tratto da https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-infissi-occhio-trasmittanza-iniziale-27136
Ciò che non tutti sono pienamente a conoscenza è che l'Allegato A al D.M. 6 agosto 2020:
- per gli interventi sulle strutture opache verticali e/o strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati e contro terra;
- per la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati;
richiede che l'asseverazione tecnica riporti i valori delle trasmittanze delle strutture su cui si interviene nella situazione ante (valore medio anche stimato) e post intervento (valori certificati o calcolati) e la dichiarazione che essi risultano rispettivamente maggiori e minori o uguali ai valori riportati nella tabella 1 dell’allegato E al D.M. 6 agosto 2020.
I valori di trasmittanza massimi consentiti per l’accesso alle detrazioni
Entrando nel dettaglio, per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, il Decreto requisiti tecnici prescrive un valore di trasmittanza funzione della zona climatica:
- Zona A ≤ 2,60 W/m2*K;
- Zona B ≤ 2,60 W/m2*K;
- Zona C ≤ 1,75 W/m2*K;
- Zona D ≤ 1,67 W/m2*K;
- Zona E ≤ 1,30 W/m2*K;
- Zona F ≤ 1,00 W/m2*K.
Ciò significa che per poter far rientrare l'infisso a detrazione è necessario asseverare (e lo prevede anche il modello allegato al Decreto asseverazioni) che il valore iniziale sia superiore ad uno dei suddetti nella situazione ante-intervento e inferiore nella situazione post.
E non bisogna farsi "ingolosire" da un semplicistico "l'infisso vecchio lo porto a discarica e non se ne accorge nessuno", perché l'unità immobiliare ha già un APE pre-esistente che attesta il valore di trasmittanza di quell'infisso oppure potrebbe esserci già una detrazione pre-esistente che ne ha asseverato il valore. Occorre sempre fare molta attenzione a ciò che si assevera e alle conseguenti responsabilità.
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