giovedì 29 aprile 2010

Lazio, al via la certificazione di sostenibilità degli edifici

Possono iscriversi all’elenco laziale anche i certificatori iscritti negli elenchi di altre Regioni

12/04/2010 - È stata pubblicata sul Bollettino regionale del Lazio n. 11 del 20 marzo 2010, la Delibera di Giunta n.72 del 5 febbraio 2010 che approva il Regolamento regionale “Sistema per la Certificazione di sostenibilità ambientale degli interventi di bioedilizia e l'accreditamento dei soggetti certificatori”.Il Regolamento, elaborato con la collaborazione dell’Università “La Sapienza” e dell’Istituto ITACA, attua laLR n. 6 del 27 maggio 2008 in materia di architettura sostenibile e bioedilizia. Si rifà al “Protocollo ITACA”, sulla base del quale la Regione Lazio aveva elaborato un elenco di criteri approvato con la Delibera 634/2009.
Il Regolamento definisce: a) la procedura e le modalità per la richiesta ed il rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici; b) le procedure, le modalità ed i tempi per l’effettuazione dei controlli sugli interventi edilizi, per accertarne la conformità alla certificazione rilasciata; c) il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici e l’individuazione dei requisiti professionali, in coerenza, relativamente alla certificazione energetica, con l’articolo 4 del Dlgs 192/2005.

La certificazione di sostenibilità degli edifici ha carattere volontario e ricomprende la certificazione energetica obbligatoria di cui al Dlgs 192/2005 e alle Linee Guida Nazionali (DM 26 giugno 2009).

Il sistema di certificazione è articolato su 5 aree di valutazione: qualità del sito, consumo di risorse, carichi ambientali, qualità ambientale indoor, qualità del servizio.

Per essere abilitati al rilascio della certificazione, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti devono accreditarsi preso un apposito Organismo regionale, che si occupa anche di gestire il catasto di sostenibilità degli edifici, di sviluppare un software di calcolo per la certificazione e di elaborare linee guida per i corsi di formazione.

Possono iscriversi all’elenco regionale dei certificatori i tecnici operanti sia in veste di dipendenti di enti pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria), sia di professionisti liberi o associati, iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, laureati in ingegneria, architettura, scienze agrarie, scienze forestali, scienze ambientali e chimica. Sono abilitanti anche i diplomi di perito agrario, geometra, perito industriale o perito industriale laureato, agrotecnico o agrotecnico laureato. È obbligatorio, inoltre, aver partecipato ad uno specifico corso di formazione autorizzato dalla Regione Lazio.

Possono iscriversi all’elenco anche i certificatori iscritti negli elenchi delle altre Regioni e i professionisti abilitati alla progettazione di edifici ed impianti, che operano nell’ambito delle proprie competenze.

(riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2010/04/risparmio-energetico/lazio-al-via-la-certificazione-di-sostenibilità-degli-edifici_18446_27.html

di Rossella Calabrese

sabato 24 aprile 2010

chiusura pomeridiana catasto Latina

L'ufficio del territorio provinciale di Latina (Catasto) ha comunicato che per 3 mesi l'ufficio sarà chiuso il pomeriggio rimanendo aperto dal lunedi al venerdi dalle 8 alle 12.45

cantieri stradali manuale prevenzione

"Cantieri stradali, dall'Inail un Manuale per la prevenzione"
fonte inail / Sicurezza sul lavoro
23/04/2010 - Il cantiere stradale è un ambiente di lavoro complesso che presenta una molteplicità e variabilità di rischi sia per chi ci lavora, sia per coloro che vengono in qualche modo a contatto con l’area dei lavori. Il Comitato Consultivo Provinciale Inail con la condivisione della Direzione della sede Inail di Verona, ha elaborato il " Progetto Sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali”. Scopo del progetto è quello di fornire alle imprese del settore un supporto e uno strumento di conoscenza sui rischi generali e specifici del cantiere stradale per agevolare la piena attuazione della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle misure di prevenzione necessarie e all’informazione e formazione dei lavoratori. Il Manuale rappresenta una guida generale sui principali rischi e sulle misure di prevenzione, non è esaustivo ma deve essere accompagnato dalla formazione obbligatoria attuata dal datore di lavoro anche avvalendosi del Piano Operativo di Sicurezza (POS) e del Piano Sicurezza di Coordinamento (PSC) specifici di ogni cantiere, del manuale d’uso e manutenzione di macchine ed attrezzature e di altri strumenti informativi. Il Progetto si propone poi di elaborare una versione semplificata, tradotta in più lingue, per una informazione diretta e una distribuzione capillare ai lavoratori, comprensiva di un questionario da utilizzare per verificare l’effettivo livello di comprensione della conoscenza e delle informazioni acquisite dai lavoratori nell’ambito dei percorsi formativi erogati dai datori di lavoro. http://www.prevenzionesicurezza.com/news.asp?id=3270
per il documento
http://www.inail.it/repository/ContentManagement/information/N701085834/CantieriStradali.pdf

salute e sicurezza nelle celle frigo

Salute e sicurezza nelle celle frigorifere

Il Ministero del Lavoro ha predisposto un'area nella quale risponde alle domande più frequenti (F.A.Q.) in merito al Testo Unico.

Quali sono le disposizioni che regolano la sicurezza del lavoro nelle celle frigorifere?

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, elaborato nel pieno rispetto delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, al Titolo II, rubricato “luoghi di lavoro”, ha previsto numerosi adempimenti a carico del datore di lavoro al fine di assicurare condizioni di lavoro idonee onde ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali.

In particolare, l’art. 63 del T.U., comma 1, rinvia all’allegato IV per le disposizioni di dettaglio inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo al punto 1.9.2.5., in relazione all’argomento in esame, che “quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione”.

A tal uopo è essenziale, tra l’altro, la conoscenza degli ambienti e la individuazione di ”rischi interferenziali”, che possono sussistere per il fatto che, nel medesimo contesto, si trovano ad operare addetti con mansioni diverse (addetti ad attività di installazione, manutenzioni edilizie, attività di produzione, ecc.) e dei rischi ambientali e intrinseci. I lavoratori che prestano la loro attività in ambienti a basse temperature devono essere dotati, in virtù della disciplina dettata in generale dal titolo III del T.U., di dispositivi di protezione individuale idonei a garantire loro adeguata protezione contro il freddo (giubbotti, guanti, tute, ecc).

Tanto premesso si segnala una norma di buona tecnica costituita dalla UNI EN ISO 15743:2008 relativa alla “Ergonomia dell’ambiente termico –Posti di lavoro al freddo- Valutazione e gestione del rischio” che riporta le prescrizioni da seguire nei luoghi di lavoro con basse temperature per la sicurezza e salute dei lavoratori.
Tale norma, applicabile sia ad ambienti interni che esterni, indica in particolare modelli e metodi per la valutazione e la corretta gestione del rischio, una checklist per l'identificazione dei problemi connessi al freddo, un modello di questionario dedicato ai professionisti della salute, linee guida per l'applicazione di regole scientifiche per la problematica del lavoro a bassa temperatura ed anche un esempio pratico."

fonte: Ministero del Lavoro
21 aprile 2010

stress lavoro correlato

Valutazione del rischio stress lavoro-correlato: guida operativa delle Regioni

In relazione alle disposizioni normative previste dall’art. 28 D.Lgs 81/08 s. m. i. in tema di valutazione dello stress lavoro-correlato, il Comitato tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro ha ritenuto necessario attivare uno specifico gruppo di lavoro, affidandone il coordinamento alla regione Lazio.

A seguito dell’invito a partecipare ai lavori del gruppo esteso a tutte le Regioni e Province Autonome, hanno dato la loro adesione (oltre al Lazio) Abruzzo, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Toscana e Veneto.

Il gruppo si è insediato il 16 dicembre 2009 a Roma. In tale data è stata individuata la documentazione di riferimento, compresi gli indirizzi e le proposte già elaborate dalle singole regioni, ai quali il gruppo si è inspirato per la predisposizione della guida operativa. La stesura dei singoli capitoli è stata affidata ai membri del gruppo secondo un criterio che valorizzava i documenti già adottati da alcune Regioni.

Gli elaborati via via prodotti sono stati discussi in riunioni dell’intero gruppo con cadenza mensile. Il lavoro ha richiesto in totale quattro incontri, nell’ultimo dei quali, il 15 marzo 2010, a Firenze, si è arrivati alla stesura definitiva del documento.

La guida operativa è stata approvata il 25 marzo 2010. La regione Lombardia ha approvato il documento esprimendo alcune riserve che sono riportate in appendice.

Indice del documento
1. LO STRESS COME RISCHIO EMERGENTE

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

4. ASPETTI GENERALI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

5. IL PERCORSO DI VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO
5.1 Azioni comunicative ed informative
5.2 Analisi documentale
5.3 Azioni formative
5.4 Valutazione del rischio
5.5 Gestione del rischio
5.6 Il documento di valutazione dei rischi

6. CRITERI E METODI DI VALUTAZIONE
6.1 1° fase: indicatori oggettivi di rischio
6.2 2° fase: indagine della soggettività
6.3 Aziende con meno di 10 lavoratori
6.4 Esempi di strumenti di valutazione
7. LA SORVEGLIANZA SANITARIA

8. IL RUOLO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E VIGILANZA DELLE ASL

BIBLIOGRAFIA

APPENDICE 1: ESEMPI DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE

APPENDICE 2: MEMORIA DEL RAPPRESENTANTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Il documento è disponibile in allegato: http://www.sicurweb.it/download/8731_3827-164838.pdf

fonte: Medicocompetente.it
21 aprile 2010
http://www.sicurweb.it/sicurezza_sul_lavoro/dettaglio.asp?id=8731

sabato 17 aprile 2010

garanzia economica dismissione impianto fotovoltaico Pontinia

delibera di giunta comunale n. 73 del 8 aprile 2010Premesso:

che con DCC n. 7 del 18-02-2010 sono state apportate le Linee guida per la realizzazione di impianti fotovoltaici in zona individuata come agricole nel vigente PRG;

che con DCC n. 22 del 23-03-2010 sono state abrogate le Linee guida di cui al capoverso precedente, fatte salve alcuni prescrizioni meglio precisate nella stessa Deliberazione;

vista la DGRL n. 16 del 13-01-2010 di approvazione di Linea guida regionali per la installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

rilevato che l’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D. Lvo n. 387/2003 per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici, viene rilasciata dalla competente Provincia con la prescrizione che, a garanzia dell’impegno allo smantellamento dell’impianto in caso di dismissione o inattività, venga prodotta idonea polizza di importo commisurato a quello determinato dal Comune territorialmente competente;

considerato che con l’abrogazione delle Linee guida comunali, operata con la richiamata DCC n. 22/2010, è venuto meno anche quanto disposto dai punti 3-4- delle stesse Linee guida relativamente agli impegni e alle garanzie economiche che i proponenti delle realizzazione dell’impianto devono prestare;

ritenuto di dover provvedere ad individuare gli impegni e le garanzie economiche connesse allo smantellamento e alla remissione in ripristino dello stato dei luoghi in caso di inattività di impianti fotovoltaici realizzati;

visto il D.Lvo. n. 267/2000;


DELIBERA

1) Di stabilire che la realizzazione di impianti fotovoltaici di qualunque tipo in zona Agricola dal vigente PRG, nel caso in cui gli impianti stessi abbiano una capacità di generazione superiore a 20 KWp di picco, sia subordinata alla sottoscrizione di un atto d’obbligo unilaterale a favore del Comune registrato e trascritto, con cui il soggetto responsabile e il proprietario del fondo si impegnano allo smantellamento e alla remissione in ripristino dei luoghi in caso di inattività dell’impianto per un periodo superiore a sei mesi continuativi ovvero suddivisi nell’arco dell’anno d’esercizio dell’impianto stesso. A tal fine, prima dell’inizio dei lavori dovrà essere stipulata apposita polizza fidejussoria, per tutta la durata di attività dell’impianto, a favore del Comune di importo commisurato al costo delle opere di ripristino da indicizzare secondo i coefficienti Istat. Tale importo commisurato al costo delle opere di ripristino, in mancanza di altra o diversa determinazione regionale o provinciale, viene assunto pari al 3% del costo di costruzione (valore iniziale soggetto ad indicizzazione).



di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del TU, approvato con D.Lgs 267 del 18/8/2000.

comune Pontinia oblazione per DIA in sanatoria

delibera di giunta comunale n. 72 del 1 aprile 2010
Oggetto: determinazione oblazione per denuncia di inizio attività in sanatoria, art. 22, comma 2, lett. c, legge regionale 11/08/2008, n. 15.


Premesso che:
- in data 11/08/2008 la Regione Lazio ha legiferato in tema di vigilanza urbanistica ed edilizia, emanando la Legge Regionale n. 15/2008
- le sanzioni pecuniarie nonché la corresponsione di somme a titolo di oblazione, in caso di accertamento di conformità, commisurate alla tipologia dell’abuso commesso, risultano fissate, con l’entrata in vigore della sopra richiamata normativa regionale 15/08, in un importo compreso tra un minimo e un massimo;
Considerato che:
- persiste, attualmente, un duplice sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi edilizi: il primo previsto nel titolo IV del DPR n. 380/01 e il secondo contenuto nel capo II della L.R. n. 15/08;
-nel passato questa Amministrazione ha già provveduto, con diversi atti, a dettare criteri, modalità ed importi per l’applicazione delle procedure previste nel titolo IV del DPR 380/01;
-Ravvisata, quindi, la necessità ed urgenza, ai fini del buon andamento e di trasparenza dell’azione amministrativa, di fornire primi criteri per la concreta applicazione della nuova disciplina in materia sanzionatoria dell’attività edilizia, relativamente, in questa prima fase, ai procedimenti più urgenti, contemplati dall’art. 22, comma 2, lett. c, della legge regionale 15/08, inerenti la richiesta di sanatoria edilizia per denuncia di inizio attività, nelle more dell’approvazione di una disciplina organica che regolamenti tutte le fattispecie previste dal vigente ordinamento;
Richiamata la legge regionale n. 15 del 11/08/2008;
Richiamato il DPR 380/01;
Visto il D. Lgs 267/2000;
DELIBERA

1) – di stabilire che per la presentazione di denuncia di inizio attività in sanatoria per la fattispecie prevista dall’art. 22, comma n. 2, lett.c, della legge regionale n. 15/08, sia applicata una sanzione, dovuta a titolo di oblazione, di euro 1.000,00;
2) – di stabilire che l’importo di cui al precedente punto 1, deve ritenersi in via presuntiva e “salvo conguaglio”, atteso che, in sede di approvazione di una disciplina generale che regolamenti tutte le fattispecie previste dal vigente quadro normativo, potrà subire delle modifiche;
3) di dare mandato al Settore Urbanistica affinché il responsabile dell’abuso prenda atto di tale circostanza e si impegni a versare l’eventuale importo residuo dovuto, a semplice richiesta dell’Amministrazione;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.