tratto dall'articolo https://biblus.acca.it/download/decreto-ministero-dellinterno-de-14-gennaio-2020-fondi-per-i-comuni/?preview=true
domenica 29 novembre 2020
Amianto: ecco il bando per la bonifica degli edifici pubblici 26 Novembre 2020/di Giuseppe De Luca
tratto dall'articolo https://biblus.acca.it/amianto-ecco-il-bando-per-la-bonifica-degli-edifici-pubblici/ In Gazzetta Ufficiale il bando di finanziamento per la progettazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto
PTPR Lazio La Corte Costituzionale chiarisce che un piano territoriale paesistico deve essere sempre redatto in collaborazione tra Regione e MiBACT
tratto dall'articolo https://biblus.acca.it/piano-territoriale-paesistico-il-mibact-deve-essere-sempre-consultato-dalle-regioni/?utm_source=12784geo&utm_medium=NEWS_piano-territoriale-paesistico-il-mibact-deve-essere-sempre-consultato-dalle-regioni&utm_campaign=mail-biblus-net
"La Corte Costituzionale con la sentenza n. 240/2020 ha chiarito che l’approvazione di un piano territoriale paesistico regionale, senza una pianificazione congiunta con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT), viola il principio di leale collaborazione tra Istituzioni.
Il caso
La questione nasce dall’approvazione del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) della Regione Lazio (approvato con delibera n. 5/2019).
Il Ministero ricorre davanti la Consulta/Corte Costituzionale contro tale provvedimento/piano regionale.
I motivi del ricorso sarebbero da ricercare nell’approvazione unilaterale della Regione del Piano territoriale paesistico, il quale sarebbe, secondo il Ministero, “improntato a un generale abbassamento del livello della tutela dei valori paesaggistici” che si evincerebbe dal confronto tra il piano concordato nel 2015 ed il testo finale del PTPR approvato con la deliberazione n. 5/2019.
Ciò sarebbe in contrasto con gli impegni assunti dalla Regione nei confronti del MiBACT e violerebbe il Codice dei Beni culturali (dlgs n. 42/2004) per quanto riguarda la suddivisione delle competenze di Regione/Ministero."
venerdì 27 novembre 2020
L’idoneità dei materiali isolanti per l’accesso al Superbonus Redazione QualEnergia.it L’idoneità dei materiali isolanti ai fini del riconoscimento del superbonus 110% si basa sulla norma UNI EN ISO 6946 e deve essere certificata da laboratori accreditati, precisa ENEA.
tratto da https://www.qualenergia.it/pro/articoli/idoneita-materiali-isolanti-e-accesso-a-superbonus/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost Per accedere alla detrazione fiscale del 110% tramite interventi di coibentazione su almeno il 25% della superficie disperdente dell’involucro è necessario che i materiali isolanti utilizzati siano certificati con l’indicazione della loro conducibilità termica precisa, e non basterà la semplice indicazione della conducibilità termica equivalente, ha precisato ENEA nel corso di un recente webinar. Il […]
domenica 22 novembre 2020
Superbonus 110% e Asseverazione requisiti: da Enea controlli a tappeto sui lavori edilizi avviati prima dell'1 luglio 2020
tratto dall'articolo https://www.lavoripubblici.it/news/2020/11/PROFESSIONE/24626/Superbonus-110-e-Asseverazione-requisiti-da-Enea-controlli-a-tappeto-sui-lavori-edilizi-avviati-prima-dell-1-luglio-2020/2
Superbonus 110% e asseverazione tecnica: i controlli dell'Enea
Entrando nel dettaglio, le verifiche dell'Enea serviranno per controllare:
- che il beneficiario rientri tra quelli previsti dal comma 9 dell’art. 119 del decreto rilancio e che siano rispettate le condizioni di cui al comma 10 del medesimo articolo;
- per tutti gli interventi oggetto dell’asseverazione, che i dati tecnici dichiarati nella scheda di cui all’allegato D del decreto requisiti ecobonus garantiscano:
- la rispondenza degli interventi ai requisiti previsti;
- che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili ai sensi dell’art. 119 del decreto rilancio;
- che, per gli eventuali ulteriori interventi di cui all’art. 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera a) e b) , siano rispettate le condizioni di cui al comma 2 dell’art. 119 del decreto rilancio (per gli interventi "trainati" che in questo caso non ci sono);
- della congruità degli stessi interventi al rispetto dei costi specifici di cui all’art. 3, comma 2 del decreto requisiti ecobonus;
- che l’asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal tecnico abilitato;
- che nell’asseverazione sia presente il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- che sia fornita la dichiarazione del tecnico abilitato, con la quale lo stesso dichiara di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini di eventuali contestazioni;
- che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza di assicurazione è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro;
- che, per la polizza di assicurazione, siano riportati la società assicuratrice, il numero della polizza, l’importo complessivo assicurato, la disponibilità residua della copertura assicurativa, che deve essere maggiore o uguale all’importo dell’intervento asseverato.
Superbonus 110% e controlli Enea: su quali asseverazioni
Il Decreto Asseverazioni tecniche ha previsto che l'Enea effettuerà un controllo "a tappeto" sulle asseverazioni tecniche relative a lavori edilizi avviati prima dell'1 luglio 2020. Per tutti lavori avviati dopo questa data, Enea effettuerà un controllo a campione di natura "documentale" su un minimo del 5% delle asseverazioni annualmente depositate. Sul 10% delle istanze sottoposte a controllo documentale, Enea effettuerà poi un ulteriore controllo in situ.
Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
Superbonus 110%: le nuove FAQ del direttore dell'Agenzia delle Entrate sulle questioni intepretative
tratto dall'articolo https://www.lavoripubblici.it/news/2020/11/FINANZA-E-FISCO/24645/Superbonus-110-quadro-normativo-novit-e-nuove-FAQ-dal-direttore-dell-Agenzia-delle-Entrate/2
Superbonus 110%: le nuove FAQ del direttore dell'Agenzia delle Entrate sulle questioni intepretative
D. Si chiede se il Superbonus non si possa estendere in via interpretativa ai detentori di tutte le unità immobiliari di edificio bifamiliare o plurifamiliare, laddove tale detenzione esclusiva non può dar luogo alla costituzione del condominio richiesto dal dato strettamente testuale del comma 9 dell’articolo 119.
R. Il riferimento normativo al “condominio” (articolo 119, comma 9, lettera a, del decreto- legge n. 34 del 2020) comporta che il Superbonus spetti per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e che, invece, siano esclusi quelli realizzati su edifici composti da più unità immobiliari di un unico proprietario o di comproprietari.
La scelta del Legislatore di richiamare espressamente, tra i beneficiari del Superbonus, i “condomìni” non ha consentito di estendere a tale agevolazione la prassi consolidata, finora adottata in materia di Ecobonus, di Sismabonus, nonché di detrazioni spettanti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, laddove è stato sostenuto che, per parti comuni, devono intendersi “in senso oggettivo” quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di una pluralità di proprietari e, dunque, dalla costituzione di un condominio nell’edificio (risoluzione n. 167 del 12 luglio 2007; circolare n. 121 dell’11 maggio 1998, paragrafo 2.6). Le agevolazioni sopra citate, infatti, spettano anche all’unico proprietario (o ai comproprietari) dell’intero edificio per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni.
Si ricorda che il “condominio” costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, ecc.), e una comproprietà sui beni comuni dell’immobile. Si tratta di una comunione forzosa, non soggetta a scioglimento, in cui il condomino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al sostenimento delle spese per la loro conservazione ed è comunque tenuto a parteciparvi in proporzione ai millesimi di proprietà.
È pacifico che la nascita del condominio si determini automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscono su un suolo comune ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento, come chiarito dalla prassi in materia.
Ai fini della costituzione del condominio risulta irrilevante la mera detenzione degli immobili costituenti un edificio, essendo, invece, necessario avere riguardo alla proprietà degli stessi.
Ciò comporta in sostanza che:
- se l’unico proprietario di tutte le unità immobiliari di un edificio concede in locazione o in comodato tutte o alcune delle predette unità immobiliari a più soggetti (detentori), non si costituisce un condominio e di conseguenza non è possibile fruire del Superbonus;
- se le unità immobiliari di un edificio appartenenti a diversi proprietari sono concesse in locazione o in comodato ad un unico soggetto (detentore), restando ferma la costituzione del condominio, è possibile fruire del Superbonus.
Si evidenzia infine che le stime di copertura della misura hanno tenuto conto di questa lettura della norma, motivo per cui l’Agenzia ha interpretato nel senso sopra esposto il comma 9 del citato articolo 119 del decreto Rilancio.
D. Come vanno considerate le non conformità urbanistiche dell’immobile, per le quali occorrerebbe introdurre un meccanismo di sanatoria immediata per le parziali difformità non generate dalla volontà del proprietario.
R. La questione non è di competenza dell’Agenzia delle entrate, poiché attiene esclusivamente alla normativa edilizia.
Si rammenta, al riguardo, che l’articolo 49 del T.U. dell’edilizia (DPR n. 380 del 2001) prevede che:
«1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.
È fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla segnalazione certificata di cui all'articolo 24, ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente.
Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune.
In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa».
Inoltre, al fine di semplificare l’accesso al Superbonus, con il decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, è stato inserito, nell’articolo 119, il comma 13-ter, che, al riguardo, prevede che al «fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi».
D. Si chiede se il beneficio sull’acquisto dell’unità immobiliare spetti, per gli acconti pagati nella finestra temporale agevolata, anche quando i lavori si trascinano oltre il termine ultimo della finestra medesima (attualmente il 31 dicembre 2021, sia ai fini del Sismabonus che ai fini del Superbonus).
R. L’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2016, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, stabilisce che, qualora gli interventi di riduzione del rischio sismico degli edifici di cui al comma 1-quater del medesimo articolo 16 siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, la detrazione spetta all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare. La norma attualmente si applica alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021.
Ai sensi dell’articolo 119, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio), la detrazione è elevata al 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del Superbonus per l’acquisto di case antisismiche, è necessario che i requisiti sussistano nel periodo di vigenza della norma. Conseguentemente, fermo restando il principio di cassa, è necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021.
Gli acquirenti delle case cd. “antisismiche” potranno, altresì, fruire della prevista detrazione per gli acconti pagati dal 1° luglio 2020, in quanto l’agevolazione a tale data è vigente, a condizione tuttavia che il preliminare di acquisto sia registrato e che il rogito sia stipulato entro il 31 dicembre 2021.
D. L’Agenzia delle entrate ha stabilito la retroattività delle disposizioni relative alla cessione o sconto in fattura dal 1° gennaio 2020 per gli interventi diversi da quelli che beneficiano del Superbonus. Sarebbero invece opportune regole uniformi sull’intero ventaglio di interventi.
R. La retroattività delle disposizioni relative alla cessione o sconto in fattura dal 1° gennaio 2020 per gli interventi diversi da quelli che beneficiano del Superbonus non è stata stabilita dall’Agenzia delle entrate ma dal Legislatore, che, con l’articolo 121, comma 1, del decreto Rilancio, ha previsto la possibilità di optare, in luogo delle detrazioni spettanti, alternativamente del c.d. sconto in fattura o della cessione del credito, con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, per gli interventi elencati nel comma 2 del medesimo articolo 121. Si tratta, in particolare, delle detrazioni spettanti per le spese per gli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR (sono gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché i precedenti interventi e quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici);
- efficienza energetica indicati nell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, quali, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici e quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico (Ecobonus), nonché gli interventi di efficienza energetica che danno diritto al Superbonus;
- adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16 del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013 (Sismabonus), compresi quelli che danno diritto al Superbonus; l’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche” (comma 1-septies);
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il cd. bonus facciate, introdotto dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
- installazione di impianti fotovoltaici indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del TUIR, compresi quelli che danno diritto al Superbonus;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013, compresi quelli che danno diritto al Superbonus.
D. Con riferimento all’applicazione del criterio di cassa o di competenza, occorre chiarire se, in caso sconto in fattura o cessione del credito, si possa fare riferimento - in luogo della data dell’effettivo pagamento - alla data di emissione della fattura da parte del fornitore, anche nel caso in cui sia emessa fattura in forma anticipata.
R. La disposizione che disciplina il Superbonus fa rinvio alle “spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021”.
Con la circolare n. 24/E del 2020 è stato già chiarito che, in applicazione dei principi generali, ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese stesse occorre fare riferimento:
- per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono; ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020 e 2021, consentirà la fruizione del Superbonus solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021;
- per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti; si ritengono assimilabili a tali soggetti, altresì, le imprese minori di cui all'articolo 66 del TUIR che, come chiarito con la circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, sono sottoposte ad un regime "improntato alla cassa"; lo stesso Legislatore, infatti, ha richiamato per alcune componenti di reddito - che mal si conciliano con il criterio di cassa - la specifica disciplina prevista dal TUIR, rendendo di fatto operante per tali componenti il criterio di competenza; ciò, in particolare, avviene per la deduzione delle quote di ammortamento che rappresentano la tecnica contabile mediante la quale le spese qui in esame concorrono alla formazione del risultato di periodo.
Nel medesimo documento di prassi si è, inoltre, precisato che, per le spese sostenute da soggetti diversi dalle imprese individuali, dalle società e dagli enti commerciali relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini dell’imputazione al periodo d'imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.
Allo stato attuale e in assenza di modifiche normative, non emergono elementi che possano determinare una diversa linea interpretativa.
D. Cosa concretamente si intenda per il “concorso in violazione” di cui all’articolo 121, comma 6, del decreto rilancio, il cui testo apre la strada a pericolose interpretazioni.
R. Gli aspetti relativi alle sanzioni e alle responsabilità sono stati chiariti sia dalla circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 sia nella risposta all’interrogazione n. 5-04585 del 10 settembre 2020 presentata alla Camera dei Deputati.
In particolare, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, si provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del beneficiario della detrazione stessa (articolo 121, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020), maggiorata degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973) e della sanzione per omesso o tardivo versamento (articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997).
Nel caso di concorso nella violazione (articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997) il fornitore che ha applicato lo sconto e il cessionario del credito rispondono solidalmente (con il beneficiario della detrazione):
- della sanzione (ai sensi del citato articolo 9, comma 1);
- della detrazione illegittimamente operata e dei relativi interessi (articolo 121, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020).
Come precisato nella risposta all’interrogazione n. 5-04585, “i destinatari degli esiti del controllo sono, quindi, i beneficiari della detrazione (i soggetti che sostengono le spese agevolate), ovvero anche i fornitori in solido nel caso di concorso nella violazione”.
Al di fuori dell’ipotesi di “concorso”, i fornitori e cessionari “rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto” (così il provvedimento di attuazione dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, punto 7).
Per la configurabilità del concorso di persone valgono i criteri generali in materia sanzionatoria, per cui è richiesto l’accertamento del “contributo” di ciascun concorrente alla realizzazione della violazione, cioè la concreta capacità di favorire la violazione stessa (si veda, al riguardo, la circolare ministeriale n. 180/E del 10 luglio 1998).
Di seguito un esempio a maggior chiarimento.
Se la spesa sostenuta è pari a 40.000 euro, la detrazione è pari a 44.000 euro (110 per cento di 40.000).
Il fornitore effettua uno sconto di 40.000 euro, in quanto lo sconto non può essere superiore al corrispettivo dovuto (in sostanza, il beneficiario non pagherà nulla), maturando un credito d’imposta pari a 44.000 euro.
Nel caso in cui sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta:
- l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni, nei confronti dei beneficiari della detrazione; nel caso in esame il recupero riguarderà l’importo di 44.000 euro, oltre a sanzioni e interessi;
- il fornitore o il cessionario che acquisisce il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta (nel nostro esempio 44.000 euro) (cfr. circolare n. 24/E, par. 9).
Il fornitore o il cessionario risponderà solo in due casi:
- se l’Ufficio accerta il concorso nella violazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997;
- per l’eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto (ad esempio, il fornitore compensa 50.000 euro anziché 44.000 euro). Tale seconda ipotesi, in realtà, non riguarda tanto la fruizione del Superbonus quanto il corretto utilizzo di crediti d’imposta in compensazione.
D. Si chiede se, non rinvenendosi norme che lo escludano, possa essere riconosciuto il Superbonus per l’installazione del cappotto termico interno, con particolare riferimento agli edifici sui quali insistono vincoli storico-artistici o paesaggistici, data anche l’impossibilità di interventi di isolamento sul loro involucro che possano portare al miglioramento di almeno due classi energetiche.
R. L’articolo 119, comma 2, del decreto Rilancio prevede che, qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110 per cento si applichi in ogni caso a tutti gli interventi trainati, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta in quanto l’edificio o l’unità immobiliare è già nella penultima classe. Pertanto, come chiarito nella circolare n. 24/E del 2020, se l’edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all’Ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico.
Nell’ambito dei predetti interventi si ritiene che, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma agevolativa, possa rientrare anche “l’installazione del cappotto termico interno”.
D. Si chiede se l’obbligo di stipula della polizza assicurativa è da intendersi in termini di adeguamento ai massimali della polizza RC professionale “generica” oppure è necessario stipulare una polizza ad hoc; in ogni caso, se l’obbligo possa ritenersi assolto laddove la polizza già in essere contenga i requisiti necessari.
R. L’articolo 119, comma 14, del decreto Rilancio prevede che, ai fini del rilascio delle predette attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati siano tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
Ai fini fiscali la norma richiede la sussistenza di una copertura assicurativa nei termini sopra indicati. Nessuna previsione è stabilita in relazione alle modalità contrattuali della polizza stessa che, pertanto, segue la prassi di mercato, in conformità alla normativa regolamentare di settore.
L’articolo 119, comma 11, prevede che il visto di conformità sia rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I CAF e i professionisti abilitati sono, pertanto, tenuti a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile con un massimale non inferiore a 3.000.000 di euro. Detti soggetti sono tenuti a stipulare una specifica polizza assicurativa con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità rilasciati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 6 e 22 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. La polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni causati nel fornire assistenza fiscale deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore, non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto. Coloro che sono già in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali possono anche utilizzare tale polizza inserendo un’autonoma copertura assicurativa che preveda un massimale dedicato esclusivamente all'assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello stabilito dalla norma. Per quanto riguarda l’adeguatezza della polizza, dovendo essere commisurata al numero dei contribuenti assistiti nonché al numero dei visti di conformità rilasciati, la stessa attiene all’aspetto contrattualistico tra le parti.
D. Si chiede se l’ammontare complessivo delle spese di cui al comma 1, lett. a), dell’articolo 119, riferito alle singole unità immobiliari, possa intendersi riferito alla singola camera o ufficio nel caso di strutture di proprietà delle ONLUS, considerata la diversa destinazione d’uso dei relativi immobili rispetto agli edifici residenziali.
R. Nel comma 9 dell’articolo 119 del decreto Rilancio viene stabilito che il Superbonus si applica, tra l’altro, agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 3838, nonché dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Per espressa previsione normativa contenuta nell’articolo 119, comma 9, lettera e, del decreto Rilancio, per le associazioni e società sportive dilettantistiche il Superbonus è, dunque, limitato ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Per le ONLUS, le APS e le OdV di cui al citato comma 9, lett. d-bis, dell'articolo 119, invece, non essendo prevista alcuna limitazione espressa, si ritiene che il beneficio spetti per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle singole unità immobiliari.
Per tali soggetti (le ONLUS, le APS e le OdV) non opera la limitazione, indicata nella citata circolare n. 24/E del 2020 per le persone fisiche, in ordine all’applicazione del Superbonus agli interventi realizzati sugli immobili “residenziali”, atteso che tale limitazione è funzionale solo ad escludere per le persone fisiche la possibilità di applicare il Superbonus agli immobili destinati all’esercizio dell’attività di impresa o professionale, come espressamente previsto dall’articolo 119, comma 9, lettera b, per le sole persone fisiche.
Non opera neanche la limitazione contenuta nel comma 10 del medesimo articolo 119 in merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
Per quanto riguarda, inoltre, l’individuazione dei limiti di spesa, la stessa va effettuata anche per tali soggetti, al pari di ogni altro destinatario dell'agevolazione, applicando le regole contenute nel medesimo articolo 119, ovvero, tenendo conto della natura degli immobili (edificio in condominio, ecc.) e del tipo di intervento da realizzare (isolamento termico, sostituzioni impianto di riscaldamento, ecc.). In sostanza, se i richiamati soggetti sostengono spese per:
- interventi “trainanti”, realizzati su un edificio in condominio o su edifici unifamiliari, il limite di spesa andrà calcolato in base a quanto stabilito al comma 1 del citato articolo 119;
- interventi “trainati”, il limite andrà calcolato ai sensi del comma 2 o dei commi 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119.
D. Si chiede se si possa dare sistematicità alle prassi applicative attraverso una sorta di “testo unico delle interpretazioni”, elaborando formulari ogni qual volta possibile.
R. Tenuto conto della complessità delle disposizioni recate dall’articolo 119 del decreto- legge n. 34 del 2020, sul sito dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it) è stata inserita un’apposita area tematica dedicata al Superbonus, nell’ambito della quale sono disponibili i link per l’accesso:
- ai provvedimenti direttoriali dell’8 agosto 2020 e del 12 ottobre 2020, recanti le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- alla circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, recante i primi chiarimenti interpretativi;
- alla risoluzione n. 60/E del 28 settembre 2020, in materia di interventi sulle parti comuni di edifici condominiali e sulle singole unità immobiliari e correlati limiti di spesa;
- alla guida operativa;
- alle FAQ;
- alle risposte alle istanze di interpello in materia di Superbonus;
- ad altri siti internet di interesse (Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ENEA).
D. Si chiede se si possa diffondere a cura dell’Agenzia delle entrate una circolare annuale interamente dedicata ai chiarimenti sulle detrazioni in materia edilizia.
R. Al riguardo, premesso che l’Agenzia è tenuta a fornire tempestivamente chiarimenti sulle norme fiscali di nuova emanazione, si fa presente che l’Agenzia, sia per il “bonus facciate” sia per il Superbonus, ha prontamente fornito le prime indicazioni con le circolari n. 2/E e n. 24/E del 2020. Inoltre, la circolare annuale che l’Agenzia pubblica in occasione della campagna dichiarativa delle persone fisiche costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria. L’obiettivo di tale circolare è quello di offrire, in ossequio ai principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell’ottica del potenziamento della tax compliance, a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale. La circolare costituisce, al contempo, per tutti gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di controllo delle dichiarazioni. La circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce nuovi chiarimenti, non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.
Con particolare riferimento alle detrazioni per gli oneri pluriennali (come le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), si evidenzia che vi sono appositi paragrafi, nei quali sono riportati, in maniera sistematica, i principali chiarimenti interpretativi, con le indicazioni degli adempimenti da porre in essere e dei documenti da conservare.
venerdì 20 novembre 2020
COVID: CHIUSE ATTIVITÀ COMMERCIALI E SUPERMERCATI ALLE ORE 21. Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato una nuova ordinanza contenente ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.
dalla pagina ufficiale della regione Lazio http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsDettaglio&id=5876
20/11/2020 -
“Si tratta di un provvedimento che va a completare quello emanato la scorsa settimana sulla chiusura delle grandi strutture di vendita nei weekend e nei giorni festivi - spiega la Regione Lazio- Nello specifico la nuova ordinanza prevede l'apertura di alcune attività commerciali all’ingrosso, debitamente indicate. Restano aperti anche autosaloni e aziende florovivaistiche. Nessuna attività commerciale al dettaglio o all'ingrosso, compresi i supermercati, potrà’ nei giorni feriali, prefestivi e festivi proseguire la vendita oltre le ore 21.00, così da consentire al personale , dopo la riduzione degli orari dei mezzi pubblici, il rientro a casa entro le 22. Sono escluse le farmacie in quanto servizio pubblico. Bar e ristoranti in quanto pubblici esercizi potranno effettuare attività di vendita con asporto fino alle 22 come previsto dal Dpcm nazionale”.
“Dobbiamo ricordare ancora una volta - continua la nota - che lo scopo di questi atti è quello di limitare occasioni di assembramento, nei posti maggiormente frequentati proprio nei fine settimana senza però danneggiare la fondamentale attività commerciale. Un ringraziamento va a tutti i cittadini per gli sforzi che stanno compiendo e per l'aiuto che ci stanno offrendo, in modo assai responsabile e spesso compiendo autentici sacrifici, per combattere la pandemia. Nel Lazio la situazione è ancora sotto controllo, ma l'attenzione di noi tutti deve restare altissima. Perché questo virus è subdolo e possiamo sconfiggerlo solo restando uniti e utilizzando lo strumento quotidiano e indispensabile della prevenzione”.
Nello specifico il nuovo atto firmato dal Presidente Zingaretti ordina e prevede che:
1. Nei giorni festivi e prefestivi, restano aperte le attività commerciali all’ingrosso di cui alla lettera b) comma 1 art. 15 della Legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019, purchè la vendita sia effettuata, esclusivamente, nei confronti dei titolari di partita I.V.A., con accesso diretto alle strutture consentito esclusivamente ai medesimi soggetti. Restano, altresì, aperte le attività commerciali degli autosaloni e delle aziende florovivaistiche.
2. Nessuna attività commerciale al dettaglio e all’ingrosso può nei giorni feriali, festivi e prefestivi, proseguire la vendita al pubblico con accesso ai locali oltre le ore 21,00.
3. Tutte le attività commerciali consentite sono comunque tenute a garantire: a. sorveglianza per verificare il rispetto delle distanze interpersonali e il divieto di assembramento; b. modalità di contingentamento/scaglionamento degli ingressi, allo scopo di assicurare i limiti numerici di presenza di clienti e addetti; c. le misure di sicurezza e prevenzione individuate nell’allegato 9 del DPCM del 3 novembre 2020 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”.
4. Si rinvia per quanto riguarda le sanzioni alla legge nazionale.
Le disposizioni producono effetto dalla data di pubblicazione e sono efficaci fino al 30 novembre 2020. L’ ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale.
FAQ relativa all'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 000068/2020
1. I bar e i ristoranti possono continuare le loro attività dopo le ore 21?
Si.
Poiché in riferimento al comma due dell';articolo uno è esclusa dalle attività commerciali al dettaglio e all'ingrosso la vendita ricompresa nel capo sesto “somministrazione di alimenti e bevande” di cui alla Legge regionale numero 22 del 7 novembre 2019. Pertanto tale attività continua ad essere regolata dal Dpcm del 3 novembre 2020 articolo uno comma 9 lettera GG), con facoltà di apertura dalle ore 5 alle ore 18, potendo proseguire l'attività dopo tale orario, e fino alle ore 22, solo in modalità di asporto. Resta sempre consentita la somministrazione al domicilio (delivery);
2. Le farmacie rimangono aperte dopo le 21:00?
SI.
Poiché in riferimento al comma due dell'articolo uno non sono ricomprese tra le attività commerciali le farmacie, in quanto le stesse sono definite dalla legge e da ampia giurisprudenza quale servizio pubblico “….le farmacie - siano esse assegnate ai privati o di titolarità comunale - diventano quindi uno strumento di cui il servizio sanitario nazionale si avvale per l'esercizio di un servizio pubblico assegnatogli direttamente dal legislatore..."
QUI per consultare l'ordinanza
martedì 17 novembre 2020
la corte costituzionale annulla la variante al PTPR della regione Lazio. LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara che non spettava alla Regione Lazio e, per essa, al Consiglio regionale approvare la deliberazione 2 agosto 2019, n. 5 (Piano territoriale paesistico regionale - PTPR), e annulla, per l'effetto, la suddetta deliberazione e la nota della Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica della Regione Lazio del 20 febbraio 2020, prot. 0153503.
tratto da https://www.eius.it/giurisprudenza/2020/621
Corte costituzionale
Sentenza 17 novembre 2020, n. 240
Presidente: Morelli - Redattore: de Pretis
[...] nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della deliberazione del Consiglio regionale della Regione Lazio 2 agosto 2019, n. 5, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 10-20 aprile 2020, depositato in cancelleria il 17 aprile 2020, iscritto al n. 2 del registro conflitti tra enti 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2020.
Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
udito nell'udienza pubblica del 21 ottobre 2020 il Giudice relatore Daria de Pretis;
uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lazio;
deliberato nella camera di consiglio del 22 ottobre 2020.
RITENUTO IN FATTO
sabato 14 novembre 2020
La novità Pua, LBC spiega i criteri seguiti per la redazione del piano Latina - Conciliare natura e economia è possibile: il nuovo Pua di Latina lavora in questo senso
tratto dall'articolo https://www.latinaoggi.eu/news/politica/118959/pua-lbc-spiega-i-criteri-seguiti-per-la-redazione-del-piano
venerdì 13 novembre 2020
CORONAVIRUS; ZINGARETTI: IN NUOVA ORDINANZA SPIRITO E STRATEGIA DI PREVENZIONE PER COMBATTERE VIRUS
COMUNICATO STAMPA
CORONAVIRUS; ZINGARETTI: IN NUOVA ORDINANZA SPIRITO E STRATEGIA DI PREVENZIONE PER COMBATTERE VIRUS
“Ho appena firmato una nuova ordinanza che ha come obiettivo quello di limitare occasioni di assembramento, nei giorni festivi e prefestivi, all’interno delle grandi strutture di vendita e delle grandi superfici commerciali, frequentati soprattutto durante il week end. So bene che si tratta di nuove restrizioni e sacrifici ma sono fatti per combattere il virus e bloccare la curva del contagio. Questa ordinanza è frutto di una strategia e di uno spirito di prevenzione, figli di una situazione epidemiologica e sanitaria come ci confermano quotidianamente i dati che nella nostra regione è ancora sotto controllo ma rimane comunque grave e va fermata, Quello che non dobbiamo assolutamente permettere, però, è che il virus prenda il sopravvento. Non scordiamo che stiamo convivendo con un nemico tanto invisibile quanto aggressivo, per questo utilizzare la prevenzione come prima arma per combatterlo ci rende certamente più consapevoli e più forti”.
Con queste parole il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti annuncia la firma di una nuova ordinanza regionale.
Il testo del provvedimento, nello specifico, ordina e prevede che:
1. Nei giorni festivi e prefestivi sono chiuse le grandi strutture di vendita, di cui all'art.15 comma 1, lettera I della legge regionale 6 novembre 2019 n.22 (Testo Unico del Commercio) indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, le farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole;
2. Nei giorni festivi, su aree pubbliche o private, sono chiuse le attività di commercio al dettaglio nell’ambito dei mercati di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con la sola eccezione delle attività dirette alla vendita di generi alimentari; sono altresì chiusi i mercatini degli hobbisti e i mercatini per la vendita o esposizione di proprie opere d’arte ed opere dell’ingegno a carattere creativo e similari.
3. Le attività commerciali escluse dalle chiusure previste dalla presente ordinanza ovvero dalle chiusure stabilite dal DPCM del 3 novembre 2020, sono comunque tenute a garantire:
a. sorveglianza per verificare il rispetto delle distanze interpersonali e il divieto di assembramento;
b. modalità di contingentamento/scaglionamento degli ingressi, allo scopo di assicurare i limiti numerici di presenza di clienti e addetti;
c. le misure di sicurezza e prevenzione individuate nell’allegato 9 del citato DPCM del 3 novembre 2020 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenzadelle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”.
Le disposizioni dell'ordinanza producono effetto dalla data di pubblicazione e sono efficaci fino al 30 Novembre 2020.
13 novembre 2020
regione Lazio AVVISO DI RECLUTAMENTO STRAORDINARIO PER MEDICI UNICAMENTE ABILITATI OVVERO SPECIALIZZANDI A PARTIRE DAL 2^ ANNO DI CORSO - SCADENZA 17 NOVEMBRE 2020
dalla pagina ufficiale della regione Lazio: http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsDettaglio&id=5868
Le specializzazioni richieste, sono le le seguenti:
Anestesia e Rianimazione, Cardiologia, Chirurgia Generale, Ginecologia e Ostetricia, Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza, Medicina Interna, Medicina del Lavoro, Nefrologia, Neurologia, Radiodiagnostica
Scadenza per l'invio della domanda di partecipazione 17 novembre 2020.
La domanda di partecipazione dovrà essere prodotta ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA.
Per le informazioni sui requisiti e sulla procedura, consultare il sito dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I e la sezione bandi di concorso
mercoledì 11 novembre 2020
Bonus mobilità 2020 bici e monopattini Sommario: Come ottenere il bonus mobilità e come gestire bici e monopattini elettrici: dove ricaricare, costo di una ricarica e manutenzione.
fonte https://www.csttaranto.it/bonus-mobilita-2020/
martedì 10 novembre 2020
Decreti Ristori, giungla di sospensioni fiscali tra codici Ateco e zone. Il rinvio degli acconti consentirà a chi è in crisi di pagare meno
tratto dall'articolo https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/11/10/decreti-ristori-giungla-di-sospensioni-fiscali-tra-codici-ateco-e-zone-il-rinvio-degli-acconti-consentira-a-chi-e-in-crisi-di-pagare-meno/5998502/
<Dal rinvio delle ritenute sul lavoro dipendente e dell'Iva alla proroga per il versamento del secondo acconto dell'Irap e dell'Ires: le misure sono modulate in base al tipo di attività e alla fascia di rischio. Maurizio Postal, delegato fiscalità del Consiglio nazionale dei commercialisti: "Quadro complesso perché c'è una variabilità di situazioni e le attività possono ritrovarsi a passare dalla zona gialla a quella arancione o rossa". La richiesta: "Serve una moratoria sulle scadenze se ci ammaliamo">
lunedì 9 novembre 2020
covid proroga scadenza revisioni auto
tratto dall'articolo https://www.poliziadistato.it/articolo/165e7c7af6ba0f7624234128
Patente e revisione veicolo
1) Con la revisione del veicolo scaduta, in questi giorni che non riesco a rinnovarla, si può circolare?
Sì. Coordinando la normativa nazionale, di recente modificata dalla L. n. 120/2020, con quella prevista dal recente Regolamento (UE) 2020/698, per i veicoli immatricolati in Italia, il quadro è il seguente.
- se la revisione è scaduta prima del mese di febbraio 2020, possono circolare sul solo territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la revisione periodica o annuale;
- se la revisione è scaduta nel mese di febbraio (29 febbraio 2020), possono circolare sul territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 e sul territorio degli altri Paesi dell'UE sino al 30 settembre 2020;
- se la revisione scade nel periodo compreso tra il 31 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, possono circolare sul territorio dei paesi dell'UE (compresa l'Italia) per i sette mesi successivi alla scadenza prevista dalle norme vigenti in Italia;
- se la revisione scade nel periodo compreso tra il 1 settembre 2020 ed il 30 settembre 2020, possono circolare sul territorio nazionale sino al 31 dicembre 2020;
- se la revisione scade nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2020 ed il 31 dicembre 2020, posso circolare sul territorio nazionale sino al 28 febbraio 2021;
- i veicoli appartenenti alle categorie L, 01 e 02, immatricolati in Italia, la cui revisione scade nel periodo compreso tra il 1 agosto 2020 ed il 30 settembre 2020, possono circolare sul territorio nazionale fino al 31 dicembre 2020 senza aver effettuato la prevista revisione.
Le proroghe sopraindicate trovano applicazione con riguardo ai veicoli che devono effettuare la revisione o che siano già stati sottoposti a revisione con esito «ripetere» (a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate). Riguarda ogni tipo di revisione, annuale e periodica, ordinaria e straordinaria, da effettuare presso gli UMC (Ufficio motorizzazione civile) o presso le officine autorizzate private.
giovedì 5 novembre 2020
Decreto Ristori: tutto quello che c’è da sapere
Il decreto ristori appena approvato attua una serie di misure atte a sostenere i cittadini, le famiglie e le imprese attraverso questa seconda ondata che sta imperversando in Europa. Il decreto mette in campo:
Il Bonus 1000 euro rivolto a lavoratori stagionali e a termine del settore turistico/termale, ad autonomi senza P.IVA nonché ai lavoratori dello spettacolo ed è un bonus non cumulabile
Il Bonus 800 euro è una misura a sostegno dei lavoratori dello sport e va richiesta attraverso il portale Sport e Salute entro il 30 novembre
I contributi a fondo perduto sostengono gli operatori con P.IVA in una serie di categorie penalizzate da una riduzione del fatturato con un contributo dal 100 % al 400 % del fatturato fino ad un massimo di € 150mila
Il reddito di emergenza è stato rinnovato per due mensilità per un importo dai 400 agli 800 euro purché l’ISEE familiare sia inferiore a € 15mila e non si percepiscano altre indennità o il reddito di cittadinanza
Per maggiori dettagli e informazioni puoi leggere l’articolo completo
-----
mercoledì 4 novembre 2020
Autocertificazione, quando scatta l’obbligo per gli spostamenti (anche nelle zone gialle e arancioni): ecco il modulo da compilare
tratto dall'articolo "E' possibile scaricare il modulo dal sito del ministero dell'Interno: è lo stesso che era stato predisposto in occasione del Dpcm del 24 ottobre e già utilizzabile per le ordinanze in vigore nelle Regioni dove era stato stabilito il coprifuoco"
Il modulo, già disponibile sul sito del Viminale (qui),
martedì 3 novembre 2020
Conte ha firmato il nuovo Dpcm: ecco le nuove misure anti-Covid. Verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale domani mattina
tratto dall'articolo https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/11/04/conte-ha-firmato-il-nuovo-dpcm-ecco-le-nuove-misure-anti-covid-verra-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-domani-mattina/5990741/
"L’impianto del Dpcm resta quello annunciato in giornata: ci sarà il regime differenziato che divide l’Italia in tre fasce di rischio contagio a seconda dei 21 parametri elencati nel testo. Rispetto alla bozza del pomeriggio, i parrucchieri potranno restare aperti anche nelle zone rosse. In settimana arriverà anche un decreto per l'erogazione dei ristori alle attività colpite dalle restrizioni"