mercoledì 31 agosto 2022

sotituito dall'art. 34 bis, il comma 2 ter (abrogato) dell'articolo 34 del DPR 380/2001 che faceva salvi gli ampliamenti fino al 2% delle misure di progetto. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Art. 34-bis. Tolleranze costruttive
(articolo introdotto dall'art. 10, comma 1, lettera p), della legge n. 120 del 2020)

1. Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile.

3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.


 tratto da https://www.brocardi.it/testo-unico-edilizia/parte-i/titolo-iv/capo-ii/art34.html#:~:text=2%2Dter.,per%20cento%20delle%20misure%20progettuali.%5D

2-ter. [Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.](1)

2-ter. (comma abrogato dall'art. 10, comma 1, lettera o), della legge n. 120 del 2020https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#034

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