giovedì 12 luglio 2018

Pergola, pergotenda o tettoia? Come scegliere il titolo abilitativo corretto

http://www.edilportale.com/news/2018/07/normativa/pergola-pergotenda-o-tettoia-come-scegliere-il-titolo-abilitativo-corretto_65079_15.html di Paolo Mammarella
Pergole, pergotende e tettoie in teoria sono manufatti ben distinti. Nella pratica, le particolari caratteristiche tecniche e l’utilizzo cui sono destinate può far nascere contenziosi sui titoli abilitativi da utilizzare.
Il Tar Lombardia con la sentenza 646/2018 ha spiegato quali sono le differenze tra i diversi manufatti.
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12/07/2018 – Pergole, pergotende e tettoie in teoria sono manufatti ben distinti. Nella pratica, le particolari caratteristiche tecniche e l’utilizzo cui sono destinate può far nascere contenziosi sui titoli abilitativi da utilizzare. Il Tar Lombardia con la sentenza 646/2018 ha spiegato quali...

Per evitare contenziosi e sanzioni, occorre prestare attenzione alle caratteristiche e all’utilizzo dei manufatti

Pergole, pergotende e tettoie in teoria sono manufatti ben distinti. Nella pratica, le particolari caratteristiche tecniche e l’utilizzo cui sono destinate può far nascere contenziosi sui titoli abilitativi da utilizzare.
 
Il Tar Lombardia con la sentenza 646/2018 ha spiegato quali sono le differenze tra i diversi manufatti.
 

Pergola, pergotenda o tettoia?

Riprendendo quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza 825/2015, i giudici hanno spiegato che “la differenza fra tettoia e pergolato appare riconducibile al linguaggio comune, che individua la tettoia come una struttura pensile, addossata al muro o interamente sorretta da pilastri, di possibile maggiore consistenza e impatto visivo rispetto al pergolato, normalmente costituito da una serie parallela di pali collegati da un’intelaiatura leggera, idonea a sostenere piante rampicanti o a costituire struttura ombreggiante, senza chiusure laterali”.
 
Se però, ha spiegato successivamente il Consiglio di Stato, con la sentenza 306/2017, il pergolato viene coperto nella parte superiore con una struttura non facilmente amovibile, il manufatto si trasforma in una tettoia, per la quale i giudici hanno più volte spiegato che è necessario il permesso di costruire. Il permesso di costruire è richiesto indipendentemente dal materiale di copertura e dalla porzione di pergola che viene coperta.
 
La pergotenda, continua la sentenza, non necessita di titolo edilizio, in quanto l’opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa. La struttura è quindi un “mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda”. La tenda non può qualificarsi come nuova costruzione perché, essendo in materiale plastico e retrattile, non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, in grado di comportare una trasformazione del territorio.

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Scendendo nel dettaglio i giudici hanno sottolineato che se la tenda non ha carattere retrattile, pur non essendo un organismo edilizio che crea nuovo volume o superficie, per la sua installazione è necessario il titolo abilitativo.
 
In sostanza, bisogna valutare il “carattere permanente del manufatto”, che è determinato dal fatto di non essere destinato ad un utilizzo temporaneo e dall’immodificabilità della struttura se non con un intervento invasivo che ne comprometterebbe l’utilizzo.
 

Pergola o tettoia, il caso

I giudici si sono pronunciati sulla sostituzione di una vecchia pergola con una pergola bioclimatica. Per l’intervento era stata presentata una Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), poi annullata dal Comune perché la vecchia pergola era stata realizzata senza permessi, ma soprattutto perché le lamelle orientabili della pergola bioclimatica avrebbero finito per creare una copertura uniforme.
 
Secondo il Comune, si sarebbe trattato di fatto di una tettoia e il responsabile dell’intervento avrebbe dovuto richiedere il permesso di costruire.
 
Dato che, come emerso dagli accertamenti, la copertura della pergola era tale da far presumete un’occupazione permanente della terrazza, il Tar ha dato ragione al Comune e confermato l’annullamento della CILA.
 
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