sabato 31 dicembre 2011

Pubblica amministrazione: Niente più certificati dall'1 gennaio 2012

29/12/2011 - Il Ministro della pubblica Amministrazione e della semplificazione Filippo Patroni Griffi ha, recentemente, emanato la Direttiva 22 dicembre 2011, n.14 recante "Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183".
Nella direttiva viene precisato che dall'1 gennaio 2012 i certificati avranno validità solo nei rapporti tra i privati e le amministrazioni non potranno più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni.

"Dal primo gennaio - ha spiegato il ministro Filippo Patroni Griffi - diamo attuazione, grazie ad una direttiva che abbiamo appena emanato, ad una legge già approvata: le amministrazioni saranno obbligate a non consegnare più certificati inutili ai cittadini. In pratica, saranno consegnati solo certificati per le attività private".
Nel dettaglio, l'1 gennaio 2012 entrano in vigore le modifiche introdotte dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e le nuove norme hanno come obiettivo la completa "de-certificazione" del rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadini.
Qui di seguito le principali novità:

le certificazioni rilasciate dalle Pa in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Dall'1 gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più accettarli né richiederli: la richiesta e l'accettazione dei certificati costituiscono violazione dei doveri d'ufficio;
i certificati dovranno riportare, a pena di nullità, la frase: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Le amministrazioni dovranno adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, dall'1 gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura; inoltre il rilascio di certificati che siano privi della dicitura citata costituisce violazione dei doveri d'ufficio;
le amministrazioni sono tenute a individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti; tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire "idonei controlli, anche a campione" delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell'articolo 71 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa;
le amministrazioni devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;
la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione;
le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l'acquisizione d'ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.
http://www.lavoripubblici.it/news/2011/12/normativa/Pubblica-amministrazione-Niente-pi-certificati-dall-1-gennaio-2012_9223.html

A cura di Ilenia Cicirell

giovedì 15 dicembre 2011

edifici in legno, sarà più semplice realizzarli

Edifici in legno, sarà più semplice realizzarli
FederlegnoArredo soddisfatta della modifica al TU Edilizia introdotta dalla Manovra Monti
di Rossella Calabrese

15/12/2011 - FederlegnoArredo esprime soddisfazione per un importante risultato a vantaggio del settore delle costruzioni in legno: il DL Salva Italia, modificando il TU Edilizia, semplifica l’istruttoria per gli edifici a struttura di legno superiori ai quattro piani.

Si tratta dell’articolo 45 del Decreto Salva Italia (DL 201/2011) che sostituisce l’articolo 52 del TU Edilizia (Dpr 380/2001), secondo il quale “Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o più piani entro e fuori terra, l'idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio”.

La nuova formulazione dell’articolo 52 è la seguente: “Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici su parere dello stesso Consiglio”.

“Le numerose e straordinarie proprietà della materia prima - si legge nel comunicato di FederlegnoArredo -, unitamente agli sviluppi tecnologici che negli ultimi decenni hanno consentito la trasformazione del legno in prodotti derivati sempre più performanti ed idonei all’impiego in opere d’ingegneria anche di notevole importanza strutturale, hanno fatto del legno uno dei primari materiali da costruzione.
Maturata, quindi, la consapevolezza delle possibilità costruttive offerte non solo nel piano, ma nelle tre dimensioni, era naturale volgere lo sguardo verso l’alto. Un interesse sempre maggiore, sia all'interno della sfera privata che pubblica, si è rivolto verso gli edifici in legno a più piani, superando il pregiudizio sull’impiego del legno in elevazione, valorizzandone i tempi di costruzione estremamente brevi, le prestazioni rispetto a sisma, fuoco, isolamento termico e acustico, ma soprattutto esaltando le caratteristiche di sostenibilità del materiale”.

Ma c’era un ostacolo: l’articolo 52 “Tipo di strutture e Norme Tecniche” del Testo Unico in Materia Edilizia, che, nella sua formulazione originale, prevedeva che, per realizzare un edificio con sistema costruttivo di legno di più di quattro piani (entro e fuori terra), fosse necessario il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sull’idoneità del progetto. L’articolo 52 riprendeva esattamente le prescrizioni contenute nell’art. 1 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64. Secondo FederlegnoArredo, l’appesantimento dovuto a tale iter di approvazione risultava essere sicuramente un disincentivo per la committenza.

Con il nuovo articolo 52, come modificato dalla Manovra Monti - prosegue FederlegnoArredo -, si ha finalmente quell’armonizzazione normativa tanto auspicata dal settore con le disposizione delle Norme Tecniche delle Costruzioni(DM 14/01/2008), rendendo non più necessaria la pesante istruttoria descritta sopra.

Giovanni De Ponti, Direttore Generale di FederlegnoArredo, sottolinea l’attività svolta. “La Federazione, promuovendo un’armonizzazione normativa verso le vigenti Norme Tecniche delle Costruzioni, si è più volte interfacciata con i soggetti istituzionali maggiormente coinvolti nell’iter di aggiornamento, arrivando a sensibilizzare le più alte cariche governative alla liberalizzazione di un mercato in netta crescita e che costituisce un’opportunità di business per le nostre imprese associate”. “Un’istruttoria troppo dilatata nei tempi - precisa Giovanni De Ponti - rischierebbe infatti di limitare fortemente lo sviluppo del settore impedendo inoltre il raggiungimento in tema di sostenibilità e limitazione dei gas serra di quei traguardi fissati dall’Unione Europea e condivisi anche dal Governo Italiano”.

In questo lungo iter, che ha visto fortemente impegnati gli uffici tecnici e quelli per i rapporti istituzionali, assumono una particolare valenza le parole delPresidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Prof. Franco Karrer, inserite nella sua missiva indirizzata all’Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti: “… Pertanto non si può che concordare con quelle proposte avanzate dalle associazioni di categoria (…) che propongono di modificare il citato art. 52 del DPR380/01 nel senso di comprendere anche il legno tra i materiali “usuali” per i quali non è più necessario il ricorso all’istituto della dichiarazione di idoneità”.

Questo importante risultato, sia di natura tecnica che legislativa viene opportunamente evidenziato dal Presidente di FederlegnoArredo, Roberto Snaidero. “Si tratta di un successo estremamente prezioso che testimonia l’impegno della Federazione nello stare vicino alle nostre imprese, ascoltando le loro necessità e definendo le opportune strategie, al fine di aiutarle a sviluppare progetti di sviluppo aziendale che mirino alla diffusione e alla valorizzazione dei sistemi costruttivi in legno, legandosi a nuovi segmenti di mercato come quello, ad esempio, del Social Housing”.

http://www.edilportale.com/news/2011/12/tecnologie/edifici-in-legno-sar%C3%A0-pi%C3%B9-semplice-realizzarli_25178_12.html
Nella foto: Wohnhaus am Walensee, progetto di k_m Architektur

manovra salva Italia, tutte le novità per gli immobili

Manovra Salva Italia, tutte le novità sugli immobili
Imu scontata fino a 400 euro in base al numero di figli, imposte sugli edifici all’estero e rendite rivalutate per banche e assicurazioni
di Paola Mammarella
15/12/2011 - È alla Camera il disegno di legge per la conversione della Manovra Salva Italia su cui il Governo ha chiesto oggi la fiducia.
L’approvazione di alcuni emendamenti ha introdotto una serie di novità per gli immobili, che dovranno essere confermate durante la discussione del testo. E' atteso intanto per domani il voto della Camera

Imu e imposte sulla prima casa
L’Imu, imposta municipale unica, introdotta col federalismo fiscale, sostituirà l’Ici. Dal primo gennaio 2012 il tributo dovrà essere pagato anche sulla prima casa con un’aliquota dello 0,4%, ma si potrà beneficiare di una detrazione fino a 400 euro. I Comuni possono inoltre prevedere aggiustamenti in aumento o diminuzione fino allo 0,2%. L'aliquota sulle seconde case e sugli edifici a destinazione diversa da quella residenziale, è stata fissata invece allo 0,76%, ma i Comuni hanno un margine di manovra dello 0,3%.

Inizialmente il tetto della detrazione di imposta sulla prima casa era stato fissato a 200 euro, ma è stato poi raddoppiato in funzione dei carichi familiari, riconoscendo un bonus di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni residente e abitualmente dimorante nell’unità immobiliare adibita a prima abitazione.

La reintroduzione dell’Ici, nella versione aggiornata Imu, sulla prima casa si accompagna alla rivalutazione del valore catastale, che aumenta del 60% la base imponibile su cui calcolare il tributo.

Rivalutazione rendite catastali per istituti di credito e assicurazioni
La base imponibile in base alla quale calcolare l’Imu cambia anche per gli immobili a destinazione diversa da quella residenziale. Per istituti di credito e assicurazioni viene ritoccato al rialzo il coefficiente che, moltiplicato per la rendita catastale, determina il valore catastale e di conseguenza l’entità dell’imposta. Un emendamento approvato in fase di conversione eleva a 80 il moltiplicatore, inizialmente fissato a 50 e portato a 60 dal Decreto Legge.

Immobili all’estero
Gli emendamenti approvati introducono dal 2011 un’imposta dello 0,76% sul valore degli immobili situati all’estero, a carico delle persone fisiche residenti in Italia che siano proprietarie o titolari di diritti reali sugli stessi.
Il valore dell’immobile è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto, ma si può prendere come riferimento anche il valore di mercato della zona.
Dal tributo è possibile dedurre un credito di imposta pari all’eventuale patrimoniale versata allo Stato in cui si trova l’immobile. (riproduzione riservata)
http://www.edilportale.com/news/2011/12/normativa/manovra-salva-italia-tutte-le-novit%C3%A0-sugli-immobili_25186_15.html

catasto abitazioni rurali la proroga anche per riconoscimento ruralità

Abitazioni rurali, la manovra proroga il riconoscimento
Approvato un emendamento che fissa al 30 novembre 2012 le iscrizioni al catasto edilizio urbano
di Paola Mammarella
15/12/2011 - Nuovi ritocchi per il riconoscimento della ruralità degli edifici con la manovra Salva Italia. È stato approvato un emendamento al ddl che rivede modalità e termini con cui effettuare le domande per la variazione delle categorie catastali.
Rispetto al DL Salva Italia, che pure aveva previsto uno slittamento dei termini per l’aggiornamento catastale, introdotto col Dl Sviluppo, l’emendamento circoscrive la proroga all’approvazione del ddl di conversione e fornisce i primi chiarimenti sulle modalità con cui calcolare l’Imu.

Cosa prevede l’emendamento
Le domande per il riconoscimento della ruralità degli immobili a uso abitativo, che ai sensi del Decreto Sviluppo 70/2011 dovevano pervenire entro il 30 settembre 2011, possono essere presentate anche dopo questa scadenza, fino al giorno dell’entrata in vigore del ddl di conversione della manovra Salva Italia.

Entro 60 giorni dall’approvazione del ddl di conversione, si legge nell’emendamento, un DM emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà stabilire le modalità per l’inserimento del requisito di ruralità negli atti catastali.

I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni dovranno inoltre essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012.

In attesa che sia presentata la domanda e che avvenga l’aggiornamento catastale, l’Imu è pagata in acconto in base alle rendite degli immobili già iscritti in catasto. Dopo l’attribuzione della rendita catastale, i Comuni determinano l’eventuale conguaglio.

Aggiornamento catastale: la normativa finora in vigore
Il riconoscimento della ruralità degli edifici è una possibilità offerta dal DL Sviluppo 70/2011, convertito dalla Legge 106/2011, che ha fissato un termine per il riordino catastale e fiscale degli edifici. Il 30 settembre è infatti scaduto il tempo a disposizione per ottenere la classificazione A/6 o D/10 a seconda che l’immobile sia destinato a uso residenziale o strumentale. È inoltre scaduto il 20 novembre il termine a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per valutare l’autocertificazione sul possesso dei requisiti di ruralità per cinque anni e riconoscere la categoria catastale richiesta. L’attribuzione può invece essere negata entro il 20 novembre 2012.

Questi termini sono stati prorogati dal Dl Salva Italia, che ha spostato al 31 marzo 2012 il termine per la presentazione delle domande di variazione delle categorie catastali, al 30 giugno 2012 la scadenza per il riconoscimento della categoria richiesta da parte dell’Agenzia e al 30 giugno 2013 la deadline per il rifiuto dell’attribuzione.

L’emendamento approvato, che dovrà essere confermato dalla conversione in legge della manovra, abroga però sia le misure contenute nel Dl Sviluppo sia le disposizioni per la proroga introdotte dal Dl Salva Italia, introducendo una disciplina aggiornata anche alla luce dell’introduzione dell’Imu.
(riproduzione riservata)
http://www.edilportale.com/news/2011/12/normativa/abitazioni-rurali-la-manovra-proroga-il-riconoscimento_25183_15.html

mercoledì 23 novembre 2011

Sanatoria catastale, sempre valido l’obbligo di aggiornamento
Per l'emersione definitiva dichiarazione necessaria anche dopo l’attribuzione della rendita presunta
di Paola Mammarella
23/11/2011 - L’Agenzia del Territorio torna a pronunciarsi sugli immobili fantasma. Con la circolare 7/2011 ha chiarito che, anche dopo la registrazione della variazione catastale e l’attribuzione della rendita presunta, per l’interessato resta fermo l’obbligo di presentare la dichiarazione di aggiornamento.
L’obbligo di aggiornamento resta anche dopo l’attribuzione della rendita presunta
La regolarizzazione catastale, spiega il Territorio, avviene solo dopo l’attribuzione della rendita definitiva, che può essere calcolata a seguito della dichiarazione di aggiornamento.

Nella fase intermedia tra l’emersione e la piena regolarizzazione, il trasferimento degli immobili può avvenire senza l’atto che certifica la conformità dei dati catastali allo stato di fatto dell’immobile. Nel periodo in cui è stata attribuita la rendita presunta, ma mancano ancora i parametri definitivi, che determinano l’emersione del fabbricato sconosciuto, non c’è infatti una planimetria catastale aggiornata cui fare riferimento. La semplificazione vale solo in questo caso. Diversamente, ai sensi della normativa vigente, in mancanza dell’atto di conformità, il trasferimento dell’immobile deve essere ritenuto nullo.

La situazione cambia per le successioni. Se nell’eredità sono compresi immobili non dichiarati, iscritti al Catasto in via transitoria dopo i sopralluoghi effettuati, la regolarizzazione completa deve precedere la dichiarazione di successione.

Come individuare il numero di unità immobiliari
Il numero di unità immobiliari da iscrivere in Catasto, spiega la circolare, viene individuato tenendo presenti le diverse destinazioni d’uso e l’autonomia funzionale e reddituale che emerge durante i sopralluoghi. Se il fabbricato insiste su due particelle, viene individuata una unità immobiliare per ogni particella, con la ripartizione delle consistenze. Negli ampliamenti è individuata una unità immobiliare ricadente sulla porzione ampliata.

Prima di comunicare l’avvenuta notifica degli atti di accertamento della rendita presunta, l’Agenzia del Territorio invia ai Comuni l’elenco dei contribuenti che hanno ricevuto l’atto di accertamento, l’elenco degli immobili oggetto dell’accertamento e gli avvisi di accertamento in formato pdf.

Contenziosi
Gli interessati possono presentare ricorso per errata intestazione della particella, o nel caso in cui vogliano verificare che l’immobile sia veramente soggetto all'obbligo di accatastamento.

Ricordiamo che la sanatoria catastale per l’emersione degli immobili fantasma, cioè sconosciuti al Catasto, grazie a dichiarazioni spontanee dei proprietari, è stata introdotta con il Dl 78/2010. Il termine del 31 dicembre 2010, inizialmente fissato, è stato posticipato al 30 aprile 2011 dalla Legge 10/2011. In mancanza degli adempimenti spontanei, sulla base delle foto aeree a disposizione dell’Agenzia, hanno avuto inizio una serie di sopralluoghi, effettuati in collaborazione con diversi ordini professionali. Gli esiti dei rilievi sono stati poi registrati in una banca dati e utilizzati per l’attribuzione della rendita presunta. Come specificato dalla circolare, a completare il quadro della regolarizzazione è la presentazione della dichiarazione di aggiornamento, che dà luogo alla rendita definitiva.

Come già evidenziato dall’Agenzia del Territorio, sanatoria catastale e regolarizzazione dei fabbricati non dichiarati non vuol dire condono. Gli “immobili fantasma” possono infatti essere in regola con i permessi edilizi, ma può succedere che i proprietari non abbiano comunicato le variazioni al Catasto, evitando così il pagamento di tasse maggiorate (Leggi Tutto).
(riproduzione riservata)
http://www.edilportale.com/news/2011/11/normativa/sanatoria-catastale-sempre-valido-l-obbligo-di-aggiornamento_24922_15.html

domenica 30 ottobre 2011

circolare valore terreni edificabili

OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni
detenute alla data del 1° luglio 2011. Articolo 7, comma 2,
lettere da dd) a gg), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d48ebc0048cf46f3a3bafb2f66d8ce52/Cir47e+del+24.10.11.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d48ebc0048cf46f3a3bafb2f66d8ce52

chiusura liti fiscali pendenti minori con agenzia entrate

OGGETTO: Chiusura delle liti fiscali minori – Articolo 39, comma 12, del
decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 – Chiarimenti
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3e490f8048cf607ea3e3fb2f66d8ce52/cir48e+del+24.10.11.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3e490f8048cf607ea3e3fb2f66d8ce52

rivalutazione terreni edificabili scadenza 30/6/2012

Rivalutazione terreni edificabili e con destinazione agricola: Circolare Agenzia Entrate
25/10/2011
Dall'Agenzia Entrate un vademecum sulla rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola. Perizia di stima entro il 30/06/2012.

L'Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare 24/10/2011, n. 47/E, con la quale riepiloga la disciplina della rideterminazione del valore dei terreni, prevista inizialmente dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001 e per la quale sono stati ora riaperti i termini con il recente Decreto Sviluppo (D.L. 70/2011).
La rivalutazione consente ai contribuenti che detengono terreni edificabili e con destinazione agricola di rideterminare il loro costo o valore di acquisto, utilizzando il relativo costo rideterminato ai fini del calcolo delle imposte sul reddito. Per poter utilizzare il valore rideterminato, in luogo del costo storico, il contribuente è tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva sulla base del valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima.
Si ricorda che il Decreto Sviluppo ha stabilito che la rivalutazione agevolata è dunque ora ammissibile per i terreni posseduti alla data del 01/07/2011, in luogo della precedente fissata al 01/01/2010, e sono di conseguenza aggiornati i termini per il versamento della prima delle 3 rate annuali dell’imposta sostitutiva e per la redazione e il giuramento della perizia di stima che vengono fissati al 30/06/2012, rispetto alla precedente scadenza del 31/10/2010.
Abilitati alla redazione della perizia per i terreni sono gli iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili.
http://www.legislazionetecnica.it/anticipazioni.asp?id_dett=2173

giovedì 25 agosto 2011

la guida per Scia e Dia e le differenze

Scia e Dia, una guida per capire le differenze
Situazione attuale, ambito di applicazione e possibile sostituzione fra titoli abilitativi spiegate dal Consiglio del notariato
di Paola Mammarella
26/08/2011 - Edilizia semplificata dopo il Decreto Sviluppo, Scia e ruolo della Super-Dia. È la sintesi dei cambiamenti avvenuti nell’attività delle costruzioni, formalizzata in uno studio (http://www.casaportale.com/public/uploads/11976-pdf1.pdf) dal Consiglio nazionale del Notariato.

La situazione attuale
La guida del Consiglio ricorda che il Testo Unico dell’edilizia, Dpr 380/2001, ha subito varie modifiche. A destare i maggiori dibattiti ultimamente sono state la Legge 73/2010, di conversione del DL Incentivi 40/2010, che ha introdotto le manutenzioni straordinarie senza Dia, la Legge 122/2010 di conversione del DL 78/2010, cioè la manovra estiva che ha introdotto la Scia, e il Decreto Sviluppo 70/2011, convertito dalla Legge 106/2011, che ha abbreviato i tempi di attesa della Scia e ha introdotto una sanatoria per le difformità entro il 2%.

Ambito di applicazione della Scia
Dopo le polemiche sul nuovo titolo abilitativo e i dubbi manifestati sulla sua applicabilità alle costruzioni, che avevano reso necessaria una circolare esplicativa del Ministero della Semplificazione, è stato il Decreto Sviluppo a chiarire i margini d’azione della nuova procedura. La segnalazione certificata di inizio attività non può essere utilizzata in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici e culturali, né nei casi in cui si ricorre alla Dia in sostituzione della Super-Dia.
Sono escluse anche le nuove costruzioni e le ristrutturazioni urbanistiche ed edilizie che implicano modifiche di volume, sagoma e destinazione d’uso.

Si può ricorrere al titolo abilitativo semplificato per restauro e risanamento conservativo, mutamenti di destinazione d’uso funzionali, manutenzioni sulle parti strutturali, frazionamento o accorpamento di più unità abitative, ampliamento dei fabbricati all’interno della sagoma esistente, senza creazione di volumi autonomi, modifiche prospettiche, come l’apertura di finestre, varianti a permessi di costruire che non incidono su volumetrie e parametri urbanistici e realizzazione di parcheggi a piano terra o nel sottosuolo, anche in deroga agli strumenti urbanistici.

Quando la Scia non sostituisce la Dia
Rimangono soggetti alla denuncia di inizio attività gli interventi per i quali è ammesso il ricorso alla Dia alternativa al permesso di costruire (Super-Dia). Si tratta di interventi di ristrutturazione maggiore, che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, e di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica. A questi si aggiungono poi tutti i lavori per i quali le leggi regionali prevedono la semplificazione rispetto al permesso di costruire.

Le differenze
Come avveniva con la Dia, la Super-Dia deve essere presentata allo Sportello Unico 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Con la Scia, il cantiere può partire nello stesso giorno in cui viene consegnata l’istanza, ma il dirigente entro 30 giorni può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi. Decorso questo termine, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.

La Super-Diaha efficacia limitata a tre anni. I lavori non ultimati entro tale termine possono essere completati previa presentazione di una nuova Super-Dia. Per la Scia non è stata dettata nessuna disposizione particolare, il che, secondo il Consiglio del Notariato, potrebbe lasciare presupporre una durata analoga dell’efficacia.

Il ricorso alla Super-Dia è ammesso anche nel caso di immobili vincolati. Ad ogni modo devono essere prima rilasciati i pareri o le autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Nel caso della Scia, il Dl Sviluppo ha specificato che questanon sostituisce gli atti di autorizzazione delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale. Si può quindi desumere che il titolo abilitativo semplificato deve essere ammessoanche per immobili vincolati purchè sia allegato il nulla osta.
http://www.edilportale.com/news/2011/08/normativa/scia-e-dia-una-guida-per-capire-le-differenze_23710_15.html
(riproduzione riservata)

fotovoltaico integrato la nuova guida pubblicata dal GSE

Integrazione architettonica del fotovoltaico, rivista la guida
Meno vincoli sui brevetti nella revisione pubblicata sul sito del Gse
di Paola Mammarella
26/08/2011 - Il Gse ha pubblicato la revisione alla guida alle applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica del fotovoltaico.

Le novità, elaborate dopo il parere rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, riguardano il brevetto richiesto per il sistema di monitoraggio dei componenti speciali.

Diventano ammissibili i prodotti che, anche se alla data di presentazione della domanda al Gse hanno ancora in corso la procedura per l’ottenimento del brevetto, abbiano già ottenuto dall’European Patent Office il parere preliminare positivo sulla brevettabilità.

Nel regolamento sono previste anche alcune deroghe. Come nelle facciate ventilate con moduli fotovoltaici, per le quali è consentito che l’impermeabilizzazione, l’isolamento e la tenuta meccanica possano essere garantite dall’insieme dei moduli e dell’involucro. In questo caso non è necessario il brevetto europeo purchè il rivestimento interessi l’intera parete.

Vale lo stesso per le superfici verticali opache non ventilate, purché interessino una superficie omogenea della facciata, opportunamente raccordata a eventuali parti della stessa non ricoperte da moduli fotovoltaici.
(riproduzione riservata)
http://www.edilportale.com/news/2011/08/risparmio-energetico/integrazione-architettonica-del-fotovoltaico-rivista-la-guida_23711_27.html
APPROFONDIMENTI / Conto EnergiaAPPROFONDIMENTI / Incentivi FotovoltaicoNormativa sull'argomento
Linee Guida 01/08/ 2011
GSE - Guida alle applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica del fotovoltaico Revisione 1 http://www.casaportale.com/public/uploads/11977-pdf1.pdf

Linee Guida 15/07/ 2011
GSE - Guida alle applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica del fotovoltaico http://www.casaportale.com/public/uploads/11952-pdf1.pdf

domenica 21 agosto 2011

tracciabilità pagamenti professionisti e società progettazione

Tracciabilità pagamenti per studi di progettazione e professionisti
A chi e quando si applicano le norme, casi di esenzione e attenuazione nell’ultima determina dell’Autorità di Vigilanza
di Paola Mammarella
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19/08/2011 - Inclusi nelle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari i professionisti e gli studi di progettazione che concorrono all’aggiudicazione di appalti per servizi di ingegneria e architettura. È una delle novità contenute nella Determinazione 4/2011, emanata a scopo chiarificatore dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.
Applicazione della tracciabilità
L’authority ha introdotto una serie di chiarimenti per facilitare l’applicazione delle norme antimafia, contenute nell’articolo 3 della Legge 136/2010. Rispetto alle precedenti pronunce, l’Autorità di vigilanza ha spiegato che la tracciabilità è valida anche per gli appalti necessari all’amministrazione diretta, volti cioè ad ottenere i mezzi di produzione per svolgere i servizi in amministrazione diretta.

Devono sottostare alle regole antimafia anche i soggetti destinatari di finanziamenti pubblici e gli operatori stranieri.

Casi intermedi o esenti
Si configura una specie di applicazione attenuata per il transito degli stipendi, che sono soggetti alla tracciabilità, ma dato che non è possibile determinare con precisione il numero di lavoratori impiegati sulla singola commessa, i salari possono transitare su un unico conto corrente.

Intermedio anche il caso delle spese di cancelleria, per le quali la tracciabilità è attenuata nel senso che non è necessario indicare il Cig.

In presenza di una filiera di imprese, il subcontraente rientra nell’applicazione della tracciabilità se nella sua attività si verifica una dipendenza funzionale con l’appalto principale.

Le utenze, come il pagamento di gas e acqua, possono essere saldate con Rid oltre che con bonifico e Riba.

Sono esenti dalle norme sulla tracciabilità gli acquisti di scorte per il magazzino, fatti non in previsione di un appalto specifico. Sono comunque previsti controlli per evitare elusioni.

In generale, l’Authority ha spiegato che l’appaltatore principale deve informare la Stazione Appaltante di aver adeguato tutti i contratti con subappaltatori e subcontraenti. L’operazione può essere formalizzata dal legale rappresentante, ma è consentito anche avvalersi dell’autocertificazione.
(riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2011/08/lavori-pubblici/tracciabilit%C3%A0-pagamenti-per-studi-di-progettazione-e-professionisti_23548_11.html

scia anche per le procedure anticendio

Scia anche per le procedure antincendio
http://www.edilportale.com/news/2011/08/normativa/scia-anche-per-le-procedure-antincendio_23570_15.html
Approvato di recente un regolamento che alleggerisce le Pmi dagli oneri per la prevenzione senza compromettere la sicurezza

di Paola Mammarella
22/08/2011 - La Scia entra nella semplificazione delle procedure per la prevenzione degli incendi in modo da non aggravare gli oneri per le imprese, senza pregiudicare la sicurezza. È lo spirito del regolamento recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, che riprende l’articolo 49 comma 4-quater della manovra estiva.


Già approvato dal Governo a marzo, il testo ha ricevuto l’ok definitivo del CdM, passando attraverso i pareri delle Commissioni parlamentari. Secondo le stime effettuate, sulle Pmi grava oltre un miliardo per gli oneri di prevenzione antincendio. Con le nuove misure si attende un risparmio per 650 milioni all’anno.

La procedure semplificate non saranno ammesse per le attività a rischio incidente rilevante, ma solo per quelle di cui al DM 16 febbraio 1982. Nelle attività più pericolose permane l’obbligo di presentare il rapporto di sicurezza ai sensi della Legge 334/1999.

La pericolosità delle attività è classificata con le categorie A, B e C a seconda di percentuale di rischio, dimensioni dell’impresa , settore di attività e impatto sull’incolumità pubblica.

Per le attività di tipo A, non soggette a rischio significativo, non è necessario il parere di conformità. Al suo posto si userà la Scia, Segnalazione certificata di inizio attività.

Nelle attività di tipo B e C i progetti devono essere sottoposti ad un esame nel momento in cui implichino modifiche alle condizioni di sicurezza. Le domande devono essere presentate al Comando dei Vigili del Fuoco insieme alla Scia e alla documentazione richiesta.

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, i Vigili del Fuoco si pronunciano sulla conformità dei progetti ed eventualmente rilasciano copia del verbale. Per le attività di tipo C, con rischio maggiore, viene rilasciato il certificato di prevenzione incendi.

Le attività possono essere bloccate in mancanza dei requisiti di legge a meno che non si provveda all’adeguamento entro 45 giorni.

In caso di particolari attività che non consentano pienamente il rispetto delle normative richieste, ai Vigili del Fuoco può essere inoltrata una domanda di deroga.


(riproduzione riservata)

martedì 2 agosto 2011

proposta abolizione ordini professionali del pdl

Professioni, presentato disegno di legge per abolire gli Ordini
La proposta è del senatore del Pdl Raffaele Lauro. Consiglio Nazionale Architetti: ‘iniziativa ridicola’
di Rossella Calabrese

02/08/2011 - Con un disegno di legge costituzionale presentato al Senato il 28 luglio scorso, il senatore Raffaele Lauro (PdL) propone l’abolizione dell’esame di Stato per l’abilitazione professionale.
Il disegno di legge S. 2852 “Modifica all’articolo 33, quinto comma, della Costituzione in materia di ordini professionali” prevede infatti la soppressione, dall’art. 33 della Costituzione, dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale.

L’art. 33 della Costituzione - ricordiamo - recita: “È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all’esercizio professionale”.
“Questa è la prima e la più importante - ha dichiarato Lauro - delle riforme liberali da realizzare al più presto nel nostro Paese, se vogliamo liberare energie per un nuovo sviluppo economico. Gli Ordini professionali si sono trasformati in corporazioni, che hanno il solo scopo di difendere ed amministrare privilegi acquisiti, cioè costi aggiuntivi per i cittadini e mediocre qualità dei servizi.

La Banca d'Italia - ha proseguito Lauro - ha stimato l’entità della rendita monopolistica degli Ordini, che ostacola una vera concorrenza, nella misura di 11 punti di PIL in pochi anni, di cui ben 5 nei primi tre anni”.

Le reazioni
Immediato il commento del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. “Respingiamo nel modo più fermo il metodo e il merito con cui un esponente della maggioranza parlamentare, il senatore Raffaele Lauro, crede di poter affrontare il tema della riforma delle professioni: mai nessuno aveva anche solo osato pensare di abolire l'articolo 33 della Costituzione cancellando con un sol tratto di penna Ordini professionali ed Esame di Stato per l'abilitazione professionale”.

“Rileviamo inoltre - continua il Cnappc - come appaiano del tutto fantasiose ed infondate le argomentazioni circa il costo in termini di PIL degli Ordini: numeri del tutto inventati e buttati a caso solo per dare una parvenza di credibilità ad una iniziativa semplicemente ridicola; gli oltre due milioni di professionisti italiani ed i 150mila architetti meriterebbero un rispetto ed una attenzione ben diverse”.

“Chiediamo ai Ministri Sacconi e Nitto Palma di prendere apertamente e pubblicamente le distanze da questa iniziativa: se non lo facessero il sospetto che il senatore Lauro sia un mero esecutore di volontà altrui prenderebbe corpo e forma. Fa riflettere, infatti, che, mentre meno di 48 ore fa il Ministro del Lavoro tentava di ricucire un rapporto con i rappresentanti dei professionisti italiani, un parlamentare di maggioranza, peraltro privo di specifiche competenze nella materia, intervenga in modo totalmente sconclusionato su di un argomento così delicato e importante come la riforma delle professioni”. “Una cosa - conclude il Consiglio Nazionale - è discutere della modernizzazione del Paese e, con questa, dell’aggiornamento delle professioni e delle loro strutture organizzative ed istituzionali, altro è lasciarsi andare a parole in libertà delle quali nessuno di noi ha bisogno”.

La risposta del senatore Raffaele Lauro
“Non mi stupisce la reazione scomposta (e vagamente intimidatoria!) del Cnappc, che respingo, da parlamentare, con assoluta fermezza al mittente, in relazione al mio disegno di legge costituzionale, di iniziativa personale, per l'abolizione degli ordini professionali, nè mi sorprendono le fragili argomentazioni addotte a tutela di interessi corporativi consolidati, che non smentiscono le valutazioni economiche della Banca d’Italia”. “Ciò significa - ha aggiunto Lauro - che ho colpito nel segno. Ora mi aspetto le reazioni, altrettanto virulente, delle altre corporazioni. Il nostro Paese ha bisogno di liberarsi da tutte queste rendite monopolistiche, che lo soffocano”.
(riproduzione riservata)
http://www.edilportale.com/news/2011/08/normativa/professioni-presentato-disegno-di-legge-per-abolire-gli-ordini_23669_15.html

domenica 31 luglio 2011

s' Regioni piano nazionale efficienza energetica 2011

Sì delle Regioni al Piano nazionale per l’efficienza energetica 2011
Nel periodo 2007/2010 il contributo del settore residenziale è stato rilevante per il conseguimento degli obiettivi
di Rossella Calabrese
Letto 3124 volte
29/07/2011 - La Conferenza Stato-Regioni ha dato il suo via libera al Piano di azione nazionale per l’efficienza energetica 2011.

http://www.edilportale.com/news/2011/07/risparmio-energetico/s%C3%AC-delle-regioni-al-piano-nazionale-per-l-efficienza-energetica-2011_23660_27.html
Il provvedimento, che nelle scorse settimane era stato sottoposto a consultazione pubblica, è stato illustrato dal sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico con delega all’energia, Stefano Saglia. Sono 4 le direttrici del Piano: il risparmio energetico in edilizia, lo sviluppo del meccanismo dei certificati bianchi, gli interventi tecnologici e organizzativi nel settore dei trasporti e l’efficientamento energetico nell’industria e nei servizi.

Il PAEE 2011 mantiene l’obiettivo quantitativo di riduzione dei consumi al 2016 pari al 9% (126.540 GWh/anno) rispetto alla media del quinquennio 2003-2007. Confermate anche l’impostazione generale e la metodologia di calcolo dell’obiettivo.

Le innovazioni riguardano i contenuti e le procedure: l’inserimento di ulteriori settori come generazione e trasmissione di energia (settori non limitati agli usi finali) e degli interventi in in materia di efficienza energetica promossi da Regioni e Comuni, che erano esclusi dal Piano precedente. In particolare, il ‘Patto dei Sindaci’, l’iniziativa lanciata dalla Commissione Europea nel gennaio 2008, per coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale.

Fra le innovazioni procedurali, il PAEE 2011 si è caratterizzato per l’avvio di contatti con le Regioni con la previsione dell’intesa in conferenza Stato Regioni, l’istituzione di un Gruppo di lavoro congiunto con mandato non limitato al secondo PAEE e l’attivazione della consultazione pubblica sullo schema di Piano.

Altri elementi di novità sono il rafforzamento del ruolo della certificazione energetica, il delineamento di un quadro chiaro degli incentivi a disposizione per gli interventi di riqualificazione e il proposito di definire in maniera univoca gli ‘Edifici a Energia Quasi Zero’ (leggi tutto).

I risultati conseguiti nel primo periodo (2007/2010) - spiega il Ministero - sono positivi: l’obiettivo è stato superato del 33,8%. Infatti, al traguardo intermedio del 2010 l’impegno era di realizzare un risparmio di 35.658 GWh/anno; sono stati invece raggiunti risparmi per 47.711 GWh/anno.

Per il conseguimento del risultato globale è stato rilevante il contributo del settore residenziale. Aree di miglioramento sono il settore terziario e quello dei trasporti. Le norme per il rinnovo del parco edilizio hanno contribuito per il 48% mentre la normativa sulle detrazioni del 55% per il 9,7%.

Il Ministero allo Sviluppo economico presenterà il PAEE 2011 all’Unione Europea, con circa un mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista (30 giugno 2011).

s' Regioni piano nazionale efficienza energetica 2011

Sì delle Regioni al Piano nazionale per l’efficienza energetica 2011
Nel periodo 2007/2010 il contributo del settore residenziale è stato rilevante per il conseguimento degli obiettivi
di Rossella Calabrese
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29/07/2011 - La Conferenza Stato-Regioni ha dato il suo via libera al Piano di azione nazionale per l’efficienza energetica 2011.

http://www.edilportale.com/news/2011/07/risparmio-energetico/s%C3%AC-delle-regioni-al-piano-nazionale-per-l-efficienza-energetica-2011_23660_27.html
Il provvedimento, che nelle scorse settimane era stato sottoposto a consultazione pubblica, è stato illustrato dal sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico con delega all’energia, Stefano Saglia. Sono 4 le direttrici del Piano: il risparmio energetico in edilizia, lo sviluppo del meccanismo dei certificati bianchi, gli interventi tecnologici e organizzativi nel settore dei trasporti e l’efficientamento energetico nell’industria e nei servizi.

Il PAEE 2011 mantiene l’obiettivo quantitativo di riduzione dei consumi al 2016 pari al 9% (126.540 GWh/anno) rispetto alla media del quinquennio 2003-2007. Confermate anche l’impostazione generale e la metodologia di calcolo dell’obiettivo.

Le innovazioni riguardano i contenuti e le procedure: l’inserimento di ulteriori settori come generazione e trasmissione di energia (settori non limitati agli usi finali) e degli interventi in in materia di efficienza energetica promossi da Regioni e Comuni, che erano esclusi dal Piano precedente. In particolare, il ‘Patto dei Sindaci’, l’iniziativa lanciata dalla Commissione Europea nel gennaio 2008, per coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale.

Fra le innovazioni procedurali, il PAEE 2011 si è caratterizzato per l’avvio di contatti con le Regioni con la previsione dell’intesa in conferenza Stato Regioni, l’istituzione di un Gruppo di lavoro congiunto con mandato non limitato al secondo PAEE e l’attivazione della consultazione pubblica sullo schema di Piano.

Altri elementi di novità sono il rafforzamento del ruolo della certificazione energetica, il delineamento di un quadro chiaro degli incentivi a disposizione per gli interventi di riqualificazione e il proposito di definire in maniera univoca gli ‘Edifici a Energia Quasi Zero’ (leggi tutto).

I risultati conseguiti nel primo periodo (2007/2010) - spiega il Ministero - sono positivi: l’obiettivo è stato superato del 33,8%. Infatti, al traguardo intermedio del 2010 l’impegno era di realizzare un risparmio di 35.658 GWh/anno; sono stati invece raggiunti risparmi per 47.711 GWh/anno.

Per il conseguimento del risultato globale è stato rilevante il contributo del settore residenziale. Aree di miglioramento sono il settore terziario e quello dei trasporti. Le norme per il rinnovo del parco edilizio hanno contribuito per il 48% mentre la normativa sulle detrazioni del 55% per il 9,7%.

Il Ministero allo Sviluppo economico presenterà il PAEE 2011 all’Unione Europea, con circa un mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista (30 giugno 2011).

sabato 30 luglio 2011

cercasi coperture diritto superficie pagamento anticipato

Per importante investitore internazionale stiamo selezionando capannoni industriali per la immediata installazione di impianti fotovoltaici.
L'investitore è disponibile ad ottenere la cessione del diritto di superficie della sola copertura per 20 anni in cambio di € 280.000,00 per MWp installato da versare anticipatamente al momento dell'allaccio dell'impianto, da quel momento tutta la manutenzione della stessa copertura sarà a carico dell'investitore.
Inoltre se la struttura presentasse copertura in fibrocemento (eternit) i costi di smaltimento, bonifica e sostituzione con nuova copertura sarebbero interamente a carico dell'investitore.

Caratteristiche della copertura:

-- Minino 3000 mq
-- Almeno una falda esposta bene a Sud
-- Nessuna ipoteca sull'immobile

Se interessati per favore inviate planimetria con indicato il Sud, sarà nostra cura contattarvi al più presto.

sabato 23 luglio 2011

i coefficienti moltiplicatori rendita catastale per imposta registro

La legge finanziaria per il 2005 tenta di costruire un argine verso il diffuso malcostume di occultare in tutto o in parte la base imponibile discendente dai contratti di locazione, e quindi sia ai fini dell'imposta di registro sia ai fini Ire. Ma creando una incredibile serie di complicazioni: l'utilizzo del sistema dei "valori catastali" ha infatti effetti imprevisti e, per la stessa casa, il "valore catastale" può cambiare sensibilmente.

L'imposta di registro. Il comma 341 dispone che non è soggetto ad accertamento il canone di locazione relativo a immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, che risulti dal contratto in misura non inferiore al 10% del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della legge di registro (Dpr 131/1986), vale a dire il prodotto che risulta dalla moltiplicazione della rendita catastale per i noti coefficienti di rivalutazione. L'Irpef. Il comma 342 dispone, in tema di accertamento delle imposte sul reddito dei fabbricati, che non si procede ad accertamento se i redditi di fabbricati derivanti da locazione siano stati dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto (ridotto del 15 per cento) e il 10% del valore dell'immobile; quest'ultimo non è il valore venale, ma il valore sempre determinato mediante l'applicazione dell'articolo 52, comma 4, del Dpr 131/1986.

Contratti «concordati». Il comma 343 dispone che le norme appena riferite non si applicano ai contratti di locazione stipulati con il sistema dei «contratti concordati».

Il «valore catastale». Il sistema di valutazione catastale dei beni immobili serve a stabilire un valore dell'immobile che il fisco non possa contestare. Vediamo dunque come si procede al calcolo della valutazione automatica, su cui si applicherà poi il 10% (si veda l'altro articolo nella pagina). Anzitutto si prende in considerazione la rendita catastale attribuita ad un determinato bene immobile; poi si rivaluta detta rendita (legge 662/96) del 5 per cento (per la rendita catastale dei fabbricati) oppure del 25 per cento (per i redditi dominicali dei terreni); da ultimo si moltiplica il prodotto così ottenuto con i coefficienti moltiplicatori dettati dal Dm del 14 dicembre 1991: 75 per i terreni; 34 per i fabbricati C/1 (i negozi) ed E; 50 per i fabbricati A/10 (uffici) e D (opifici); 100 per tutti gli altri fabbricati e, quindi, in particolare, per le abitazioni. Ma è proprio qui che nascono i problemi. Perché con la Finanziaria 2004 (legge 350/2003) è stato disposto (ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e quindi né ai fini Iva, né ai fini Ici e Irpef/Ires), proprio l'aumento dei moltiplicatori delle rendite catastali, e precisamente una loro rivalutazione del dieci per cento. Non basta: con la legge 191/2004 (e sempre ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale) è stata sancita (ma solo con riguardo solo a tutti gli immobili diversi dalla «prima casa»), un'ulteriore rivalutazione (elevando il 10% della Finanziaria 2004 al 20 per cento) dei moltiplicatori indicati nel Dm del 14 dicembre 1991.

I nuovi moltiplicatori. Nel concreto, quindi, ora si ha il seguente panorama di «basi imponibili» a seconda della situazione:

a) imposta di registro per locazioni ma anche atti traslativi aventi ad oggetto tutti gli immobili diversi dalla «prima casa»: il «valore catastale» si calcola applicando alle rendite catastali il coefficiente di rivalutazione (del 5% per i fabbricati) e moltiplicando il prodotto così ottenuto con i coefficienti di cui al Dm del 14 dicembre 1991 aumentati del 20 per cento.
Semplificando, per queste locazioni si ottiene il seguente quadro di riferimento:
1)per i terreni, si moltiplica il reddito dominicale (non rivalutato) per 112,50;
2)per i fabbricati C/1 ed E, si moltiplica la rendita catastale per 42,84;
3)per i fabbricati A/10 e D, si moltiplica la rendita catastale per 63;
4)per tutti gli altri fabbricati (quindi per le abitazioni), si moltiplica la rendita catastale per 126;

b)imposta di registro per locazioni e gli atti traslativi aventi invece a oggetto la «prima casa», anche qualora questa, appunto, venga data in locazione: il «valore catastale» si calcola applicando alle rendite catastali il coefficiente di rivalutazione del 5% e moltiplicando il prodotto così ottenuto con i coefficienti di cui al Dm del 14 dicembre 1991 rivalutati però solo del 10 per cento; semplificando, occorre moltiplicare la rendita catastale (non rivalutata) per 115,50;

c)Irpef derivante da locazione (ma anche Iva per gli atti traslativi): la valutazione automatica si calcola applicando alle rendite catastali il coefficiente di rivalutazione (del 5% per i fabbricati) e moltiplicando il prodotto così ottenuto con i soliti moltiplicatori di cui al Dm del 14 dicembre 1991; semplificando, si ottiene il seguente quadro di riferimento:
1)per i fabbricati C/1 ed E, occorre moltiplicare la rendita catastale (non rivalutata) per 35,70;
2)per i fabbricati A/10 e D, occorre moltiplicare la rendita catastale (non rivalutata) per 52,50; 3)per tutti gli altri fabbricati e quindi per le abitazioni, occorre moltiplicare la rendita catastale (non rivalutata) per 105.
http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=art&codid=20.0.952641436&chId=30

giovedì 21 luglio 2011

cercasi tetti capannoni industriali per impianti fotovoltaici

Se avete la disponibilità di cessione in diritto di superficie capannoni della superficie superiore a 3.000 mq ci sono ditte che, per la realizzazione di impianti fotovoltaici, sono interessati all'acquisto con pagamento anticipato

giovedì 14 luglio 2011

nuovo piano casa regione Lazio

http://www.edilportale.com/news/2011/07/normativa/nuovo-piano-casa-lazio-ritmi-serrati-per-l-approvazione_23439_15.html
News - NORMATIVA

Nuovo Piano Casa Lazio, ritmi serrati per l’approvazione
Da mercoledì 20 lavori continuativi per la legge su rilancio e riqualificazione dell’edilizia
di Paola Mammarella

14/07/2011 - Il Lazio cerca di accelerare sull’approvazione del nuovo Piano Casa. Dal 20 luglio i lavori dell’Aula consiliare si svolgeranno in modo continuativo per tre settimane, fino alla pausa estiva. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo dopo aver valutato l’urgenza di alcuni argomenti all’ordine del giorno, tra cui spicca il rinnovo della legge regionale sul Piano Casa.

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Secondo il vicepresidente e Assessore all’urbanistica Ciocchetti, le proposte di modifica alla legge regionale 21/2009 sono significative e vanno approvate il prima possibile. A confermare questo proposito ci sarebbe l’approvazione dei cittadini, che a detta di Ciocchetti apprezzano le misure di rilancio.

Tra i punti di forza del testo, fermo in Consiglio Regionale, continua Ciocchetti, l’attenzione a evitare il consumo di suolo, ma anche a risolvere l’emergenza abitativa creata dalla carenza di alloggi.

Per il vicepresidente, il rilancio dell’edilizia potrebbe passare attraverso partnership tra settore pubblico e privato soprattutto per la realizzazione degli immobili destinati all'housing sociale.

Il ddl, ricorda Ciocchetti, oltre che alla riqualificazione edilizia mira a combattere l’abusivismo, prevedendo il monitoraggio del territorio e la tutela dei beni culturali.

A detta del vicepresidente, il testo si uniforma alle richieste della legge sviluppo, di recente pubblicata in Gazzetta Ufficiale, dal momento che prevede il rinnovo degli immobili degradati attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, ma anche cambi di destinazione d’uso.

lunedì 11 luglio 2011

novità urbanistica, piano casa, scia, dia legge sviluppo

Legge Sviluppo, tutte le novità per edilizia privata e urbanistica
Confermati semplificazione dei titoli abilitativi, premi volumetrici e cambi d'uso per la riqualificazione delle aree urbane degradate
di Paola Mammarella
Letto 2857 volte

11/07/2011 - La conversione in legge del Decreto Sviluppo apre un nuovo scenario per le costruzioni. A beneficiarne è l’edilizia privata, che potrà usufruire di misure più snelle e, in qualche caso, maggiormente permissive.

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Il Dl ‘Sviluppo’ rinnova il Piano Casa e abbrevia i tempi della Scia

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Piano Casa, Scia e appalti, approvato il Decreto sviluppo

Piano Casa o piano città, Scia semplificata, permesso di costruire con silenzio assenso e tolleranza alle violazioni edilizie di modesta portata sono infatti alcune delle novità che entreranno in vigore a breve.

RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E URBANA
Piano Casa
Viene chiesto alle Regioni di approvare, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma, specifiche leggi per incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio e la riqualificazione delle aree urbane. Le disposizioni regionali dovrebbero premiare gli interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva, la delocalizzazione in aree diverse, il cambio di destinazione d’uso e le modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica. Fino all’approvazione delle norme locali, gli interventi sugli immobili residenziali possono beneficiare di un premio volumetrico fino al 20%, quelli sugli edifici a destinazione diversa usufruiscono invece del 10%.
La misura ha suscitato qualche critica. In particolare, secondo gli addetti ai lavori le percentuali di ampliamento non assicurerebbero un ritorno economico adeguato a fronte delle spese sostenute per le demolizioni e ricostruzioni.


Compravendita delle volumetrie
La norma tipizza i contratti per la compravendita delle volumetrie, resi pubblici con il mezzo della trascrizione i contratti per il trasferimento dei diritti edificatori. Una misura che convalida il principio della perequazione urbanistica, in base al quale tutti i terreni esprimono la stessa capacità edificatoria. La cubatura di competenza dei terreni non edificabili può quindi essere venduta a quelli edificabili.

Opere di urbanizzazione primaria
Contrariamente a quanto inizialmente previsto, non sarà possibile la realizzazione diretta, da parte del costruttore, delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo, ma si continuerà a ricorrere alla gara.

Piani attuativi
Una volta decorso il termine per l’esecuzione del piano, se il Comune non provvede a presentarne uno nuovo per la parte rimasta inattuata, si può dare attuazione a singoli comparti o sub-comparti, che non costituiscono variante urbanistica.

TITOLI ABILITATIVI
Scia abbreviata
Sono dimezzati i tempi per i controlli delle amministrazioni sugli interventi realizzati con Scia, segnalazione certificata di inizio attività. Per le verifiche ex-post si passa da 60 a 30 giorni.
Il nuovo titolo abilitativo, introdotto con la manovra estiva, rende possibile l’avvio dei lavori nello stesso giorno in cui si presenta la domanda. Una velocizzazione rispetto alla Dia, che prevedeva invece un’attesa preventiva di 30 giorni per consentire alle amministrazioni competenti di effettuare i controlli. Al tempo stesso, però, la prima versione della Scia dava alle amministrazioni 60 giorni di tempo per verificare la presenza di tutti i requisiti, in mancanza dei quali adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi. Per questo in molti avevano obiettato che la nuova procedura rappresentasse più che altro un aggravio burocratico. Se è vero che si possono iniziare immediatamente i lavori, bisogna considerare anche il rischio che, a cantiere in funzione, l’amministrazione competente rilevi qualche mancanza tale da far sospendere le attività.

Permesso costruire con silenzio assenso
Tranne nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la nuova legge consente il rilascio del permesso di costruire con silenzio assenso. La domanda va presentata allo Sportello Unico con un’attestazione del titolo di legittimazione e gli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio. Il progettista deve asseverare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, alle norme antisismiche e a quelle in materia di efficienza energetica, sicurezza e requisiti igienico sanitari.
Entro dieci giorni lo Sportello unico comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, che ha a disposizione sessanta giorni per curare l’istruttoria, acquisire i pareri eventualmente necessari e valutare la conformità del progetto, formulando una proposta di provvedimento. Il responsabile può anche chiedere modifiche del progetto originario, lasciando quindici giorni di tempo all’interessato per l’integrazione della documentazione.
Il termine dei sessanta giorni può essere interrotto una volta sola dal responsabile del procedimento per chiedere l’integrazione di documenti che non siano a disposizione dell’amministrazione. I tempi iniziano a decorrere nuovamente dopo la consegna dei documenti integrativi.
Il provvedimento finale deve essere adottato dal dirigente o responsabile dell’ufficio entro trenta giorni dalla proposta. Il rilascio del permesso di costruire viene comunicato sull’albo pretorio.
I termini possono essere raddoppiati per i comuni con più di 100 mila abitanti o per i progetti particolarmente complessi.
Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, il permesso di costruire viene comunque rilasciato in virtù del silenzio-assenso. Il rilascio automatico non vale invece in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.


LE VIOLAZIONI FINO AL 2% NON RENDONO DIFFORME IL PERMESSO DI COSTRUIRE
Il decreto introduce un comma aggiuntivo all’articolo 34 del Testo Unico dell’edilizia, che regola gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire. In presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta fino al 2% delle misure progettuali per singola unità immobiliare, non si verifica la difformità dal titolo abilitativo.
http://www.edilportale.com/news/2011/07/normativa/legge-sviluppo-tutte-le-novit%C3%A0-per-edilizia-privata-e-urbanistica_23384_15.html

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