Scia anche per le procedure antincendio
http://www.edilportale.com/news/2011/08/normativa/scia-anche-per-le-procedure-antincendio_23570_15.html
Approvato di recente un regolamento che alleggerisce le Pmi dagli oneri per la prevenzione senza compromettere la sicurezza
di Paola Mammarella
22/08/2011 - La Scia entra nella semplificazione delle procedure per la prevenzione degli incendi in modo da non aggravare gli oneri per le imprese, senza pregiudicare la sicurezza. È lo spirito del regolamento recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, che riprende l’articolo 49 comma 4-quater della manovra estiva.
Già approvato dal Governo a marzo, il testo ha ricevuto l’ok definitivo del CdM, passando attraverso i pareri delle Commissioni parlamentari. Secondo le stime effettuate, sulle Pmi grava oltre un miliardo per gli oneri di prevenzione antincendio. Con le nuove misure si attende un risparmio per 650 milioni all’anno.
La procedure semplificate non saranno ammesse per le attività a rischio incidente rilevante, ma solo per quelle di cui al DM 16 febbraio 1982. Nelle attività più pericolose permane l’obbligo di presentare il rapporto di sicurezza ai sensi della Legge 334/1999.
La pericolosità delle attività è classificata con le categorie A, B e C a seconda di percentuale di rischio, dimensioni dell’impresa , settore di attività e impatto sull’incolumità pubblica.
Per le attività di tipo A, non soggette a rischio significativo, non è necessario il parere di conformità. Al suo posto si userà la Scia, Segnalazione certificata di inizio attività.
Nelle attività di tipo B e C i progetti devono essere sottoposti ad un esame nel momento in cui implichino modifiche alle condizioni di sicurezza. Le domande devono essere presentate al Comando dei Vigili del Fuoco insieme alla Scia e alla documentazione richiesta.
Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, i Vigili del Fuoco si pronunciano sulla conformità dei progetti ed eventualmente rilasciano copia del verbale. Per le attività di tipo C, con rischio maggiore, viene rilasciato il certificato di prevenzione incendi.
Le attività possono essere bloccate in mancanza dei requisiti di legge a meno che non si provveda all’adeguamento entro 45 giorni.
In caso di particolari attività che non consentano pienamente il rispetto delle normative richieste, ai Vigili del Fuoco può essere inoltrata una domanda di deroga.
(riproduzione riservata)
domenica 21 agosto 2011
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