http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/Linee%20Guida%20Cantieri%20Edili.pdf
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil,
Filca – CISL e Fillea CGIL il seguente:
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI EDILI
Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d’ora in poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi.
Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per
tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell’edilizia,, si è ritenuto
definire ulteriori misure.
L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative
finalizzate a incrementare nei cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento
adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio
biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.
Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e
attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Tali misure si
estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo
TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI
ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE
ALL’APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI
O OMESSI ADEMPIMENTI
Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di
cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell’articolo 91 del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per
contrastare l’epidemia di COVID-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente
all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di
un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero
sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute,
cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta
documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata
consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;
2) l’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la
previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di
tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li
occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle
adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile
ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze:
conseguente sospensione delle lavorazioni;
3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena
tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente
sospensione delle lavorazioni;
4) laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di
sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di
strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.
5) indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze
funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento