tratto da https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/URB-C-0772463-05-08-2022.pdf
In merito al procedimento di acquisizione, per i piani urbanistici attuativi, del parere
paesaggistico previsto dall’art. 16 della legge 1150/1942, come disciplinato dall’art. 55, comma 4,
delle norme del PTPR, la Scrivente ha diramato a tutti comuni del Lazio la nota prot. 904009 del
08.11.2021 avente ad oggetto “Disposizioni generali sui procedimenti urbanistici e paesaggistici
relativi a piani attuativi, piani particolareggiati e programmi urbanistici”.
In tale nota è esplicitato che “Tale parere si configura quale preventivo, per cui è necessario che sia
acquisito anticipatamente rispetto all’avvio del procedimento urbanistico di approvazione, essendo dunque
possibile, solo dopo l’ottenimento di tale parere, inviare il piano ai fini delle procedure urbanistiche previste
dalla l.r. 36/1987 o da altre normative relative alla pianificazione di livello attuativo”, per cui “gli atti di
pianificazione in questione non ancora trasmessi alla Regione dovranno essere, a cura del comune, inviati
alla Regione ed alla competente Soprintendenza […] ai soli fini dell’acquisizione del parere paesaggistico,
provvedimento, come detto, propedeutico alla successiva attivazione del procedimento urbanistico di cui agli
artt. 1, 1bis e 4 della l.r. 36/1987 o previsto da altre normative relative alla pianificazione attuativa”; dal
punto di vista procedimentale è stato inoltre chiarito che tale parere “è quindi reso dalla Regione dopo
aver acquisito, ai sensi dell’articolo 17bis della legge 241/1990, il concerto del Ministero sulla rispondenza
alle norme di tutela del paesaggio, da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, ossia dalla trasmissione,
da parte della Regione, della proposta di parere alla Soprintendenza” e che nelle more dell’acquisizione
di tale parere “i termini dei procedimenti urbanistici non decorrono”.
Ora, pervengono talvolta alla Scrivente, da parte delle amministrazioni comunali, indizioni e
convocazioni in conferenza di servizi, unitamente alla competente Soprintendenza, ai fini del rilascio,
in tale sede e con le relative modalità, del predetto parere paesaggistico.
Tale procedura non può ritenersi corretta, alla luce di quanto già espresso nella nota sopra
citata, specie considerando le modalità di formazione del parere come scolpite dall’art. 55, comma
4, del PTPR, il quale prevede che “I piani attuativi di cui al comma 1 sono inviati dal comune alla Regione
ed al Ministero. La Regione, nell’ambito della procedura volta al rilascio del parere paesaggistico sul piano
attuativo, acquisisce ai sensi dell’articolo 17 bis della legge 241/1990 il concerto del Ministero sulla
rispondenza dello stesso alle norme di tutela del paesaggio, che deve essere espresso entro sessanta giorni
dalla richiesta”.
Di tale disposizione vanno evidenziati gli aspetti di interesse per la questione in esame: la
Regione formula una proposta di parere al Ministero, nello specifico alla Soprintendenza
competente, e quindi emette il parere paesaggistico sul piano attuativo, secondo le modalità e le
tempistiche dell’art. 17bis della legge 241/1990. Proposta regionale e concerto ministeriale si
fondono, dunque, nel provvedimento regionale conclusivo, il quale costituisce l’unico atto valevole
come parere paesaggistico.
Con tutta evidenza, tali profili procedimentali si pongono in antitesi con la possibilità, per
l’amministrazione comunale, di ricorrere allo strumento della conferenza di servizi per provocare la
formazione di tale parere.
Tra i principi generale che regolano lo svolgimento delle conferenze di servizi va infatti rimarcato
il necessario rispetto delle competenze delle amministrazioni coinvolte. Ora, come detti il parere
paesaggistico come disciplinato dall’art. 55, comma 4, del PTPR si configura quale provvedimento
regionale, da formarsi previa acquisizione endoprocedimentale del concerto ministeriale; nella sede
della conferenza di servizi, invece, sarebbe il comune, in qualità di autorità procedente, a detenere
il potere di concludere il procedimento con un provvedimento finale in cui eserciterebbe la
discrezionalità di comporre la sintesi della proposta di parere di regionale e del concerto
ministeriale. Ciò, tuttavia, si palesa chiaramente inammissibile, in quanto si opererebbe uno
spostamento di competenze inerenti l’adozione del provvedimento conclusivo di parere, dalla
regione al comune, effetto sul piano amministrativo che la conferenza di servizi non è mai idonea a
produrre.
Altresì, non è ammissibile concepire che l’espressione regionale e quella ministeriale restino
esternazioni autonome ed indipendenti, in quanto, come detto, al contrario, il parere paesaggistico
consiste un unico provvedimento di competenza regionale che assorbe, facendola propria, la
manifestazione di giudizio della Soprintendenza.
Per non dire, ancora, del rispetto dei termini previsti dall’art. 17bis della legge 241/1990 cui l’art.
55, comma 4, del PTPR rimanda per l’espressione del concerto ministeriale, inconciliabili con quelli
del modulo procedimentale della conferenza di servizi.
Per quanto sopra, si comunica a tutti i comuni che il parere paesaggistico sui piani urbanistici
attuativi previsto dall’art. 16 della legge 1150/1942, come disciplinato dall’art. 55, comma 4, delle
norme del PTPR non può essere acquisito in conferenza di servizi, per cui le relative indizioni e
convocazioni non saranno ritenute valide.
La presente è indirizzata anche al Ministero della Cultura per la dovuta condivisione e per le
relative conseguenti indicazioni da fornire alle Soprintendenze territorialmente competenti.