dalla pagina ufficiale della regione Lazio http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsDettaglio&id=5876
20/11/2020 -
“Si tratta di un provvedimento che va a completare quello emanato la scorsa settimana sulla chiusura delle grandi strutture di vendita nei weekend e nei giorni festivi - spiega la Regione Lazio- Nello specifico la nuova ordinanza prevede l'apertura di alcune attività commerciali all’ingrosso, debitamente indicate. Restano aperti anche autosaloni e aziende florovivaistiche. Nessuna attività commerciale al dettaglio o all'ingrosso, compresi i supermercati, potrà’ nei giorni feriali, prefestivi e festivi proseguire la vendita oltre le ore 21.00, così da consentire al personale , dopo la riduzione degli orari dei mezzi pubblici, il rientro a casa entro le 22. Sono escluse le farmacie in quanto servizio pubblico. Bar e ristoranti in quanto pubblici esercizi potranno effettuare attività di vendita con asporto fino alle 22 come previsto dal Dpcm nazionale”.
“Dobbiamo ricordare ancora una volta - continua la nota - che lo scopo di questi atti è quello di limitare occasioni di assembramento, nei posti maggiormente frequentati proprio nei fine settimana senza però danneggiare la fondamentale attività commerciale. Un ringraziamento va a tutti i cittadini per gli sforzi che stanno compiendo e per l'aiuto che ci stanno offrendo, in modo assai responsabile e spesso compiendo autentici sacrifici, per combattere la pandemia. Nel Lazio la situazione è ancora sotto controllo, ma l'attenzione di noi tutti deve restare altissima. Perché questo virus è subdolo e possiamo sconfiggerlo solo restando uniti e utilizzando lo strumento quotidiano e indispensabile della prevenzione”.
Nello specifico il nuovo atto firmato dal Presidente Zingaretti ordina e prevede che:
1. Nei giorni festivi e prefestivi, restano aperte le attività commerciali all’ingrosso di cui alla lettera b) comma 1 art. 15 della Legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019, purchè la vendita sia effettuata, esclusivamente, nei confronti dei titolari di partita I.V.A., con accesso diretto alle strutture consentito esclusivamente ai medesimi soggetti. Restano, altresì, aperte le attività commerciali degli autosaloni e delle aziende florovivaistiche.
2. Nessuna attività commerciale al dettaglio e all’ingrosso può nei giorni feriali, festivi e prefestivi, proseguire la vendita al pubblico con accesso ai locali oltre le ore 21,00.
3. Tutte le attività commerciali consentite sono comunque tenute a garantire: a. sorveglianza per verificare il rispetto delle distanze interpersonali e il divieto di assembramento; b. modalità di contingentamento/scaglionamento degli ingressi, allo scopo di assicurare i limiti numerici di presenza di clienti e addetti; c. le misure di sicurezza e prevenzione individuate nell’allegato 9 del DPCM del 3 novembre 2020 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”.
4. Si rinvia per quanto riguarda le sanzioni alla legge nazionale.
Le disposizioni producono effetto dalla data di pubblicazione e sono efficaci fino al 30 novembre 2020. L’ ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale.
FAQ relativa all'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 000068/2020
1. I bar e i ristoranti possono continuare le loro attività dopo le ore 21?
Si.
Poiché in riferimento al comma due dell';articolo uno è esclusa dalle attività commerciali al dettaglio e all'ingrosso la vendita ricompresa nel capo sesto “somministrazione di alimenti e bevande” di cui alla Legge regionale numero 22 del 7 novembre 2019. Pertanto tale attività continua ad essere regolata dal Dpcm del 3 novembre 2020 articolo uno comma 9 lettera GG), con facoltà di apertura dalle ore 5 alle ore 18, potendo proseguire l'attività dopo tale orario, e fino alle ore 22, solo in modalità di asporto. Resta sempre consentita la somministrazione al domicilio (delivery);
2. Le farmacie rimangono aperte dopo le 21:00?
SI.
Poiché in riferimento al comma due dell'articolo uno non sono ricomprese tra le attività commerciali le farmacie, in quanto le stesse sono definite dalla legge e da ampia giurisprudenza quale servizio pubblico “….le farmacie - siano esse assegnate ai privati o di titolarità comunale - diventano quindi uno strumento di cui il servizio sanitario nazionale si avvale per l'esercizio di un servizio pubblico assegnatogli direttamente dal legislatore..."
QUI per consultare l'ordinanza
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