RICORSO AL TAR SULLO STATUTO di Giovanna Lantini il fatto quotidiano 30 marzo 2010
Entro domani al massimo, l'associazione dei piccoli azionisti Acea impugnerà d’urgenza davanti al Tar le modifiche statutarie approvate il 22 marzo e in base alle quali la nomina degli amministratori della concessionaria dell’acqua della capitale avverrà in proporzione alle quote azionarie, lasciando spazio solo per i 5 consiglieri del Comune (51 per cento), i 2 del socio Gdf-Suez (9,981 per cento) e i 2 di Francesco Gaetano Caltagirone (8,94 per cento). Fuori piccoli risparmiatori e dipendenti. Se il Tribunale dovesse accogliere la richiesta di urgenza, si potrebbe arrivare entro 10 giorni a una sospensione degli effetti della modifica in attesa di entrare nel merito. Non è quindi scontato che il nuovo meccanismo di nomina del consiglio possa essere utilizzato per l'assemblea del 30 aprile, quando è previsto il rinnovo del cda di Acea che, nelle intenzioni del Comune, dovrebbe traghettere la società verso la privatizzazione. Non è escluso poi che sulla vicenda intervenga anche la Consob, alla quale oggi verrà presentato un esposto, anche se i suoi poteri sul tema sono limitati alla moral suasion.
lunedì 29 marzo 2010
domenica 28 marzo 2010
ici agevolazioni prima casa per più unità immobiliari
La prima casa può comprendere più unità catastali
23/03/2010
La Cassazione: ok all'ICI agevolata su più unità catastali. Le condizioni da rispettare.
Il contemporaneo utilizzo di più unità catastali come «abitazione principale» non costituisce di per sé ostacolo all'applicazione, per tutte le unità catastali, dell'aliquota agevolata ai fini dell'ICI prevista dall'art. 69, comma 3, della L. 342/2000, a condizione però che il complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono.
Si è espressa in questi termini la Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 3397 del 12/02/2010, specificando altresì che al fine di valutare la sussistenza del requisiti di cui al periodo precedente occorre avere riguardo non al numero delle unità catastali ma alla prova dell' effettiva utilizzazione dell'immobile complessivamente considerato quale prima casa di abitazione dell'interessato, ferma restando ovviamente la spettanza della detrazione una sola volta per tutte le unità immobiliari.
La questione appare di particolare rilievo a fronte dell'art. 1 del D.L. 93/2008 (convertito dalla L. 126/2008), secondo cui sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'ICI tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, salvo quelli compresi nelle categorie catastali A1, A8, A9.
http://www.legislazionetecnica.it/dett_giuris.asp?id_giuris=216
23/03/2010
La Cassazione: ok all'ICI agevolata su più unità catastali. Le condizioni da rispettare.
Il contemporaneo utilizzo di più unità catastali come «abitazione principale» non costituisce di per sé ostacolo all'applicazione, per tutte le unità catastali, dell'aliquota agevolata ai fini dell'ICI prevista dall'art. 69, comma 3, della L. 342/2000, a condizione però che il complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono.
Si è espressa in questi termini la Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 3397 del 12/02/2010, specificando altresì che al fine di valutare la sussistenza del requisiti di cui al periodo precedente occorre avere riguardo non al numero delle unità catastali ma alla prova dell' effettiva utilizzazione dell'immobile complessivamente considerato quale prima casa di abitazione dell'interessato, ferma restando ovviamente la spettanza della detrazione una sola volta per tutte le unità immobiliari.
La questione appare di particolare rilievo a fronte dell'art. 1 del D.L. 93/2008 (convertito dalla L. 126/2008), secondo cui sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'ICI tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, salvo quelli compresi nelle categorie catastali A1, A8, A9.
http://www.legislazionetecnica.it/dett_giuris.asp?id_giuris=216
sabato 13 marzo 2010
Linee guida per l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali
09/03/2010 - A fronte di una produzione normativa che, soprattutto negli ultimi anni, si è succeduta rapidamente, disciplinando le caratteristiche prestazionali degli elementi costruttivi degli edifici e grazie ad innovazioni tecnologiche che rendono disponibili sul mercato prodotti e soluzioni innovative caratterizzate da prestazioni particolarmente elevate, il ruolo dei Comuni appare determinante.
Un nodo cruciale, a tal riguardo, è quello dei Regolamenti edilizi: essi, oltre a recepire le indicazioni della legislazione vigente, possono svolgere una funzione di vero e proprio "orientamento" della produzione edilizia sul proprio territorio comunale, introducendo prescrizioni più severe (clausola di "cedevolezza") e incentivando gli interventi più efficienti dal punto di vista energetico, ma anche attivando adeguati sistemi di verifica e controllo dei progetti.
Come noto, l'isolamento degli involucri edilizi e quello delle superfici trasparenti - queste ultime sempre più ampie - è determinante per il risparmio energetico e per il miglioramento del comfort abitativo. Per soddisfare le varie prescrizioni fissate dalle norme occorre, tuttavia, impiegare adeguati materiali isolanti delle superfici opache e vetri ad alte prestazioni, definiti accuratamente nella fase di progettazione.
Le Linee Guida per l’introduzione nei Regolamenti edilizi comunali di elementi per la piena attuazione della normativa vigente e delle misure finalizzate a promuovere l'efficienza energetica degli edifici mediante l'utilizzo dei prodotti vetrari (vetri piani per serramenti, lane di vetro per isolamento termico delle superfici opache) Assovetro - Ancitel Energia e Ambiente presentano una descrizione chiara e sintetica delle prescrizioni fissate dalla normativa vigente per quanto concerne le prestazioni complessive dell'involucro edilizio e le prestazioni termiche dei componenti dell'involucro stesso, nonché una panoramica dettagliata della funzione e delle caratteristiche prestazionali dei prodotti in vetro (vetri piani e lane di vetro per l'isolamento).
Oltre ad illustrare alcune misure di incentivazione che possono essere adottate nei Regolamenti edilizi comunali per promuovere l'efficienza energetica dell'edilizia, le Linee Guida propongono, inoltre, procedure e strumenti elaborati assieme ai Comuni del Gruppo di Lavoro per consentire al Comune di svolgere con semplicità e maggiore efficacia le necessarie attività di verifica e controllo, sia durante le fasi di presentazione dei progetti che nella fase di cantiere.
Fonte: www.ea.ancitel.it
[Riproduzione riservata]
Un nodo cruciale, a tal riguardo, è quello dei Regolamenti edilizi: essi, oltre a recepire le indicazioni della legislazione vigente, possono svolgere una funzione di vero e proprio "orientamento" della produzione edilizia sul proprio territorio comunale, introducendo prescrizioni più severe (clausola di "cedevolezza") e incentivando gli interventi più efficienti dal punto di vista energetico, ma anche attivando adeguati sistemi di verifica e controllo dei progetti.
Come noto, l'isolamento degli involucri edilizi e quello delle superfici trasparenti - queste ultime sempre più ampie - è determinante per il risparmio energetico e per il miglioramento del comfort abitativo. Per soddisfare le varie prescrizioni fissate dalle norme occorre, tuttavia, impiegare adeguati materiali isolanti delle superfici opache e vetri ad alte prestazioni, definiti accuratamente nella fase di progettazione.
Le Linee Guida per l’introduzione nei Regolamenti edilizi comunali di elementi per la piena attuazione della normativa vigente e delle misure finalizzate a promuovere l'efficienza energetica degli edifici mediante l'utilizzo dei prodotti vetrari (vetri piani per serramenti, lane di vetro per isolamento termico delle superfici opache) Assovetro - Ancitel Energia e Ambiente presentano una descrizione chiara e sintetica delle prescrizioni fissate dalla normativa vigente per quanto concerne le prestazioni complessive dell'involucro edilizio e le prestazioni termiche dei componenti dell'involucro stesso, nonché una panoramica dettagliata della funzione e delle caratteristiche prestazionali dei prodotti in vetro (vetri piani e lane di vetro per l'isolamento).
Oltre ad illustrare alcune misure di incentivazione che possono essere adottate nei Regolamenti edilizi comunali per promuovere l'efficienza energetica dell'edilizia, le Linee Guida propongono, inoltre, procedure e strumenti elaborati assieme ai Comuni del Gruppo di Lavoro per consentire al Comune di svolgere con semplicità e maggiore efficacia le necessarie attività di verifica e controllo, sia durante le fasi di presentazione dei progetti che nella fase di cantiere.
Fonte: www.ea.ancitel.it
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giovedì 11 marzo 2010
Check list per la sicurezza nei cantieri edili
Check list per la sicurezza nei cantieri edili
I principali aspetti che gli organismi di vigilanza ritengano debbano essere garantiti nei cantieri temporanei e mobili
E' disponibile sul sito del Ministero del Lavoro una check list dedicata alla sicurezza dei cantieri, realizzata dall'ing. M. Grandi - Funzionario della Direzione provinciale del Lavoro di Verbania.
La check list è accompagnata - argomento per argomento - da indicazioni pratiche che chiariscono quali sono i rischi che vengono via via passati in rassegna, orientando così il valutatore a farne l'uso corretto.
La check list è uno strumento di supporto per ditte e tecnici che vogliono migliorare le condizione di salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri; è una sorta di check up preventivo che permette di verificare se il cantiere è in regola prima di un'ispezione.
La lista di controllo - non esaustiva - contiene i principali aspetti che gli organismi di vigilanza ritengano debbano essere garantiti nei cantieri temporanei e mobili.
>> check list per la sicurezza nei cantieri edili http://www.lavoro.gov.it/nr/rdonlyres/66920738-1c80-41cc-9082-67cf9fce2156/0/seminario_checklist_cantieri.pdf
fonte: Ministero del Lavoro
10 marzo 2010
I principali aspetti che gli organismi di vigilanza ritengano debbano essere garantiti nei cantieri temporanei e mobili
E' disponibile sul sito del Ministero del Lavoro una check list dedicata alla sicurezza dei cantieri, realizzata dall'ing. M. Grandi - Funzionario della Direzione provinciale del Lavoro di Verbania.
La check list è accompagnata - argomento per argomento - da indicazioni pratiche che chiariscono quali sono i rischi che vengono via via passati in rassegna, orientando così il valutatore a farne l'uso corretto.
La check list è uno strumento di supporto per ditte e tecnici che vogliono migliorare le condizione di salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri; è una sorta di check up preventivo che permette di verificare se il cantiere è in regola prima di un'ispezione.
La lista di controllo - non esaustiva - contiene i principali aspetti che gli organismi di vigilanza ritengano debbano essere garantiti nei cantieri temporanei e mobili.
>> check list per la sicurezza nei cantieri edili http://www.lavoro.gov.it/nr/rdonlyres/66920738-1c80-41cc-9082-67cf9fce2156/0/seminario_checklist_cantieri.pdf
fonte: Ministero del Lavoro
10 marzo 2010
mercoledì 10 marzo 2010
Conto Energia: la nuova edizione della guida del GSE
Conto Energia: la nuova edizione della guida del GSE
Strumento per chi intende realizzare un impianto fotovoltaico e fruire degli incentivi
di Rossella Calabrese
10/03/2010 - Il Gestore per i Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato la quarta edizione della Guida al Conto Energia. La pubblicazione, curata in collaborazione con l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, è uno strumento di consultazione per tutti coloro che intendono realizzare un impianto fotovoltaico e richiedere al GSE i relativi incentivi.
Riporta l’aggiornamento delle tariffe incentivanti ai valori del 2010 (leggi tutto) e tiene conto dell'evoluzione del quadro normativo in seguito alla pubblicazione della Legge Sviluppo 99/2009 e della delibera AEEG ARG/elt 186/2009.
La Legge 99/2009 - ricorda il GSE – introduce numerose misure a favore dello sviluppo del fotovoltaico in Italia, tra cui:
- i Comuni fino a 20mila abitanti possono richiedere, per gli impianti di cui sono proprietari di potenza fino a 200 kW, il servizio di scambio sul posto senza tener conto dell’obbligo di coincidenza fra il punto di immissione e il punto di prelievo;
- il Ministero della Difesa può usufruire di un analogo servizio di scambio sul posto anche per impianti di potenza maggiore di 200 kW.
La modifica più rilevante della delibera dell’Autorità 186/2009 è invece quella che prevede la possibilità, per gli utenti dello scambio sul posto, di richiedere al GSE il rimborso monetario dell’eventuale credito maturato a fine d’anno.
(riproduzione riservata) www.edilportale.com
Strumento per chi intende realizzare un impianto fotovoltaico e fruire degli incentivi
di Rossella Calabrese
10/03/2010 - Il Gestore per i Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato la quarta edizione della Guida al Conto Energia. La pubblicazione, curata in collaborazione con l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, è uno strumento di consultazione per tutti coloro che intendono realizzare un impianto fotovoltaico e richiedere al GSE i relativi incentivi.
Riporta l’aggiornamento delle tariffe incentivanti ai valori del 2010 (leggi tutto) e tiene conto dell'evoluzione del quadro normativo in seguito alla pubblicazione della Legge Sviluppo 99/2009 e della delibera AEEG ARG/elt 186/2009.
La Legge 99/2009 - ricorda il GSE – introduce numerose misure a favore dello sviluppo del fotovoltaico in Italia, tra cui:
- i Comuni fino a 20mila abitanti possono richiedere, per gli impianti di cui sono proprietari di potenza fino a 200 kW, il servizio di scambio sul posto senza tener conto dell’obbligo di coincidenza fra il punto di immissione e il punto di prelievo;
- il Ministero della Difesa può usufruire di un analogo servizio di scambio sul posto anche per impianti di potenza maggiore di 200 kW.
La modifica più rilevante della delibera dell’Autorità 186/2009 è invece quella che prevede la possibilità, per gli utenti dello scambio sul posto, di richiedere al GSE il rimborso monetario dell’eventuale credito maturato a fine d’anno.
(riproduzione riservata) www.edilportale.com
illegittima iscrizione ipotecaria inferiore a 8 mila €
E’ già noto che Gerit Equitalia non può esigere il pagamento delle bollette di Acqualatina. E’ pure utile sapere che, per Gerit Equitalia, è illegittima l’iscrizione ipotecaria fino all’importo di 8.000 euro. (Vale anche per gli agricoltori, che hanno manifestato in piazza a Latina).
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&idnotizia=2345
Si può chiedere il risarcimento del danno.
01.03.10 - Cassazione Sezioni Unite Civili: no all'iscrizione ipotecaria per credito inferiore a 8000 euro
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno sancito l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per un importo inferiore ad ottomila Euro.
La vicenda riguarda un cittadino di Castellammare di Stabia il quale si era visto iscrivere ipoteca da Gest-line (ora Equitalia Polis S.p.a.) per un presunto credito di natura sconosciuta e per una cartella mai notificata ammontante ad appena 916,93 Euro ed aveva proposto opposizione all'esecuzione innanzi al Giudice di Pace di Castellammare di Stabia che l'aveva accolta con sentenza n.3770/2007. Equitalia aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di condanna sostenendo la natura tributaria del credito e comunque la legittimità dell'iscrizione ipotecaria anche per cifra inferiore.
La Corte di Cassazione, nel rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione, ha ribadito la violazione dell'art.77 del DPR n.602/73 ritenendo il limite di ottomila Euro applicabile non solo all'avvio della espropriazione ipotecaria ma anche alla mera iscrizione ipotecaria la quale soggiace allo stesso limite, essendo "un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare". In conseguenza del rigetto del ricorso Equitalia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 2700,00.
La Cassazione ha ricordato che "al pari delle controversie in tema di fermo di beni mobili di cui all'art.86 del DPR n.602/73 anche quelle in tema di iscrizione ipotecaria rientrano nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie soltanto nel caso in cui siano state effettuate per ottenere il pagamento di imposte o tasse", mentre nel caso di specie era stata utilizzata l'espressione "totale tributi/entrate, che per la sua equivocità non è assolutamente in grado di comprovare l'erroneità della pronuncia impugnata" e non emergevano "elementi a favore della natura tributaria del credito".
(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 22 febbraio 2010, n. 4077).
[Dott. Luigi Vingiani]
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&idnotizia=2345
Si può chiedere il risarcimento del danno.
01.03.10 - Cassazione Sezioni Unite Civili: no all'iscrizione ipotecaria per credito inferiore a 8000 euro
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno sancito l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per un importo inferiore ad ottomila Euro.
La vicenda riguarda un cittadino di Castellammare di Stabia il quale si era visto iscrivere ipoteca da Gest-line (ora Equitalia Polis S.p.a.) per un presunto credito di natura sconosciuta e per una cartella mai notificata ammontante ad appena 916,93 Euro ed aveva proposto opposizione all'esecuzione innanzi al Giudice di Pace di Castellammare di Stabia che l'aveva accolta con sentenza n.3770/2007. Equitalia aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di condanna sostenendo la natura tributaria del credito e comunque la legittimità dell'iscrizione ipotecaria anche per cifra inferiore.
La Corte di Cassazione, nel rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione, ha ribadito la violazione dell'art.77 del DPR n.602/73 ritenendo il limite di ottomila Euro applicabile non solo all'avvio della espropriazione ipotecaria ma anche alla mera iscrizione ipotecaria la quale soggiace allo stesso limite, essendo "un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare". In conseguenza del rigetto del ricorso Equitalia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 2700,00.
La Cassazione ha ricordato che "al pari delle controversie in tema di fermo di beni mobili di cui all'art.86 del DPR n.602/73 anche quelle in tema di iscrizione ipotecaria rientrano nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie soltanto nel caso in cui siano state effettuate per ottenere il pagamento di imposte o tasse", mentre nel caso di specie era stata utilizzata l'espressione "totale tributi/entrate, che per la sua equivocità non è assolutamente in grado di comprovare l'erroneità della pronuncia impugnata" e non emergevano "elementi a favore della natura tributaria del credito".
(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 22 febbraio 2010, n. 4077).
[Dott. Luigi Vingiani]
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