http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Nota%20semplificazioni-modulistica%206%20luglio.pdf
Lo scorso 15 e 16 giugno sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale gli ultimi di una serie di Accordi
sanciti in Conferenza Unificata concernenti l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la
presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze da parte dei cittadini in materia edilizia
e per l'avvio di attività produttive.
Come noto, tali accordi si inseriscono nel quadro di una pluralità di interventi normativi di
semplificazione, dai decreti legge n. 83 e n. 90/2014 sino ai decreti legislativi attuativi della Legge
delega n. 124/2015, e sono finalizzati ad assicurare la libera concorrenza, a salvaguardare la
libertà di iniziativa economica nonché ad assicurare il coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione
di investimenti dall'estero.
Con la presente nota si coglie dunque l’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte e sugli
adempimenti in capo ai Comuni conseguenti all’entrata in vigore di tali disposizioni.
1. I MODULI UNIFICATI
Il decreto legislativo n. 126/2016, all’art 2, comma 1, prevede che le amministrazioni statali
adottano, con apposito decreto del Ministro competente, moduli unificati e standardizzati che
definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa
organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della
documentazione da allegare. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle
amministrazioni regionali o locali, con riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive, i
suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di
Conferenza unificata con specifici accordi.
In attuazione di tale previsione, sono stati adottati:
Accordo 4 maggio 2017, n. 46/CU, con il quale sono stati definiti adottati i moduli unificati e
standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate (di cui all’allegato 1) e in materia di
attività edilizia(all’allegato 2), nonché le relative istruzioni operative sull’utilizzo della nuova
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modulistica. Regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza
possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.
Ad integrazione della modulistica adottata con l’Accordo del 4 maggio, è stato adottato l’ Accordo
6 luglio 2017, n. 77/CU ; al fine, poi, di consentire l'interoperabilità e lo scambio dei dati tra le
amministrazioni, è stato sancito l’Accordo 5 ottobre 2017, n. 119/CU, con il quale sono stati
approvati l'allegato tecnico e gli schemi dati XML relativi ai moduli già adottati.
Con successivo Accordo 6 luglio 2017, n. 76/CU è stato operato un ampliamento dei moduli
unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate (di cui all’allegato 1) e in
materia di attività edilizia (all’allegato 2).
Con successivo Accordo del 22 febbraio 2018, n. 18/CU sono stati adottati ulteriori Moduli unificati
e standardizzati in materia dì attività commerciali e assimilate (di cui all’allegato 1).
In attuazione di quanto previsto dall’l'art. 66, c. 8 del D. Lgs n. 217/2017, i moduli recano in
allegato le specifiche tecniche per la gestione informatica delle informazioni in essi contenute
(all'allegato 2). Tale Accordo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 15 giugno; in
considerazione anche dello sfasamento temporale tra i termini di adeguamento previsti
dall’Accordo stesso (30 aprile 2018) e la data di pubblicazione in Gazzetta e dell’avvenuto
adeguamento regionale, si segnala la necessità che i Comuni si adeguino tempestivamente,
adottando la relativa modulistica unificata e standardizzata.
Sempre in attuazione del citato art. 66 d.lgs n. 217/2017, con Accordo 22 febbraio 2018, n. 19/CU,
ad integrazione degli Accordi del 4 maggio e del 6 luglio 2017, al fine di consentire
l’interoperabilità e lo scambio dei dati tra le amministrazioni, sono stati approvati l’allegato
tecnico e gli schemi dati XML relativi ai moduli già adottati con i precedenti accordi.
Gli obblighi di informazione
Per espressa previsione dell’art.2 del dlgs n. 126/2016, le pubbliche amministrazioni
destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale i
moduli unificati e standardizzati.
In relazione alla tipologia del procedimento, nei casi in cui la documentazione debba essere
individuata dall’amministrazione procedente (ovvero fino all’adozione dei moduli unificati e
standardizzati), le medesime pubbliche amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale
l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o
di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle
dichiarazioni di conformità dell’agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione,
indicando le norme che ne prevedono la produzione.
Il Potere sostitutivo: Qualora gli enti locali non provvedano alla pubblicazione dei moduli, le
regioni, anche su segnalazione del cittadino, assegnano agli enti interessati un congruo termine
per provvedere, decorso inutilmente il quale adottano le misure sostitutive, nel rispetto della
disciplina statale e regionale applicabile nella relativa materia. In caso di inadempienza della
regione, scatta il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri.
L’amministrazione può chiedere all’interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata
corrispondenza del contenuto dell’istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a
quanto pubblicato sul proprio sito. E’ vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori
rispetto a quelli pubblicati, nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione.
Le sanzioni: La mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti e la richiesta di
integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati
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costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da tre giorni a sei mesi.
2. REGIMI APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ PRIVATE
Il citato decreto legislativo n. 126 del 2016 oltre a contenere una serie di disposizioni in
materia di modulistica unica e standardizzata (punto 1), detta la disciplina generale applicabile
alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata
di inizio attività (SCIA), definisce le modalità di presentazione di segnalazioni o istanze alla pubblica
amministrazione e prevede la “concentrazione dei regimi” amministrativi.
Il successivo decreto legislativo n. 222/2016 individua, in un’apposita tabella (Tabella A), le
attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di
inizio di attività («Scia») o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo
espresso, introducendo le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.
In particolare, la tabella A è articolata in sezioni (SEZIONE I - ATTIVITA' COMMERCIALI E
ASSIMILABILI; SEZIONE II – EDILIZIA; SEZIONE III – AMBIENTE), nell’ambito delle quali sono
individuate le attività ed il tipo di regime amministrativo applicabile. Es: in caso di Stabilimento
balneare, per l’Avvio dell'attività con somministrazione di cibi e bevande è richiesta la SCIA unica
previa concessione demaniale; per la Vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante da
parte di imprenditori agricoli, singoli e associati è richiesta la Comunicazione, ecc. ecc.
Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza
funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella A, fatto salvo
il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.
Per effetto dell’approvazione della norma, a ciascuna delle attività private elencate
nell'allegata tabella A, si applica il regime amministrativo ivi indicato.
Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non
espressamente elencate nella tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle
corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.
Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi
restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal decreto, possono
prevedere livelli ulteriori di semplificazione.
Normativa speciale in materia di esercizio di attività in aree di valore culturale e nei locali
storici tradizionali: il c. 4 dell’art. 1 del dlgs n. 222/2016 prevede che il Comune, d'intesa con la
Regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo e sentite le associazioni di categoria, può adottare deliberazioni volte a delimitare zone o
aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, in cui è vietato o
subordinato ad autorizzazione rilasciata nel rispetto delle condizioni definite dall’art. 15 del dlgs n.
59/2010, l'esercizio di una o più attività individuate dal decreto medesimo, in quanto non
compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.
I Comuni hanno l’obbligo di trasmettere, per il tramite della Regione, copia delle deliberazioni
alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al
Ministero dello sviluppo economico che assicurano congiuntamente il monitoraggio.
3. IL GLOSSARIO UNICO
Il Decreto legislativo n. 222/2016, all’articolo 1, comma 2, ha previsto che, con riferimento alla
materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale,
con successivo Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la
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Conferenza, è adottato un glossario unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con
l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente
regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all'articolo 2 del medesimo
decreto.
In attuazione di tale previsione è stato emanato il D.M. 2 marzo 2018 che, all'allegato 1, reca
il glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di
attività edilizia libera.
La tabella allegata al DM ha carattere ricognitivo ed individua, per ciascuna delle categorie di
intervento ascritte dall’art. 6 del DPR 380/2001 all’edilizia libera, l’elenco delle principali opere
che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio (ad es. la “pavimentazione interna
esterna” può essere oggetto di Riparazione, sostituzione, rinnovamento; le “opere per arredo da
giardino” possono essere oggetto di Installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento,
l’”impianto di climatizzazione” può essere oggetto di Installazione, adeguamento, integrazione,
efficientamento – comprese le opere correlate di canalizzazione – e/o messa a norma. ecc. ecc.),
per un totale di 58 elementi oggetto di intervento. Ciò al fine di facilitare al massimo la lettura da
parte di cittadini ed imprese.
4. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
In attuazione dell’articolo 12, c.2, del decreto-legge n. 83/2014 è stato emanato, con DPR 13
febbraio 2017, n. 31, il Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi
dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.
Il DPR amplia e precisa le ipotesi di interventi di lieve entità, opera una serie di ulteriori
semplificazioni procedimentali ed individua le tipologie di interventi non soggetti ad
autorizzazione paesaggistica.
In particolare il DPR individua (Allegato «A») 31 interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione
paesaggistica (Es. Opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque
denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso;
Realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all'interno dei cimiteri;
Installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato; ecc.
ecc.) ed ulteriori tipologie di intervento che sono considerate "libere” se nel provvedimento di
vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d'uso intese ad
assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico.
Il regolamento poi individua gli Interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento
autorizzatorio semplificato: in tutto 42 voci, contenute nell’Allegato «B» (Es: interventi puntuali di
adeguamento della viabilità esistente; interventi sistematici di arredo urbano comportanti
l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione; ecc.
ecc.). Sono altresì sottoposte a procedimento autorizzatorio semplificato le istanze per il rinnovo
di autorizzazioni paesaggistiche scadute.
Il decreto detta poi una serie di norme volte alla semplificazione documentale e procedimentale in
ordine all’autorizzazione paesaggistica.
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Di seguito, i link da cui poter scaricare i documenti e gli accordi citati:
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbl
icazioneGazzetta=2018-06-15&atto.codiceRedazionale=18A04145&elenco30giorni=true
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_063806_18%20PUNTO%201%20ODG%2022FEBB201
8.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbl
icazioneGazzetta=2018-06-16&atto.codiceRedazionale=18A04147&elenco30giorni=true
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_063807_19%20PUNTO%202%20ODG%2022FEBB201
8.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbl
icazioneGazzetta=2017-06-05&atto.codiceRedazionale=17A03580&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbl
icazioneGazzetta=2017-08-16&atto.codiceRedazionale=17A05616&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbl
icazioneGazzetta=2017-08-16&atto.codiceRedazionale=17A05617&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbl
icazioneGazzetta=2017-12-09&atto.codiceRedazionale=17A08187&elenco30giorni=false
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060529_REP.%20119%20CU%20(P.%202%20ODG).p
df
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbl
icazioneGazzetta=2016-11-26&atto.codiceRedazionale=16G00237&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbl
icazioneGazzetta=2018-04-07&atto.codiceRedazionale=18A02406&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbl
icazioneGazzetta=2017-03-22&atto.codiceRedazionale=17G00042&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbl
icazioneGazzetta=2016-07-13&atto.codiceRedazionale=16G00140&elenco30giorni=false
LUGLIO 2018
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