tratto da https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/URB-C-0772463-05-08-2022.pdf
In merito al procedimento di acquisizione, per i piani urbanistici attuativi, del parere paesaggistico previsto dall’art. 16 della legge 1150/1942, come disciplinato dall’art. 55, comma 4, delle norme del PTPR, la Scrivente ha diramato a tutti comuni del Lazio la nota prot. 904009 del 08.11.2021 avente ad oggetto “Disposizioni generali sui procedimenti urbanistici e paesaggistici relativi a piani attuativi, piani particolareggiati e programmi urbanistici”. In tale nota è esplicitato che “Tale parere si configura quale preventivo, per cui è necessario che sia acquisito anticipatamente rispetto all’avvio del procedimento urbanistico di approvazione, essendo dunque possibile, solo dopo l’ottenimento di tale parere, inviare il piano ai fini delle procedure urbanistiche previste dalla l.r. 36/1987 o da altre normative relative alla pianificazione di livello attuativo”, per cui “gli atti di pianificazione in questione non ancora trasmessi alla Regione dovranno essere, a cura del comune, inviati alla Regione ed alla competente Soprintendenza […] ai soli fini dell’acquisizione del parere paesaggistico, provvedimento, come detto, propedeutico alla successiva attivazione del procedimento urbanistico di cui agli artt. 1, 1bis e 4 della l.r. 36/1987 o previsto da altre normative relative alla pianificazione attuativa”; dal punto di vista procedimentale è stato inoltre chiarito che tale parere “è quindi reso dalla Regione dopo aver acquisito, ai sensi dell’articolo 17bis della legge 241/1990, il concerto del Ministero sulla rispondenza alle norme di tutela del paesaggio, da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, ossia dalla trasmissione, da parte della Regione, della proposta di parere alla Soprintendenza” e che nelle more dell’acquisizione di tale parere “i termini dei procedimenti urbanistici non decorrono”. Ora, pervengono talvolta alla Scrivente, da parte delle amministrazioni comunali, indizioni e convocazioni in conferenza di servizi, unitamente alla competente Soprintendenza, ai fini del rilascio, in tale sede e con le relative modalità, del predetto parere paesaggistico. Tale procedura non può ritenersi corretta, alla luce di quanto già espresso nella nota sopra citata, specie considerando le modalità di formazione del parere come scolpite dall’art. 55, comma
4, del PTPR, il quale prevede che “I piani attuativi di cui al comma 1 sono inviati dal comune alla Regione ed al Ministero. La Regione, nell’ambito della procedura volta al rilascio del parere paesaggistico sul piano attuativo, acquisisce ai sensi dell’articolo 17 bis della legge 241/1990 il concerto del Ministero sulla rispondenza dello stesso alle norme di tutela del paesaggio, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta”. Di tale disposizione vanno evidenziati gli aspetti di interesse per la questione in esame: la Regione formula una proposta di parere al Ministero, nello specifico alla Soprintendenza competente, e quindi emette il parere paesaggistico sul piano attuativo, secondo le modalità e le tempistiche dell’art. 17bis della legge 241/1990. Proposta regionale e concerto ministeriale si fondono, dunque, nel provvedimento regionale conclusivo, il quale costituisce l’unico atto valevole come parere paesaggistico. Con tutta evidenza, tali profili procedimentali si pongono in antitesi con la possibilità, per l’amministrazione comunale, di ricorrere allo strumento della conferenza di servizi per provocare la formazione di tale parere. Tra i principi generale che regolano lo svolgimento delle conferenze di servizi va infatti rimarcato il necessario rispetto delle competenze delle amministrazioni coinvolte. Ora, come detti il parere paesaggistico come disciplinato dall’art. 55, comma 4, del PTPR si configura quale provvedimento regionale, da formarsi previa acquisizione endoprocedimentale del concerto ministeriale; nella sede della conferenza di servizi, invece, sarebbe il comune, in qualità di autorità procedente, a detenere il potere di concludere il procedimento con un provvedimento finale in cui eserciterebbe la discrezionalità di comporre la sintesi della proposta di parere di regionale e del concerto ministeriale. Ciò, tuttavia, si palesa chiaramente inammissibile, in quanto si opererebbe uno spostamento di competenze inerenti l’adozione del provvedimento conclusivo di parere, dalla regione al comune, effetto sul piano amministrativo che la conferenza di servizi non è mai idonea a produrre. Altresì, non è ammissibile concepire che l’espressione regionale e quella ministeriale restino esternazioni autonome ed indipendenti, in quanto, come detto, al contrario, il parere paesaggistico consiste un unico provvedimento di competenza regionale che assorbe, facendola propria, la manifestazione di giudizio della Soprintendenza. Per non dire, ancora, del rispetto dei termini previsti dall’art. 17bis della legge 241/1990 cui l’art. 55, comma 4, del PTPR rimanda per l’espressione del concerto ministeriale, inconciliabili con quelli del modulo procedimentale della conferenza di servizi. Per quanto sopra, si comunica a tutti i comuni che il parere paesaggistico sui piani urbanistici attuativi previsto dall’art. 16 della legge 1150/1942, come disciplinato dall’art. 55, comma 4, delle norme del PTPR non può essere acquisito in conferenza di servizi, per cui le relative indizioni e convocazioni non saranno ritenute valide. La presente è indirizzata anche al Ministero della Cultura per la dovuta condivisione e per le relative conseguenti indicazioni da fornire alle Soprintendenze territorialmente competenti.
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