domenica 31 ottobre 2010

sicurezza, anche costi riscaldamento baraccamenti

"Sicurezza, costi omnicomprensivi"
fonte Italia Oggi, Carla De Lellis / Sicurezza sul lavoro
25/10/2010 - Le spese di manutenzione, quelle di riscaldamento/ condizionamento e di pulizia dei baraccamenti si computano tra i costi della sicurezza dei cantieri temporanei o mobili. È quanto precisa il ministero del lavoro nella nota protocollo n. 17549/2010, rispondendo a un quesito formulato dall'Ara' ce, l'associazione nazionale dei costruttori edili. I costi della sicurezza. Il codice dei contratti pubblici (digs n. 163/2006) prevede, tra l'altro, che, gli oneri e i costi relativi alla sicurezza sul lavoro, che derivano dall'aggiudicazione di un appalto, devono essere evidenziati nei bandi di gare e non sono soggetti a ribasso d'asta. Ciò al fine, evidente, di evitare che le imprese possano di ridurre le misure Stima dei costi della sicurezza. Il T.u. sicurezza (dlgs n. 81/200) stabilisce che, quando è prevista la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento (Pse) nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, gli oneri relativi: a) agli apprestamenti previsti nel Psc; b) alle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel Psc per lavorazioni interferenti; c) agli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti antincendio, agli impianti di evacuazione fumi; d) ai mezzi e servizi di protezione collettiva; e) alle procedure contenute nel Psc e previste per specifici motivi di sicurezza; f) agli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; g) alle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del codice degli appalti (dlgs n.163/2006) e perle quali non è prevista la redazione del Psc, inoltre, il T.u. stabilisce che le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza devono stimare, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo oppure a misura, riferita a elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, andrà fatto riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza, ancora, vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera e il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, e individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il T.u., infine, stabilisce che il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto. Relativamente alle spese che possono rientrare nei «costi della sicurezza», come detto non soggetti a ribasso d'asta' negli appalti, l'Ance ha sottoposto al ministero del lavoro un quesito in cui ha chiesto di conoscere se, in relazione ai «baraccamenti», possano essere ricomprese oltre alle spese di installazione iniziale degli stessi, anche quelle relative a riscaldamento/condizionamento, pulizia e manutenzioni. Il ministero ha risposto affermativamente. In primo luogo, ha ricordato che l'allegato XV del T.u. sicurezza prevede, ja l'altro, che «nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi degli apprestamenti previsti nel Piano di sicurezza e coordinamento (Psc)». Inoltre, che evidenziato che lo stesso allegato XV richiama tra gli apprestamenti i «... gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori;...», aggiungendo che, di nonna, questi apprestamenti vengono realizzati mediante utilizzo di monoblocchi prefabbricati, comunemente denominati «baraccamenti». In definitiva, alla luce di quanto premesso e tenuto conto, ancora, che sempre l'allegato XV stabilisce che «le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera e il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento., il ministero conclude affermando che tutte le spese di manutenzione dei «baraccamenti» possono essere (anzi «vanno») ricomprese tra i costi della sicurezza. Allo stesso modo, aggiunge infine il ministero, anche le spese di riscaldamento e quelle di condizionamento, nonché le spese di pulizia, risultando necessarie per il cornetto utilizzo degli stessi baraccamenti, dovranno essere ricomprese tra i costi della sicurezza. Attrezzature classificate in base all'utilizzo. Le macchine 'e le attrezzature, ai fini della sicurezza sul lavoro, vanno classificate in base alla loro funzione e non alla denominazione.E quanto precisato, tra l'altro, dal ministero del lavoro nella nota protocollo n. 17495/2010. Il chiarimento è arrivato in risposta al quesito formulato dall'Ispesl, in cui è stato chiesto di spiegare a quale regime deve sottostare l'uso degli argani ausiliari installati nelle macchine e apparecchiature di palificazione. La prima precisazione che fa il ministero è sulla classificazione delle macchine, classificazione dalla quale poi derivano i vincoli per la sicurezza. La classificazione di una macchina, è individuata dalla funzione da essa concretamente svolta e non dalla sua denominazione. Per cui, l'effettiva classificazione è determinata dalla sua destinazione d'uso e non dal modo con cui essa è denominata dal fabbricante o dalla tipologia costruttiva alla quale il fabbricante dichiara che essa appartiene. La conseguenza di tanto è, dunque, che è il fabbricante a individuarne l'uso e le corrette modalità di utilizzo, ponendo in evidenza i possibili usi impropri e quelli scorretti ragionevolmente prevedibili, definendo, in tal modo, intrinse- . camente le funzionalità della macchina. Entrando nello specifico del quesito, poi, il ministero evidenzia che i mezzi di sollevamento facenti parte integrante di macchine che hanno specifica destinazione operativa, quali per esempio gli argani per battipalo, gli apparecchi per l'esecuzione di perforazioni, trivellazioni, non rientrano dunque nella categoria degli apparecchi di sollevamento (di cui all'allegato VII del T.u. sicurezza) per i quali occorre effettuare verifiche con intervalli predeterminati (ai sensi del comma 11, dell'articolo 71, del .digs n. 81/2008). Tuttavia, aggiunge il ministero, quando l'argano ausiliario ha configurazione tale da poter essere utilizzato al di fuori della sua specifica destinazione, allora esso diventa a tutti gli effetti un'attrezzatura per il sollevamento indifferenziato di materiali per la quale vige l'obbligo delle verifiche periodiche. In tal caso, fa notare il ministero, l'utilizzo può essere considerato come comportamento improprio ma ragionevolmente prevedibile e tale che ne possono derivare rischi non già presi in considerazione in sede di progettazione e costruzione della macchina. Pertanto, se non correttamente evidenziato nel manuale di istruzioni, si potrà configurare dà parte del fabbricante la violazione dei corrispondenti requisiti previsti dall'allegato I al digs n. 17/2010. In conclusione, il ministero spiega che, in relazione alle esigenze di sicurezza relative alla sua funzionalità, ancorché associata a quella di perforazione quale apparecchio di sollevamento, gli argani ausiliari installati nelle macchine ed apparecchiature di palificazione: - dal punto di vista costruttivo, devono essere conformi ai requisiti di sicurezza previsti per i rischi pertinenti a questo tipo di funzionalità, sia che questa sia prevista espressamente dal fabbricante, sia che questa sia conseguenza di un uso improprio ma ragionevolmente prevedibile in relazione alla specifica destinazione della stessa; - per quanto riguarda la sicurezza durante l'esercizio, devono essere sottoposti al regime di controllo e, se rientranti tra le attrezzature individuate nell'allegato VII del Tu sicurezza, vanno assoggettati anche alle procedure dl verifica periodica.http://www.prevenzionesicurezza.com/news.asp?id=3784

sicurezza i costi a pena di nullità appalto

"Sicurezza, costi interni a pena di nullità"
fonte Il Sole 24 ore, Pietro Manzari / Sicurezza sul lavoro
25/10/2010 - La normativa in materia di sicurezza del lavoro prevede particolari misure per ridurre e prevenire i rischi legati alle prestazioni lavorative svolte durante un appalto. I contratti di appalto devono contenere, a pena di nullità (articolo 1418, codice civile), i costi concernenti la sicurezza del lavoro. Sono le disponibilità necessarie per eliminare o ridurre i rischi da interferenza delle lavorazioni, inoltre tali costi non sono soggetti a ribasso, secondo il disposto di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori all'impresaappaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda deve: verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto; fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. I datori di lavoro, compresi i subappaltatori,, sono inoltre tenuti sia a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto sia a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione oziai rischi cui sono esposti i lavoratori. Il committente promuove altresìla cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (Duvri), che deve attestare le misure adottate per eliminare oppure, ove ciò non sia. possibile, ridurre i rischi da interferenze. Il Duvri deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. L'obbligo di predisporre il documento di valutazione dei rischi da interferenza non si applica invece ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari per la salute e la sicurezza Si ritiene che i due giorni siano da computarsi con riferimento aunarco temporale non necessariamente continuativo, ma derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche (nota del ministero del Lavoro del 12 maggio 2010). L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore non risulti indennizzato dall' Inail. Tuttavia questa responsabilità non si applica ai danni che siano conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici.http://www.prevenzionesicurezza.com/news.asp?id=3785

venerdì 8 ottobre 2010

Lazio, il nuovo piano casa

Piano Casa Lazio, i numeri della nuova legge
Incluse zone agricole, sopraelevazioni, demolizione e ricostruzione di edifici industriali
di Paola Mammarella
05/10/2010 - Via libera al nuovo Piano Casa del Lazio. La norma, approvata venerdì scorso dalla Giunta, modifica la Legge Regionale 21/2009 introducendo misure più permissive per l’ampliamento volumetrico degli edifici e la sostituzione edilizia attraverso demolizione e ricostruzione. Fin dall’insediamento del nuovo governo regionale la neopresidente Polverini aveva infatti espresso la volontà di introdurre maggiori liberalizzazioni per favorire il rilancio dell’edilizia.
Tra le principali novità c’è l’estensione delle misure di rilancio alle zone agricole, il via libera alle sopraelevazioni e alle demolizioni e ricostruzioni per gli edifici industriali, ma anche la possibilità di monetizzare le opere di urbanizzazione secondaria impossibili da realizzare attraverso il pagamento di un contributo straordinario pari al 50% degli oneri concessori dovuti ai sensi del Dpr 380/2001.

Gli edifici composti da più unità immobiliari possono essere ampliati secondo percentuali applicabili proporzionalmente alle singole abitazioni.

L’adeguamento sismico conseguente all’ampliamento da diritto ad un premio del 35% nelle zone sismiche 1 e sottozone 2a e 2b. Nelle sottozone 3a e 3b è invece riconosciuto un bonus del 25%.

La destinazione d’uso deve rimanere invariata per cinque anni. Il cambiamento da non residenziale a residenziale è invece ammesso, ad esclusione delle zone D ed E, per gli interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia con ampliamento fino al 30%, finalizzati al recupero di alloggi per far fronte alla tensione abitativa.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali e produttivi ricadenti all’esterno delle zone C ed E danno diritto a un bonus fino al 35%, che sale al 60% per gli edifici plurifamiliari a destinazione residenziale superiori a 500 metri quadrati in stato di degrado. In ogni caso devono essere rispettate le distanze e le altezze previste dalle NTC.

Gli interventi possono essere realizzati con Dia e permesso di costruire da presentare entro il 31 dicembre 2013. La nuova bozza non recepisce quindi le novità della manovra estiva, che ha introdotto la Scia in sostituzione della Denuncia di inizio attività. I Comuni possono deliberare una riduzione degli oneri concessori fino al 30%.

I comuni possono reperire aree da destinare alla costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale. Sono invece obbligati a questa operazione i comuni con più di 25 mila abitanti.

(riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2010/10/normativa/piano-casa-lazio-i-numeri-della-nuova-legge_20157_15.html

lunedì 4 ottobre 2010

libretto allegato al montaggio dei ponteggi

Quando deve essere allegato all'acquisto il libretto di autorizzazione ministeriale?

Con la Circolare n. 29 del 27 agosto 2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde ad alcuni quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (Capo II, Titolo IV, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

Quesito:
Ogni volta che vengono acquistati elementi di ponteggio deve essere allegato all'acquisto il libretto di autorizzazione ministeriale?

Risposta:
A tale roposito si ricorda che il comma 6 dell'art. 131 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., disponde testualmente che "chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia dell'autorizzazione ministeriale di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell'articolo 132" dello stesso decreto, ovvero il cosiddetto libretto di autorizzazione ministeriale. Inoltre al comma 1) dell'articolo 134 del medesimo decreto si stabilisce che "nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilnaza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131" del decreto di cheui trattasi, "e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.MU.S.)".

fonte: Ministero del Lavoro
2 ottobre 2010

domenica 3 ottobre 2010

Ministero della Semplificazione: La Scia si applica anche all'edilizia

20/09/2010 - Arrivano i primi chiarimenti del Governo sulla Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) con una nota firmata dal capo dell'Ufficio legislativo del ministero della Semplificazione, Giuseppe Chinè, inviata alla Regione Lombardia, che il 30 agosto scorso aveva posto un quesito.
"La nota - precisa Chinè - è frutto di un lavoro di coordinamento con i ministeri della Pubblica amministrazione, delle Infrastrutture e dell'Economia ed esprime, quindi, la posizione del governo ".
Ricordiamo che la Scia (articolo 49, comma 4-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122) è entrata in vigore da oltre un mese e mezzo e che sino ad ora stava creando dubbi interpretativi, sull'applicabilità all'edilizia ma anche sul coordinamento con il Testo unico dell'edilizia.

Nella nota del Ministero viene precisato che la la Scia tiene luogo di "ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi" ed è corredata dalla documentazione specificamente richiesta dalla normativa di settore.

Sulla base delle precedenti premesse il Ministero, nella citata nota precisa che il quesito in ordine all'applicabilità della disciplina della segnalazione certificata di inizio attività alla materia edilizia non può che trovare risposta positiva, sulla base del fatto che assume rilievo l'argomento letterale, giacché, ai sensi del comma 4 - ter dell'articolo 49 della legge n. 122 del 2010, le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "Dia", "ovunque ricorrano anche come parte di un'espressione più ampia", sia nelle normative statali che in quelle regionali.

Nella nota viene anche chiarito che la disciplina della Scia si applica alla materia edilizia mantenendo l'identico campo applicativo di quella della Dia, senza quindi interferire con l'ambito applicativo degli altri titoli abilitativi (es. permesso di costruire, caratterizzato da una disciplina puntuale e compiuta contenuta nel testo unico edilizia, alla quale non appare riferibile né sul piano letterale, né su quello funzionale, quella della nuova Scia).

La nota, per ultimo, con riferimento alla materia edilizia, chiarisce i seguenti ulteriori aspetti di rilievo:
in caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo, permane l'onere di acquisizione ed allegazione alla segnalazione certificata dello specifico atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo stesso; tale atto, in virtù della espressa previsione dell’articolo 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990 ("con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali"), non può essere sostituito dalla Scia;
per le Dia edilizie presentate prima dell’entrata in vigore della novella dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, anche nell'eventualità in cui alla data di entrata in vigore non fosse ancora decorso il termine per l’esercizio del potere inibitorio da parte dell'amministrazione, la disciplina applicabile non può che essere quella vigente al momento della presentazione della Dia, salva la possibilità per il privato di avvalersi degli effetti della novella presentando, per il medesimo intervento, una Scia.

A cura di Paolo Oreto

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http://www.lavoripubblici.it/news/2010/09/edilizia/Ministero-della-Semplificazione-La-Scia-si-applica-anche-all-edilizia_7131.html