lunedì 27 maggio 2024

impianto a biometano e bonifica del sito. Reckitt Benckiser Italia S.p.A., ex stabilimento Mira Lanza, località Mesa, Pontinia –Comunicazione prosieguo del procedimento ambientale

tratto da https://regionelazio.app.box.com/v/VIA-153-2021/file/1542591628480 

Il comune di Pontinia il 21 maggio scrive

Spett.le Reckitt Benckiser Healthcare Italia S.p.A.

reckittbenckiserhealthcareitalia@pec.it

p.c. ARPA Lazio

Sezione provinciale di Latina

sededilatina@arpalazio.legalmailpa.it

Provincia di Latina

Settore Tutela del Territorio e Sviluppo Sostenibile

ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it

Regione Lazio

Area Bonifiche Siti Inquinati

bonificasitiinquinati@regione.lazio.legalmail.it

Regione Lazio

Direzione Regionale Ambiente

Area Autorizzazione Integrata Ambientale

aia@regione.lazio.legalmail.it

Regione Lazio

Direzione Regionale Ambiente

Area Valutazione di Impatto Ambientale

ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it

PANECO IBERICA

panita@legalmail.it

Oggetto: Reckitt Benckiser Italia S.p.A., ex stabilimento Mira Lanza, località Mesa, Pontinia –

Codice Identificativo 12059A0183. Comunicazione ai sensi dell’art.245 comma 2 del D.lgs. 152/06

e s.m.i., prosieguo del procedimento ambientale.

rif. nota Reckitt del 05/04/2024 in atti del Comune di Pontinia prot. 9324/2024 del 08/04/2024.

Premesso che:

 che il procedimento in oggetto è stato avviato ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 152/06

(soggetto non responsabile) che prevede: (comma2) “Fatti salvi gli obblighi del responsabile

della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area

che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla

provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione

secondo la procedura di cui all'articolo 242”, e quindi si applicano le procedure ex art. 242;

 che la DGR Lazio 3/2024 prevede che l’Autorità competente per il procedimento di bonifica

del sito in oggetto sia il Comune di Pontinia, e che quindi qualsiasi decisione riguardante

l’iter procedurale deve essere adottata con atto espresso dal Comune stesso;

 che Arpa Lazio, nelle note:

- prot. 2175.U del 11/01/2024, Oggetto Autorizzazione integrata ambientale – PAN-

ECO R CA - ENERGIAS RENO E S LDA - Provvedimento Autorizzatorio

Unico Regionale. Registro elenco progetti: n. 153/2021 - Convocazione 1° seduta

della conferenza di servizi – Parere di ARPA Lazio;

- prot. 2200.U del 11/01/2024, Oggetto: Supporto tecnico alla Regione Lazio

nell’ambito del procedimento di alutazione di mpatto Ambientale – Provvedimento

Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 per il

progetto di “realizzazione di un impianto per il recupero della frazione organica dei

rifiuti e dei liquami bufalini, con produzione di biometano” in località Mesa in ia

Appia, km 86,150 nel Comune di Pontinia (LT). Proponente: Pan-Eco Iberica –

Energias Renovaveis L.d.a. Registro elenco progetti n. 153/2021 - Relazione tecnica

ai sensi dell’art. 4, c.1, lett. a) del Regolamento 25/11/2021 n. 21 della Regione Lazio

– Istanza di VIA;

osserva che: “... Al riguardo si segnala in via preliminare che sull’area è stato avviato un

procedimento di bonifica. Rispetto a quanto sopra, occorre evidenziare che nei siti oggetto

di bonifica la realizzazione di progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra i quali

può essere annoverato il progetto in atti in quanto relativo ad un impianto per la produ zione

di biometano, è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’art. 242 -ter c. 1 e c. 1-bis

Titolo V Parte quarta del D.Lgs. n. 152/06.Al riguardo si rappresenta che, ai sensi dell’art.

242-ter c. 2, la valutazione del rispetto delle condizioni cui è subordinata la realizzazione

del progetto è effettuata da parte dell’Autorità competente ai sensi del Titolo V Parte quarta

del D.Lgs. n. 152/06, nell’ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli

interventi … “

 che il citato art. 3.5 della DGR Lazio 3/2024 prevede che “Nei 30 giorni successivi alla

comunicazione effettuata tramite presentazione del modulo B, il soggetto obbligato o il non

responsabile che abbia deciso di intervenire presenta al Comune, alla Provincia, alla

Regione e all’ARPA il Piano di caratterizzazione del sito. ell’ambito delle attività di

caratterizzazione, il soggetto procedente, qualora sostenga che le eccedenze riscontrate

durante l’indagine preliminare siano da attribuire a V o V A, è tenuto svolgere

campionamenti, ove tecnicamente possibile, in aree non interessate dall’evento

potenzialmente contaminate poste all’esterno del sedime del sito e non soggette a potenziale

contaminazione. A tal fine, le caratteristiche dei punti di prelievo devono corrispondere, per

quanto possibile, a quelle ubicate nel sito oggetto di procedimento. L’Autorità competenteresponsabile del procedimento amministrativo di bonifica, acquisita la documentazione,

convoca la conferenza di servizi secondo i modi e tempi stabiliti dalla normativa di settore

ai fini dell’autorizzazione del piano”. Quindi, le procedure tecniche ed amministrative volte

all’attribuzione delle eccedenze riscontrate nelle matrici suolo/sottosuolo ed acque

sotterranee a cause naturali o a inquinamento antropico, disciplinate dal paragrafo 10 delle

linee guida, sono da effettuarsi successivamente alla caratterizzazione del sito;

 che le procedure finora condotte da codesta Società, volte ad escludere questa Autorità

competente dall’esame della documentazione inerente il procedimento, sia da considerarsi

non corrette;

Si ribadisce, pertanto, la richiesta di trasmettere, nei termini di legge, alla scrivente Autorità

competente ed agli Enti previsti nella DGR Lazio 3/2024, il Piano della Caratterizzazione del sito in

oggetto, al fine di proseguire nell’iter di bonifica del sito.

In mancanza di tale adempimento, questo Comune dovrà prendere atto della volontà della

Società di non voler provvedere agli adempimenti disposti dal Titolo V Parte quarta del D.Lgs. n.

152/06, e che quindi sussisterebbero i presupposti per la applicazione di quanto previsto:

 dall’art. 250 del D. Lgs. 152/06 ( onifica da parte della Amministrazione) “Qualora i

soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti

disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il

proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui

all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove

questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale

per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati,

individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica”.

 dall’art. 253 del D. Lgs. 152/06 (oneri e privilegi speciali) che recita

- “1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati

qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi degli articoli 250 e 252.

L'onere reale viene iscritto nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell’Agenzia del

territorio a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel

certificato di destinazione urbanistica. (comma così modificato dall'art. 53, comma 2-ter,

della legge n. 120 del 2020);

- 2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio

speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748,

secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio

dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile”.

SE/

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Arch. Cengia Gianluca COMUNE DI PONTINIA










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