domenica 19 novembre 2017

Tentativi di condono e edilizia libera, la Corte Costituzionale bacchetta la Sicilia

di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2017/11/normativa/tentativi-di-condono-e-edilizia-libera-la-corte-costituzionale-bacchetta-la-sicilia_60893_15.html

Bocciate la sanatoria edilizia in caso di conformità solo alle norme vigenti al momento dell’istanza e le rinnovabili senza autorizzazione

Condoni mascherati da semplificazioni delle procedure per ottenere la sanatoria edilizia, impianti alimentati da fonti rinnovabili installati in regime di edilizia libera e inizio dei lavori in zona sismica senza la preventiva autorizzazione scritta. Sono le norme della LR 16/2016, con cui la Regione Siciliana ha recepito il testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), che sono state dichiarate incostituzionali con la sentenza 232/2017.
 

Sanatoria edilizia, necessaria la ‘doppia conformità’

Per ottenere la sanatoria edilizia l’intervento deve essere conforme alle norme urbanistiche vigenti al momento in cui è stato realizzato e al momento in cui è presentata l’istanza. Deve cioè esserci la “doppia conformità” prevista dal testo unico dell’edilizia.  
 
La legge regionale ha ritenuto invece sufficiente la conformità alle norme vigenti nel momento in cui è presentata l’istanza di sanatoria. Questo, secondo la Corte costituzionale, rappresenta un “surrettizio tentativo di condono edilizio” sia in relazione a interventi abusivi realizzati prima dell’entrata in vigore della LR 16/2016 sia a eventuali lavori abusivi realizzati dopo, ma sanabili a seguito di ulteriori modifiche alla disciplina urbanistica e edilizia.
 
I giudici, oltre a considerare la norma incostituzionale, hanno affermato che crea una discriminazione tra chi commette abusi in altre regioni, sanabili solo con la doppia conformità, e chi li commette in Sicilia.
 

Fonti rinnovabili, limiti all'edilizia libera

Bocciata anche la norma che finora ha consentito l’installazione di tutti gli impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili senza alcun titolo abilitativo, ma rispettando norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela del patrimonio culturale.
 
I giudici hanno sottolineato che l’assoggettamento ad attività di edilizia libera sottrarrebbe questi interventi alla verifica di assoggettabilità a VIA, come invece previsto dal D.lgs. 28/2011.
 
La normativa prevede il regime di edilizia libera solo per una ristretta e specifica categoria di impianti, cioè pannelli solari e fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A.
 
Le altre tipologie di impianto devono ottenere l’Autorizzazione unica, che tra gli adempimenti prevede la verifica di assoggettabilità a VIA.
 

Lavori in zona sismica, serve l’autorizzazione preventiva

Giudicata incostituzionale anche la norma che ha consentito l’inizio dei lavori edilizi nelle località sismiche senza la previa autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico regionale.
 
Si tratta, ha spiegato la Corte Costituzionale, di un principio fondamentale in materia di protezione civile, in cui lo Stato ha competenza esclusiva. Violarlo significa impedire la vigilanza assidua sulle costruzioni e la tutela della pubblica incolumità.
 
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