SENTENZE-CONTRO-IL-VALORE-

accertamento immobili valenza OMI

8 Dicembre 2009

Autore: Tortelotti Dott.Fabrizio


Negli accertamenti ìmmobiliari, dopo la Comunitaria 2008 (legge 88/2009), i valori Omi (quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del Territorio) sono stati retrocessi, da presunzione legale a meri indizi di evasione.

Il valore normale desumibile dalla banca dati Omi assume quindi unicamente il valore di un elemento indiziario di evasione che necessita, per poter essere validamente sostenuto, anche in un eventuale giudizio, di ulteriori elementi di supporto in grado di rafforzare la sua valenza presuntiva

La presunzione semplice necessita infatti, per essere valida motivazione utilizzabile negli accertamenti immobiliari, anche dei requisiti della gravità, precisione e concordanza

Conseguentemente gli uffici hanno rafforzato il ricorso alle indagini finanziarie e alla verifica dei costi di costruzione

La diversa interpretazione del valore coinvolge sia il comparto dell'Iva e delle imposte dirette che quello dell'accertamento di valore delle imposte d'atto ed è diversa la stategia degli uffici a seconda del settore in cui l’accertamento sia effettuato.

Settore iva e imposte dirette.

In materia di cessioni immobiliari effettuate in regime d'impresa gli uffici periferici dell'agenzia delle entrate hanno affiancato, alle presunzioni semplici costituite dal valore normale Omi, altri elementi indiziari direttamente riconducibili alla teoria dei comportamenti antieconomici, ossia a quella generalmente conosciuta come teoria dell'abuso del diritto.

L’ufficio, una volta appurato che il valore dichiarato in atto dall'imprenditore cedente è inferiore a quello di mercato, constata che si è in presenza di un comportamento imprenditoriale contrario ai principi economici alla base del fine della costituzione di ogni impresa ossia la tendenza al profitto.

Esso, di conseguenza ,affianca alle risultanze dei valori normali Omi, anche altri elementi e indizi ,rifacendosi direttamente ai principi generali valevoli in materia di accertamento dei redditi determinati sulla base delle scritture contabili (art. 39 dpr 600/73) e di rettifica delle dichiarazioni Iva (art, 54 dpr 633/72).

Utilizzando tali principi normativi si potranno quindi utilizzare a supporto delle verifiche immobiliari le indagini finanziarie affinchè provare l'occultamento di corrispettivi di vendite immobiliari effettuate in regime d'impresa. Inoltre sono anche utilizzabili anche ulteriori elementi quali l'ammontare dei mutui erogati all'acquirente o l'analisi dei costi sostenuti dall'impresa per la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile oggetto di vendita.

Diventa per ciò stesso molto probabile che il ricorso all’accertamento analitico e il ricorso alle indagini finanziarie, sia dovuto proprio agli scostamenti fra i valori dichiarati in atto e quelli normali Omi, i quali diventerebbero segnalazione di potenziale evasione.

Per quanto concerne la valutazione della valenza dell’entità del mutuo o dei finanziamenti accesi dall'acquirente, la dottrina ritiene che l'abrogazione della presunzione legale dei valori Omi operata dalla legge comunitaria 88/2009, abbia ridotto a mera presunzione semplice anche la previsione contenuta nel comma 23-bis dell'articolo 35 del dl 226/06 sulla base della quale «per i trasferimenti immobiliari oggetti a Iva finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del dpr 633/72, terzo comma, ultimo periodo” “il valore normale non può essere inferiore all'ammontare del mutuo o del finanziamento erogato”.

Tale disposizione infatti, pur non essendo stata esplicitamente abrogata dalla legge comunitaria 2008, contiene un esplicito riferimento a una disposizione, quella dell'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 54 del dpr 633/72, che è stata invece espunta dall'ordinamento proprio dall'intervento normativo comunitario.

Settore delle imposte d'atto (registro, ipotecarie, catastali).

Anche il comparto relativo all'accertamento delle imposte d'atte ha risentito direttamente della variazione di validità dei valori Omi da presunzioni legali a meri indizi di evasione.

In tale contesto si fa presente che, era dubbio che, anche prima dell'intervento legislativo,i valori Omi potessero avere la valenza di presunzioni legali.

In effetti l'unica conseguenza delle norme in materia di valore normale nell'ambito del testo unico del registro(dpr 181/86) non era stato quello di stabilire una presunzione legale basata sui valori desumibili dalla banca dati sui valori di mercato immobiliari ma quello, ancora vigente, di diminuire la possibilità delle parti di avvalersi della cosiddetta valutazione automatica, reinserendo di fatto l'accertamento di valore da parte degli uffici finanziari.

Quindi i valori desumibili dalla banca dati Omi costituiscono unicamente un riferimento utile ai fini della ricostruzione del valore venale di comune commercio del bene indicato nel primo comma dell'articolo 52 del dpr 181/86.

Si consideri inoltre che oltre alla presunzione semplice costituita dallo scostamento fra valore dichiarato in atto e valore normale Omi, gli uffici potranno utilizzare, per gli accertamenti di valore immobiliare, anche le stime redatte dagli uffici tecnici erariali (Ute) o da tecnici abilitati, i valori dichiarati dalle parti in atti non anteriori di oltre tre anni rispetto all'atto oggetto di rettifica che abbiano per oggetto gli stessi immobili o altri aventi analoghe caratteristiche e condizioni, Oltre a questi elementi, espressamente indicati nell'articolo 51 del dpr 131/86, l'ufficio potrà inoltre avvalersi anche di altri indizi fra i quali, come già sopra riferito, ovviamente figurerà anche l'ammontare dei mutui o dei finanziamenti concessi alla parte acquirente.

Per quanto concerne la validità temporale della nuova norma comunitaria si ritiene che queste abbiano effetto retroattivo andando anche ad interessare fattispecie verificatesi anche anteriormente alla sua entrata in vigore (luglio 2009), ma ancora accertabili o già oggetto di accertamento non ancora divenute definitivo. Questo orientamento sembra trovare conferma anche presso la giurisdizione tributaria.

http://www.finanzaediritto.it/articoli/accertamenti-immobiliari-valenza-valori-omi-4089.html

tettoie integrate nel fabbricato basta la DIA

Tettoie integrate nell’edificio, sufficiente la Dia
Tar Campania: permesso di costruire per le coperture che alterano il territorio
di Paola Mammarella
21/12/2009 - Procedure più snelle per le tettoie sugli edifici esistenti. Il Tar Campania, con la sentenza 8320/2009 del 2 dicembre scorso, ha stabilito che è sufficiente la Dia, Denuncia di inizio attività, per le coperture realizzate sugli edifici esistenti al fine di decoro, arredamento e protezione dagli agenti atmosferici.

Solitamente è la dimensione l’elemento di discrimine per la valutazione della funzione con cui una tettoia viene installata su un fabbricato. La Dia sarà quindi sufficiente per le coperture di piccola taglia.

Al contrario, sarà necessaria la richiesta del permesso di costruire per le tettoie di grandi dimensioni, caratterizzate da strutture tali da provocare una visibile alterazione dell’edificio o delle parti su cui vengono inserite.

In generale, il titolo abilitativo necessario per l’installazione di una copertura cambia in base all’accessorietà che, se accertata, rende sufficiente la Dia. Quando le tettoie non possono invece essere assimilate all’edificio principale si rende necessario il permesso di costruire.

Analogamente, per una tettoia ancorata al suolo, che altera lo stato dei luoghi e trasforma il territorio in modo permanente, bisogna richiedere il permesso di costruire. È invece irrilevante la destinazione pertinenziale della tettoia.

Nel caso preso in esame, la realizzazione di una copertura attraverso la presentazione della Dia invece che con la richiesta del permesso di costruire, ha determinato l’abusività della struttura. Il Tribunale Amministrativo ha ribadito l’obbligo di ripristino, motivo per il quale l’ordine di demolizione della tettoia non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.

(riproduzione riservata)
http://www.edilportale.com/news/2009/12/normativa/tettoie-integrate-nell-edificio-sufficiente-la-dia_17393_15.html

giovedì 24 dicembre 2009

Sicurezza degli spettacoli viaggianti

Sicurezza degli spettacoli viaggianti
21/12/2009

Chiarimenti applicativi sul decreto 18/05/2007. Prevenzione incendi e conformità impianti elettrici.



Una circolare chiarisce articolo per articolo tutte le disposizioni del D.M. 18/05/2007, recante le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante, emanato allo scopo di superare la condizione determinata dal D.M. 08/11/1997, che ha sospeso l'attuazione delle disposizioni di cui all'allegato VII, punto 7.7, della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimenti, approvata con D.M. 19/08/1996, sino all'emanazione di specifica normativa sulla sicurezza dei circhi equestri e per lo spettacolo viaggiante.

Alcune attività dello spettacolo viaggiante (per esempio, i teatri viaggianti, i circhi equestri) rientrano fra i locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 1 del D.M. 19/08/1996, le cui norme si applicano dunque alle stesse, ai soli fini della prevenzione incendi, in aggiunta a quelle del D.M. 18/05/2007.

Conformità impianti elettrici
La circolare chiarisce che qualora gli impianti elettrici di alimentazione delle attività di spettacolo viaggiante, ossia i collegamenti elettrici tra il punto di consegna dell'energia elettrica da parte dell'ente fornitore e il quadro elettrico generale delle stesse attività, rientrino nel campo di applicazione del D.M. 22/01/2008, n. 37, la dichiarazione di conformità deve essere redatta secondo quanto stabilito dall'art. 7, del decreto medesimo. Negli altri casi invece è opportuno l'utilizzo della modulistica prevista dalla L.C. 24/04/2008, prot. n. P515/4101 sott.72/E.6.


Per approfondire
Testo Circolare 114/2009
www.legislazionetecnica.it

domenica 20 dicembre 2009

il presepe meccanico di Marcello Cassoni

Inaugurato il grande presepe allestito nel giardino del Comune
L’allestimento potrà essere visitato da grandi e piccini fino al 10 gennaio
inaugurato ieri sera il grande presepe allestito nel giardino del Comune dal signor Marcello Cassoni. L’opera è un presepe meccanico con oltre 120 movimenti ed è ormai una tradizione del Natale della città, un omaggio anche al suo 77° Anniversario di Fondazione. Il presepe che rappresenta due natività, quella popolare e quella palestinese è curato nei minimi particolari: l’acquedotto romano, le lestre, i paesini dei Monti Lepini, antichi mestieri e molto altro. Le piante bosai e gli olivi in esposizione sono state gentilmente concesse dal vivaio ‘La Felce’ di Latina. L’allestimento potrà essere visitato da grandi e piccini fino al 10 gennaio 2010 la mattina dalle ore 10.00 alle ore 14.00, il pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Sabato, domenica e festivi la mattina dalle ore 10.00 alle ore 14.00, il pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 22.00. Inoltre, sotto i portici del Palazzo Comunale è anche possibile ammirare tutti gli altri presepi allestiti in diverse teche dall’Associazione Presepistica Pontina.

piano casa regione Lazio il fascicolo del fabbricato

Fascicolo del fabbricato
16/12/09 - Procedure applicative della legge regionale 21/2009 (Piano Casa) relativamente al fascicolo del fabbricato (art.3 comma 5 lett.b, art.4 comma 4 lett.b, art.20)
Allegati:
Avviso (pdf 137,71KB) (http://www.regione.lazio.it/binary/web/urbate_news/avviso.pdf)
http://www.regione.lazio.it/web2/contents/urbate/sala_stampa/news_dettaglio.php?id=404

‘Casa qualità’: nuovo testo all’esame della Camera

‘Casa qualità’: nuovo testo all’esame della Camera
Senza titolo abilitativo le manutenzioni straordinarie sugli edifici certificati con il nuovo sistema
di Rossella CalabreseLetto 2373 volte vota Risultato 0 voti 15/12/2009 - E' ripreso in Commissione Ambiente della Camera l’esame del disegno di legge “Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell’edilizia residenziale”. A seguito dei lavori del Comitato ristretto, che ha interpellato numerosi soggetti e istituzioni direttamente coinvolti dal provvedimento, è stato adottato un nuovo testo della proposta di legge.

La principale novità riguarda i metodi di calcolo e i requisiti minimi del sistema “casa qualità”, che saranno emanati con un atto di indirizzo per le regioni e non con un DPR, come previsto nella versione originaria del disegno di legge. L’atto di indirizzo sarà ispirato alle metodologie esistenti a livello europeo (Environmental product declaration - EDP, Life Cycle Assessment - LCA, European Committee for Standardization CEN/TC 350), adattati alla situazione italiana. Il Ministro dell’ambiente metterà a punto uno specifico software di applicazione del sistema “casa qualità”.

Il ddl prevede che le Regioni adottino il modello di certificazione del sistema “casa qualità” nel rispetto dei seguenti principi:
a) efficienza energetica, valutata in base al consumo annuo di energia primaria per metro quadrato;
b) soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori;
c) soddisfacimento di requisiti di eco-compatibilità.

In attuazione del principio di cui alla lettera a) efficienza energetica, le Regioni adottano la classificazione delle unità immobiliari in categorie di qualità, sulla base dei metodi di calcolo stabiliti dai Dlgs 192/2005, e 115/2008, e dai relativi decreti di attuazione, nonché dell’individuazione delle zone climatiche e dei gradi-giorno prevista dal DPR 412/1993. Anche in attuazione dalla lettera b) esigenze fisiche e psichiche dei fruitori, è prevista una classificazione in categorie di qualità, sulla base della norma UNI 8289 per le operazioni del processo edilizio e della direttiva 89/106/CEE. Per la lettera c) eco-compatibilità, è prevista l’attribuzione della certificazione “casa qualità eco-compatibile” qualora l’immobile di categoria A o B presenti un bilancio energetico molto basso e utilizzi materiali con ottime prestazioni ambientali.

Mentre nella versione originaria del ddl, il rilascio della certificazione era affidato alle Regioni e province autonome, nel nuovo testo lacertificazione è rilasciata dall’Agenzia nazionale per l’efficienza energetica di cui all’articolo 4 del Dlgs 115/2008 ed è presentata alle Regioni e province autonome che verificano le certificazioni ed effettuano ispezioni e controlli negli edifici e nei cantieri. Resta invariata la norma secondo cui i dati riportati nella certificazione “casa qualità” devono corrispondere, per la parte relativa all'efficienza energetica, a quelli dell’attestato di certificazione energetica, di cui all'articolo 6 del Dlgs 192/2005.

Il nuovo testo prevede che agli immobili certificati “casa-qualità” siano destinati prioritariamente gli incentivi economici e le detrazioni fiscali statali o regionali per la riqualificazione energetica, le ristrutturazioni, e per l’edilizia sovvenzionata, convenzionata e agevolata. Nella prima versione del testo era previsto che si tenesse conto del certificato “casa-qualità” nell’assegnazione degli incentivi. Resta ferma la possibilità per gli enti locali di disporre ulteriori incentivi finanziari e premi per chi aderisca alla certificazione “casa-qualità”.

È previsto, inoltre, che per gli edifici certificati “casa-qualità”, i regolamenti comunali possano consentire di effettuare, senza alcun titolo abilitativo, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e per l’eliminazione di barriere architettoniche, opere temporanee, cambi di destinazione d’uso, pavimentazione e arredo di spazi esterni, installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici. Quest’ultima norma verrebbe però inglobata in quella contenuta nel ddl per la semplificazione amministrativa che consentirebbe di eseguire manutenzioni straordinarie senza DIA (leggi tutto).

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misure per edilizia finanziaria 2010

Finanziaria 2010: via libera della Camera
La manovra ammonta a 9,2 miliardi di euro. L’ok definitivo del Senato è previsto per il 22 dicembre
di Rossella CalabreseLetto 1914 volte vota Risultato 9 voti 18/12/2009 - La Camera dei Deputati ha approvato la Finanziaria per il 2010. I voti favorevoli sono stati 307, i contrari 267, due gli astenuti. Il provvedimento, che mercoledì aveva ottenuto la fiducia, è stato radicalmente modificato dal maximendamento, composto dal 250 commi, che ha sostituito gli articoli 2 e 3.

Il nuovo testo vale così 9,2 miliardi di euro, da finanziare con 3,1 miliardi del Tfr inoptato trasferiti dall’Inps al Tesoro, con i 3,7 miliardi di euro che si stima arriveranno dallo scudo fiscale e con rimodulazioni di spesa nel bilancio dello Stato.

Vediamo nel dettaglio i provvedimenti di interesse per il nostro settore.

Detrazioni fiscali ristrutturazioni edilizie - È prorogata fino al 31 dicembre 2012 la detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per ristrutturare appartamenti e parti comuni di edifici residenziali. Prorogata anche la detrazione Irpef del 36% sugli interventi di ristrutturazione, riguardanti interi fabbricati, eseguiti fra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2013.

Iva agevolata ristrutturazioni edilizie - È stata resa permanente l’Iva agevolata al 10% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio. L’aliquota agevolata al 10% si applica agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa, sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di materiali e di beni, purché, questi ultimi, non costituiscano una parte significativa del valore complessivo della prestazione.

Edilizia sanitaria, carceraria e scolastica - All’edilizia sanitaria è destinato oltre un miliardo di euro. Per l’edilizia carceraria sono stanziati 500 milioni di euro a valere sul Fondo Infrastrutture. All’edilizia scolastica sono assegnati 300 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza e adeguamento antisismico immediatamente cantierabili, che dovranno essere individuati dalle competenti commissioni parlamentari.

Grandi interventi infrastrutturali - Per le infrastrutture nazionali non sarà più necessario approvare l’intero progetto definitivo ma il Cipe potrà dare l’ok ai singoli lotti costruttivi; autorizzando il primo lotto, il Cipe si impegna a finanziare l’intera opera. La novità varrà per i progetti prioritari compresi nel programma delle infrastrutture strategiche, di importo superiore a 2 miliardi di euro, tempi di realizzazione superiori a quattro anni e non suddivisibili in lotti di importo inferiore a un miliardo di euro.

Tutela dell’ambiente - Sono assegnati 100 milioni di euro (erano 50 nella prima stesura del ddl) al Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito presso il Ministero dell’Economia (dall’art. 13, comma 3-quater del DL 112/2008).

Piano Straordinario contro il rischio idrogeologico - Al Piano Straordinario volto a fronteggiare le situazioni a più alto rischio idrogeologico, è destinato 1 miliardo di euro, già assegnato dal Cipe con la delibera del 6 novembre 2009 a valere sul Fondo infrastrutture e sul Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale.

Ponte sullo Stretto di Messina - È stata ricapitalizzata con 470 milioni di euro la Società Stretto di Messina Spa che realizzerà il Ponte. A questa cifra si aggiungono i 330 milioni di euro assegnati ieri dal Cipe.

Rimborsi ICI ai Comuni - Ai Comuni sono destinati 1.776 milioni di euro, di cui 760 milioni di euro a valere sul 2009, 760 milioni di euro a valere sul 2010, e 156 milioni di euro a valere sul 2008, per compensare le minori entrate dovute all’abolizione dell’ICI sulla prima casa.

Welfare - Quasi un miliardo di euro è destinato a prorogare gli ammortizzatori sociali, all’avvii della sperimentazione della tutela al reddito dei lavoratori a progetto, ad incentivare i datori di lavoro che reintegrano persone estromesse per la crisi, a finanziare attività di formazione all’apprendistato.

Il testo torna ora in Senato per la terza lettura e il voto finale previsto per il 22 dicembre.

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