martedì 31 luglio 2018
ULTIM'ORA: Scossa di terremoto a Sezze, trema la città lepina vicina a Latina Sezze - Il sisma di magnitudo 2.0 registrato alle 23.58. Epicentro localizzato nei pressi di via Roccagorga. Tanti cittadini svegliati nel sonno
https://www.latinaoggi.eu/news/cronaca/65420/ultimora-scossa-di-terremoto-a-sezze-trema-la-citta-lepina-vicina-a-latina
sabato 28 luglio 2018
cartelle equitalia, Rottamazione bis, occhio alla scadenza: L'Agenzia delle Entrate-Riscossione annuncia infatti che scade martedì 31 luglio, il termine entro il quale versare la prima o unica rata per i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2018/07/28/rottamazione-bis-occhio-alla-scadenza_GWLiN7qTgBZ3acctYzp9iP.html
lunedì 23 luglio 2018
Sabaudia lungomare Vip sconfitti, abusi edilizi da demolire a Villa Caiazza
http://www.h24notizie.com/2018/07/vip-sconfitti-abusi-edilizi-da-demolire-a-villa-caiazza/
Sabaudia, Bounty Beach: ok dalla Procura al dissequestro per rimuovere gli abusi Sabaudia - Il pubblico ministero Giuseppe Miliano dà parere favorevole. Raffica di esposti contro gli altri stabilimenti
https://www.latinaoggi.eu/news/cronaca/65237/sabaudia-bounty-beach-ok-dalla-procura-al-dissequestro-per-rimuovere-gli-abusi
giovedì 19 luglio 2018
Milleproroghe, prima bozza del decreto: riforma intercettazioni slitta al 31 marzo. Il bonus 18enni valido fino a dicembre
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/07/19/milleproroghe-prima-bozza-del-decreto-riforma-intercettazioni-slitta-al-31-marzo-il-bonus-18enni-valido-fino-a-dicembre/4502989/
Tra le misure anche lo slittamento delle graduatorie delle scuole, una proroga per la certificazione dei danni relativi ai terremoti e misure sull'Isee, piante esotiche, certificati veterinari. Nessuna norma sulle banche di credito cooperativo dopo la "frenata" del ministro Tria degli scorsi giorni
di F. Q. | 19 luglio 2018
giovedì 12 luglio 2018
Terracina, abusi edilizi sulla spiaggia: scattano sigilli e denuncia. Nei guai la titolare di un’attività balneare
https://www.latinacorriere.it/2018/07/12/terracina-abusi-edilizi-sulla-spiaggia-scattano-sigilli-e-denuncia-nei-guai-la-titolare-di-unattivita-balneare/
Pergola, pergotenda o tettoia? Come scegliere il titolo abilitativo corretto
http://www.edilportale.com/news/2018/07/normativa/pergola-pergotenda-o-tettoia-come-scegliere-il-titolo-abilitativo-corretto_65079_15.html di Paolo Mammarella
Pergole, pergotende e tettoie in teoria sono manufatti ben distinti. Nella pratica, le particolari caratteristiche tecniche e l’utilizzo cui sono destinate può far nascere contenziosi sui titoli abilitativi da utilizzare.
Il Tar Lombardia con la sentenza 646/2018 ha spiegato quali sono le differenze tra i diversi manufatti.
Pergola, pergotenda o tettoia?...
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12/07/2018 – Pergole, pergotende e tettoie in teoria sono manufatti ben distinti. Nella pratica, le particolari caratteristiche tecniche e l’utilizzo cui sono destinate può far nascere contenziosi sui titoli abilitativi da utilizzare. Il Tar Lombardia con la sentenza 646/2018 ha spiegato quali...
Per evitare contenziosi e sanzioni, occorre prestare attenzione alle caratteristiche e all’utilizzo dei manufatti
Pergole, pergotende e tettoie in teoria sono manufatti ben distinti. Nella pratica, le particolari caratteristiche tecniche e l’utilizzo cui sono destinate può far nascere contenziosi sui titoli abilitativi da utilizzare.
Il Tar Lombardia con la sentenza 646/2018 ha spiegato quali sono le differenze tra i diversi manufatti.
Se però, ha spiegato successivamente il Consiglio di Stato, con la sentenza 306/2017, il pergolato viene coperto nella parte superiore con una struttura non facilmente amovibile, il manufatto si trasforma in una tettoia, per la quale i giudici hanno più volte spiegato che è necessario il permesso di costruire. Il permesso di costruire è richiesto indipendentemente dal materiale di copertura e dalla porzione di pergola che viene coperta.
La pergotenda, continua la sentenza, non necessita di titolo edilizio, in quanto l’opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa. La struttura è quindi un “mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda”. La tenda non può qualificarsi come nuova costruzione perché, essendo in materiale plastico e retrattile, non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, in grado di comportare una trasformazione del territorio.
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Scendendo nel dettaglio i giudici hanno sottolineato che se la tenda non ha carattere retrattile, pur non essendo un organismo edilizio che crea nuovo volume o superficie, per la sua installazione è necessario il titolo abilitativo.
In sostanza, bisogna valutare il “carattere permanente del manufatto”, che è determinato dal fatto di non essere destinato ad un utilizzo temporaneo e dall’immodificabilità della struttura se non con un intervento invasivo che ne comprometterebbe l’utilizzo.
Secondo il Comune, si sarebbe trattato di fatto di una tettoia e il responsabile dell’intervento avrebbe dovuto richiedere il permesso di costruire.
Dato che, come emerso dagli accertamenti, la copertura della pergola era tale da far presumete un’occupazione permanente della terrazza, il Tar ha dato ragione al Comune e confermato l’annullamento della CILA.
Il Tar Lombardia con la sentenza 646/2018 ha spiegato quali sono le differenze tra i diversi manufatti.
Pergola, pergotenda o tettoia?
Riprendendo quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza 825/2015, i giudici hanno spiegato che “la differenza fra tettoia e pergolato appare riconducibile al linguaggio comune, che individua la tettoia come una struttura pensile, addossata al muro o interamente sorretta da pilastri, di possibile maggiore consistenza e impatto visivo rispetto al pergolato, normalmente costituito da una serie parallela di pali collegati da un’intelaiatura leggera, idonea a sostenere piante rampicanti o a costituire struttura ombreggiante, senza chiusure laterali”.Se però, ha spiegato successivamente il Consiglio di Stato, con la sentenza 306/2017, il pergolato viene coperto nella parte superiore con una struttura non facilmente amovibile, il manufatto si trasforma in una tettoia, per la quale i giudici hanno più volte spiegato che è necessario il permesso di costruire. Il permesso di costruire è richiesto indipendentemente dal materiale di copertura e dalla porzione di pergola che viene coperta.
La pergotenda, continua la sentenza, non necessita di titolo edilizio, in quanto l’opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa. La struttura è quindi un “mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda”. La tenda non può qualificarsi come nuova costruzione perché, essendo in materiale plastico e retrattile, non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, in grado di comportare una trasformazione del territorio.
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Scendendo nel dettaglio i giudici hanno sottolineato che se la tenda non ha carattere retrattile, pur non essendo un organismo edilizio che crea nuovo volume o superficie, per la sua installazione è necessario il titolo abilitativo.
In sostanza, bisogna valutare il “carattere permanente del manufatto”, che è determinato dal fatto di non essere destinato ad un utilizzo temporaneo e dall’immodificabilità della struttura se non con un intervento invasivo che ne comprometterebbe l’utilizzo.
Pergola o tettoia, il caso
I giudici si sono pronunciati sulla sostituzione di una vecchia pergola con una pergola bioclimatica. Per l’intervento era stata presentata una Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), poi annullata dal Comune perché la vecchia pergola era stata realizzata senza permessi, ma soprattutto perché le lamelle orientabili della pergola bioclimatica avrebbero finito per creare una copertura uniforme.Secondo il Comune, si sarebbe trattato di fatto di una tettoia e il responsabile dell’intervento avrebbe dovuto richiedere il permesso di costruire.
Dato che, come emerso dagli accertamenti, la copertura della pergola era tale da far presumete un’occupazione permanente della terrazza, il Tar ha dato ragione al Comune e confermato l’annullamento della CILA.
mercoledì 11 luglio 2018
solo due comuni in provincia di Latina hanno deliberato per l'attuazione della normativa regionale urbanistica per la rigenerazione urbana
Rigenerazione urbana, a Fossanova un convegno di successo. La sfida di Ance Latina
https://www.latinacorriere.it/2018/07/12/rigenerazione-urbana-a-fossanova-un-convegno-di-successo-la-sfida-di-ance-latina/
Anci NOTA INFORMATIVA “SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIA”
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Nota%20semplificazioni-modulistica%206%20luglio.pdf
Lo scorso 15 e 16 giugno sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale gli ultimi di una serie di Accordi sanciti in Conferenza Unificata concernenti l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze da parte dei cittadini in materia edilizia e per l'avvio di attività produttive. Come noto, tali accordi si inseriscono nel quadro di una pluralità di interventi normativi di semplificazione, dai decreti legge n. 83 e n. 90/2014 sino ai decreti legislativi attuativi della Legge delega n. 124/2015, e sono finalizzati ad assicurare la libera concorrenza, a salvaguardare la libertà di iniziativa economica nonché ad assicurare il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero. Con la presente nota si coglie dunque l’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte e sugli adempimenti in capo ai Comuni conseguenti all’entrata in vigore di tali disposizioni. 1. I MODULI UNIFICATI Il decreto legislativo n. 126/2016, all’art 2, comma 1, prevede che le amministrazioni statali adottano, con apposito decreto del Ministro competente, moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da allegare. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata con specifici accordi. In attuazione di tale previsione, sono stati adottati: Accordo 4 maggio 2017, n. 46/CU, con il quale sono stati definiti adottati i moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate (di cui all’allegato 1) e in materia di attività edilizia(all’allegato 2), nonché le relative istruzioni operative sull’utilizzo della nuova 2 modulistica. Regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione. Ad integrazione della modulistica adottata con l’Accordo del 4 maggio, è stato adottato l’ Accordo 6 luglio 2017, n. 77/CU ; al fine, poi, di consentire l'interoperabilità e lo scambio dei dati tra le amministrazioni, è stato sancito l’Accordo 5 ottobre 2017, n. 119/CU, con il quale sono stati approvati l'allegato tecnico e gli schemi dati XML relativi ai moduli già adottati. Con successivo Accordo 6 luglio 2017, n. 76/CU è stato operato un ampliamento dei moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate (di cui all’allegato 1) e in materia di attività edilizia (all’allegato 2). Con successivo Accordo del 22 febbraio 2018, n. 18/CU sono stati adottati ulteriori Moduli unificati e standardizzati in materia dì attività commerciali e assimilate (di cui all’allegato 1). In attuazione di quanto previsto dall’l'art. 66, c. 8 del D. Lgs n. 217/2017, i moduli recano in allegato le specifiche tecniche per la gestione informatica delle informazioni in essi contenute (all'allegato 2). Tale Accordo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 15 giugno; in considerazione anche dello sfasamento temporale tra i termini di adeguamento previsti dall’Accordo stesso (30 aprile 2018) e la data di pubblicazione in Gazzetta e dell’avvenuto adeguamento regionale, si segnala la necessità che i Comuni si adeguino tempestivamente, adottando la relativa modulistica unificata e standardizzata. Sempre in attuazione del citato art. 66 d.lgs n. 217/2017, con Accordo 22 febbraio 2018, n. 19/CU, ad integrazione degli Accordi del 4 maggio e del 6 luglio 2017, al fine di consentire l’interoperabilità e lo scambio dei dati tra le amministrazioni, sono stati approvati l’allegato tecnico e gli schemi dati XML relativi ai moduli già adottati con i precedenti accordi. Gli obblighi di informazione Per espressa previsione dell’art.2 del dlgs n. 126/2016, le pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale i moduli unificati e standardizzati. In relazione alla tipologia del procedimento, nei casi in cui la documentazione debba essere individuata dall’amministrazione procedente (ovvero fino all’adozione dei moduli unificati e standardizzati), le medesime pubbliche amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell’agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione. Il Potere sostitutivo: Qualora gli enti locali non provvedano alla pubblicazione dei moduli, le regioni, anche su segnalazione del cittadino, assegnano agli enti interessati un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale adottano le misure sostitutive, nel rispetto della disciplina statale e regionale applicabile nella relativa materia. In caso di inadempienza della regione, scatta il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri. L’amministrazione può chiedere all’interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto pubblicato sul proprio sito. E’ vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli pubblicati, nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione. Le sanzioni: La mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti e la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati 3 costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi. 2. REGIMI APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ PRIVATE Il citato decreto legislativo n. 126 del 2016 oltre a contenere una serie di disposizioni in materia di modulistica unica e standardizzata (punto 1), detta la disciplina generale applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), definisce le modalità di presentazione di segnalazioni o istanze alla pubblica amministrazione e prevede la “concentrazione dei regimi” amministrativi. Il successivo decreto legislativo n. 222/2016 individua, in un’apposita tabella (Tabella A), le attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività («Scia») o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso, introducendo le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. In particolare, la tabella A è articolata in sezioni (SEZIONE I - ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI; SEZIONE II – EDILIZIA; SEZIONE III – AMBIENTE), nell’ambito delle quali sono individuate le attività ed il tipo di regime amministrativo applicabile. Es: in caso di Stabilimento balneare, per l’Avvio dell'attività con somministrazione di cibi e bevande è richiesta la SCIA unica previa concessione demaniale; per la Vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante da parte di imprenditori agricoli, singoli e associati è richiesta la Comunicazione, ecc. ecc. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge. Per effetto dell’approvazione della norma, a ciascuna delle attività private elencate nell'allegata tabella A, si applica il regime amministrativo ivi indicato. Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione. Normativa speciale in materia di esercizio di attività in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali: il c. 4 dell’art. 1 del dlgs n. 222/2016 prevede che il Comune, d'intesa con la Regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e sentite le associazioni di categoria, può adottare deliberazioni volte a delimitare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata nel rispetto delle condizioni definite dall’art. 15 del dlgs n. 59/2010, l'esercizio di una o più attività individuate dal decreto medesimo, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni hanno l’obbligo di trasmettere, per il tramite della Regione, copia delle deliberazioni alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico che assicurano congiuntamente il monitoraggio. 3. IL GLOSSARIO UNICO Il Decreto legislativo n. 222/2016, all’articolo 1, comma 2, ha previsto che, con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con successivo Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la 4 Conferenza, è adottato un glossario unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all'articolo 2 del medesimo decreto. In attuazione di tale previsione è stato emanato il D.M. 2 marzo 2018 che, all'allegato 1, reca il glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera. La tabella allegata al DM ha carattere ricognitivo ed individua, per ciascuna delle categorie di intervento ascritte dall’art. 6 del DPR 380/2001 all’edilizia libera, l’elenco delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio (ad es. la “pavimentazione interna esterna” può essere oggetto di Riparazione, sostituzione, rinnovamento; le “opere per arredo da giardino” possono essere oggetto di Installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento, l’”impianto di climatizzazione” può essere oggetto di Installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento – comprese le opere correlate di canalizzazione – e/o messa a norma. ecc. ecc.), per un totale di 58 elementi oggetto di intervento. Ciò al fine di facilitare al massimo la lettura da parte di cittadini ed imprese. 4. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA In attuazione dell’articolo 12, c.2, del decreto-legge n. 83/2014 è stato emanato, con DPR 13 febbraio 2017, n. 31, il Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Il DPR amplia e precisa le ipotesi di interventi di lieve entità, opera una serie di ulteriori semplificazioni procedimentali ed individua le tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica. In particolare il DPR individua (Allegato «A») 31 interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica (Es. Opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso; Realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all'interno dei cimiteri; Installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato; ecc. ecc.) ed ulteriori tipologie di intervento che sono considerate "libere” se nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico. Il regolamento poi individua gli Interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato: in tutto 42 voci, contenute nell’Allegato «B» (Es: interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente; interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione; ecc. ecc.). Sono altresì sottoposte a procedimento autorizzatorio semplificato le istanze per il rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche scadute. Il decreto detta poi una serie di norme volte alla semplificazione documentale e procedimentale in ordine all’autorizzazione paesaggistica. 5 Di seguito, i link da cui poter scaricare i documenti e gli accordi citati: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbl icazioneGazzetta=2018-06-15&atto.codiceRedazionale=18A04145&elenco30giorni=true http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_063806_18%20PUNTO%201%20ODG%2022FEBB201 8.pdf http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbl icazioneGazzetta=2018-06-16&atto.codiceRedazionale=18A04147&elenco30giorni=true http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_063807_19%20PUNTO%202%20ODG%2022FEBB201 8.pdf http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbl icazioneGazzetta=2017-06-05&atto.codiceRedazionale=17A03580&elenco30giorni=false http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbl icazioneGazzetta=2017-08-16&atto.codiceRedazionale=17A05616&elenco30giorni=false http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbl icazioneGazzetta=2017-08-16&atto.codiceRedazionale=17A05617&elenco30giorni=false http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbl icazioneGazzetta=2017-12-09&atto.codiceRedazionale=17A08187&elenco30giorni=false http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060529_REP.%20119%20CU%20(P.%202%20ODG).p df http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbl icazioneGazzetta=2016-11-26&atto.codiceRedazionale=16G00237&elenco30giorni=false http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbl icazioneGazzetta=2018-04-07&atto.codiceRedazionale=18A02406&elenco30giorni=false http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbl icazioneGazzetta=2017-03-22&atto.codiceRedazionale=17G00042&elenco30giorni=false http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbl icazioneGazzetta=2016-07-13&atto.codiceRedazionale=16G00140&elenco30giorni=false LUGLIO 2018
Lo scorso 15 e 16 giugno sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale gli ultimi di una serie di Accordi sanciti in Conferenza Unificata concernenti l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze da parte dei cittadini in materia edilizia e per l'avvio di attività produttive. Come noto, tali accordi si inseriscono nel quadro di una pluralità di interventi normativi di semplificazione, dai decreti legge n. 83 e n. 90/2014 sino ai decreti legislativi attuativi della Legge delega n. 124/2015, e sono finalizzati ad assicurare la libera concorrenza, a salvaguardare la libertà di iniziativa economica nonché ad assicurare il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero. Con la presente nota si coglie dunque l’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte e sugli adempimenti in capo ai Comuni conseguenti all’entrata in vigore di tali disposizioni. 1. I MODULI UNIFICATI Il decreto legislativo n. 126/2016, all’art 2, comma 1, prevede che le amministrazioni statali adottano, con apposito decreto del Ministro competente, moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da allegare. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata con specifici accordi. In attuazione di tale previsione, sono stati adottati: Accordo 4 maggio 2017, n. 46/CU, con il quale sono stati definiti adottati i moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate (di cui all’allegato 1) e in materia di attività edilizia(all’allegato 2), nonché le relative istruzioni operative sull’utilizzo della nuova 2 modulistica. Regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione. Ad integrazione della modulistica adottata con l’Accordo del 4 maggio, è stato adottato l’ Accordo 6 luglio 2017, n. 77/CU ; al fine, poi, di consentire l'interoperabilità e lo scambio dei dati tra le amministrazioni, è stato sancito l’Accordo 5 ottobre 2017, n. 119/CU, con il quale sono stati approvati l'allegato tecnico e gli schemi dati XML relativi ai moduli già adottati. Con successivo Accordo 6 luglio 2017, n. 76/CU è stato operato un ampliamento dei moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate (di cui all’allegato 1) e in materia di attività edilizia (all’allegato 2). Con successivo Accordo del 22 febbraio 2018, n. 18/CU sono stati adottati ulteriori Moduli unificati e standardizzati in materia dì attività commerciali e assimilate (di cui all’allegato 1). In attuazione di quanto previsto dall’l'art. 66, c. 8 del D. Lgs n. 217/2017, i moduli recano in allegato le specifiche tecniche per la gestione informatica delle informazioni in essi contenute (all'allegato 2). Tale Accordo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 15 giugno; in considerazione anche dello sfasamento temporale tra i termini di adeguamento previsti dall’Accordo stesso (30 aprile 2018) e la data di pubblicazione in Gazzetta e dell’avvenuto adeguamento regionale, si segnala la necessità che i Comuni si adeguino tempestivamente, adottando la relativa modulistica unificata e standardizzata. Sempre in attuazione del citato art. 66 d.lgs n. 217/2017, con Accordo 22 febbraio 2018, n. 19/CU, ad integrazione degli Accordi del 4 maggio e del 6 luglio 2017, al fine di consentire l’interoperabilità e lo scambio dei dati tra le amministrazioni, sono stati approvati l’allegato tecnico e gli schemi dati XML relativi ai moduli già adottati con i precedenti accordi. Gli obblighi di informazione Per espressa previsione dell’art.2 del dlgs n. 126/2016, le pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale i moduli unificati e standardizzati. In relazione alla tipologia del procedimento, nei casi in cui la documentazione debba essere individuata dall’amministrazione procedente (ovvero fino all’adozione dei moduli unificati e standardizzati), le medesime pubbliche amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell’agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione. Il Potere sostitutivo: Qualora gli enti locali non provvedano alla pubblicazione dei moduli, le regioni, anche su segnalazione del cittadino, assegnano agli enti interessati un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale adottano le misure sostitutive, nel rispetto della disciplina statale e regionale applicabile nella relativa materia. In caso di inadempienza della regione, scatta il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri. L’amministrazione può chiedere all’interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto pubblicato sul proprio sito. E’ vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli pubblicati, nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione. Le sanzioni: La mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti e la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati 3 costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi. 2. REGIMI APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ PRIVATE Il citato decreto legislativo n. 126 del 2016 oltre a contenere una serie di disposizioni in materia di modulistica unica e standardizzata (punto 1), detta la disciplina generale applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), definisce le modalità di presentazione di segnalazioni o istanze alla pubblica amministrazione e prevede la “concentrazione dei regimi” amministrativi. Il successivo decreto legislativo n. 222/2016 individua, in un’apposita tabella (Tabella A), le attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività («Scia») o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso, introducendo le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. In particolare, la tabella A è articolata in sezioni (SEZIONE I - ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI; SEZIONE II – EDILIZIA; SEZIONE III – AMBIENTE), nell’ambito delle quali sono individuate le attività ed il tipo di regime amministrativo applicabile. Es: in caso di Stabilimento balneare, per l’Avvio dell'attività con somministrazione di cibi e bevande è richiesta la SCIA unica previa concessione demaniale; per la Vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante da parte di imprenditori agricoli, singoli e associati è richiesta la Comunicazione, ecc. ecc. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge. Per effetto dell’approvazione della norma, a ciascuna delle attività private elencate nell'allegata tabella A, si applica il regime amministrativo ivi indicato. Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione. Normativa speciale in materia di esercizio di attività in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali: il c. 4 dell’art. 1 del dlgs n. 222/2016 prevede che il Comune, d'intesa con la Regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e sentite le associazioni di categoria, può adottare deliberazioni volte a delimitare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata nel rispetto delle condizioni definite dall’art. 15 del dlgs n. 59/2010, l'esercizio di una o più attività individuate dal decreto medesimo, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni hanno l’obbligo di trasmettere, per il tramite della Regione, copia delle deliberazioni alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico che assicurano congiuntamente il monitoraggio. 3. IL GLOSSARIO UNICO Il Decreto legislativo n. 222/2016, all’articolo 1, comma 2, ha previsto che, con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con successivo Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la 4 Conferenza, è adottato un glossario unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all'articolo 2 del medesimo decreto. In attuazione di tale previsione è stato emanato il D.M. 2 marzo 2018 che, all'allegato 1, reca il glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera. La tabella allegata al DM ha carattere ricognitivo ed individua, per ciascuna delle categorie di intervento ascritte dall’art. 6 del DPR 380/2001 all’edilizia libera, l’elenco delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio (ad es. la “pavimentazione interna esterna” può essere oggetto di Riparazione, sostituzione, rinnovamento; le “opere per arredo da giardino” possono essere oggetto di Installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento, l’”impianto di climatizzazione” può essere oggetto di Installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento – comprese le opere correlate di canalizzazione – e/o messa a norma. ecc. ecc.), per un totale di 58 elementi oggetto di intervento. Ciò al fine di facilitare al massimo la lettura da parte di cittadini ed imprese. 4. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA In attuazione dell’articolo 12, c.2, del decreto-legge n. 83/2014 è stato emanato, con DPR 13 febbraio 2017, n. 31, il Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Il DPR amplia e precisa le ipotesi di interventi di lieve entità, opera una serie di ulteriori semplificazioni procedimentali ed individua le tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica. In particolare il DPR individua (Allegato «A») 31 interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica (Es. Opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso; Realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all'interno dei cimiteri; Installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato; ecc. ecc.) ed ulteriori tipologie di intervento che sono considerate "libere” se nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico. Il regolamento poi individua gli Interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato: in tutto 42 voci, contenute nell’Allegato «B» (Es: interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente; interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione; ecc. ecc.). Sono altresì sottoposte a procedimento autorizzatorio semplificato le istanze per il rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche scadute. Il decreto detta poi una serie di norme volte alla semplificazione documentale e procedimentale in ordine all’autorizzazione paesaggistica. 5 Di seguito, i link da cui poter scaricare i documenti e gli accordi citati: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbl icazioneGazzetta=2018-06-15&atto.codiceRedazionale=18A04145&elenco30giorni=true http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_063806_18%20PUNTO%201%20ODG%2022FEBB201 8.pdf http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbl icazioneGazzetta=2018-06-16&atto.codiceRedazionale=18A04147&elenco30giorni=true http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_063807_19%20PUNTO%202%20ODG%2022FEBB201 8.pdf http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbl icazioneGazzetta=2017-06-05&atto.codiceRedazionale=17A03580&elenco30giorni=false http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbl icazioneGazzetta=2017-08-16&atto.codiceRedazionale=17A05616&elenco30giorni=false http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbl icazioneGazzetta=2017-08-16&atto.codiceRedazionale=17A05617&elenco30giorni=false http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbl icazioneGazzetta=2017-12-09&atto.codiceRedazionale=17A08187&elenco30giorni=false http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060529_REP.%20119%20CU%20(P.%202%20ODG).p df http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbl icazioneGazzetta=2016-11-26&atto.codiceRedazionale=16G00237&elenco30giorni=false http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbl icazioneGazzetta=2018-04-07&atto.codiceRedazionale=18A02406&elenco30giorni=false http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbl icazioneGazzetta=2017-03-22&atto.codiceRedazionale=17G00042&elenco30giorni=false http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbl icazioneGazzetta=2016-07-13&atto.codiceRedazionale=16G00140&elenco30giorni=false LUGLIO 2018
Semplificazione burocratica per edilizia e attività produttive, quali doveri per i Comuni? Redazione QualEnergia.it
http://www.qualenergia.it/pro/articoli/semplificazione-burocratica-per-edilizia-e-attivita-produttive-anci-fa-il-punto/?platform=hootsuite
L'ANCI ha pubblicato una nota esplicativa in merito agli adempimenti in capo ai Comuni conseguenti all’entrata in vigore delle nuove disposizioni sull'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze da parte dei cittadini in materia edilizia e per l'avvio di attività produttive.
Il 15 e 16 giugno 2018 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale gli ultimi di una serie di accordi sanciti in Conferenza Stato-Regioni sull’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze da parte dei cittadini in materia edilizia e per l’avvio di attività produttive. Gli accordi si inseriscono nel […]
lunedì 9 luglio 2018
Efficienza energetica edifici, in vigore la nuova direttiva europea
http://www.edilportale.com/news/2018/07/risparmio-energetico/efficienza-energetica-edifici-in-vigore-la-nuova-direttiva-europea_64992_27.html di Rossella Calabrese
#Efficienzaenergetica edifici, in vigore la nuova direttiva europea
L’Italia dovrà recepirla entro il 10 marzo 2020. Edifici smart e a energia quasi zero entro il 2050
Parte oggi il conto alla rovescia per l’attuazione della direttiva 2018/844/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e sull’efficienza energetica: entro il 10 marzo 2020, gli Stati membri dell’Unione europea dovranno mettere a punto la normativa nazionale di recepimento.
La direttiva 2018/844/UE, pubblicata sulla Gazzetta europea del 19 giugno scorso ed in vigore da oggi, impone ai Paesi europei di elaborare nei prossimi anni una strategia a lungo termine per sostenere la ristrutturazione degli edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, e di facilitare la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.
La direttiva ha l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica degli edifici attraverso:
- la promozione di ristrutturazioni economicamente efficienti;
- l’introduzione di un ‘indicatore di intelligenza’ per gli edifici che, grazie all’interazione con la rete, potrà adattare il consumo energetico alle esigenze reali degli abitanti;
- la semplificazione delle ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento dell’aria;
- la promozione dell’elettromobilità mediante l’istituzione di un quadro per i posti auto destinati ai veicoli elettrici.
Per gli edifici oggetto di “ristrutturazioni importanti” invece, gli Stati dovranno favorire l’utilizzo di “sistemi alternativi ad alta efficienza, nella misura in cui è tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile” e si dovranno “prendere in considerazione le questioni del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all’intensa attività sismica”.
L’indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza dovrà tener conto delle caratteristiche di maggiore risparmio energetico, di analisi comparativa e flessibilità, nonché delle funzionalità e delle capacità migliorate attraverso dispositivi più interconnessi e intelligenti.
Gli edifici residenziali di nuova costruzione e sottoposti a ristrutturazione importante con più di 10 posti auto dovranno essere predisposti all’installazione in ogni posto auto, di infrastrutture di canalizzazione, cioè condotti per cavi elettrici per punti di ricarica per i veicoli elettrici.
Per gli edifici residenziali e per quelli non residenziali sono previste deroghe, tra cui l’esenzione per gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione importante la cui richiesta di permesso di costruire sia stata presentata entro il 10 marzo 2021. Tali deroghe dovranno essere espressamente previste dalle normative nazionali. Ricordiamo che in Italia dal 1° gennaio 2018 il titolo abilitativo per i nuovi edifici è vincolato alla predisposizione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.
Leggi tutti i contenuti della direttiva 2018/844/UE
L’obiettivo complessivo della nuova direttiva 2018/844/UE è quello di abbattere dell’80-95%, rispetto ai livelli del 1990, le emissioni di gas serra entro il 2050, con target intermedi al 2030 e 2040.
La direttiva 2018/844/UE, pubblicata sulla Gazzetta europea del 19 giugno scorso ed in vigore da oggi, impone ai Paesi europei di elaborare nei prossimi anni una strategia a lungo termine per sostenere la ristrutturazione degli edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, e di facilitare la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.
La direttiva ha l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica degli edifici attraverso:
- la promozione di ristrutturazioni economicamente efficienti;
- l’introduzione di un ‘indicatore di intelligenza’ per gli edifici che, grazie all’interazione con la rete, potrà adattare il consumo energetico alle esigenze reali degli abitanti;
- la semplificazione delle ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento dell’aria;
- la promozione dell’elettromobilità mediante l’istituzione di un quadro per i posti auto destinati ai veicoli elettrici.
Efficienza energetica edifici, nuove costruzioni e ristrutturazioni economicamente efficienti
Gli Stati membri dovranno fare in modo che, prima dell’inizio dei lavori di costruzione “si tenga conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili”.Per gli edifici oggetto di “ristrutturazioni importanti” invece, gli Stati dovranno favorire l’utilizzo di “sistemi alternativi ad alta efficienza, nella misura in cui è tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile” e si dovranno “prendere in considerazione le questioni del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all’intensa attività sismica”.
Efficienza energetica edifici, gli ‘indicatore d’intelligenza’
Entro la fine del 2019, la Commissione europea dovrà sviluppare l’‘indicatore d’intelligenza’, uno strumento che misuri la capacità degli edifici di migliorare la propria operatività e interazione con la rete, adattando il consumo energetico alle esigenze reali degli abitanti.L’indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza dovrà tener conto delle caratteristiche di maggiore risparmio energetico, di analisi comparativa e flessibilità, nonché delle funzionalità e delle capacità migliorate attraverso dispositivi più interconnessi e intelligenti.
Efficienza energetica edifici e mobilità elettrica
La nuova direttiva introduce requisiti sulla mobilità elettrica: gli edifici non residenziali di nuova costruzione e sottoposti a ristrutturazione importante con più di 10 posti auto dovranno essere dotati di almeno un punto di ricarica per veicoli elettrici, ai sensi della direttiva 2014/94/UE” e predisposti alla successiva installazione di punti di ricarica per almeno un posto auto su cinque. Entro il 1° gennaio 2025 gli Stati dovranno fissare “requisiti per l’installazione di un numero minimo di punti di ricarica per tutti gli edifici non residenziali con più di 20 posti auto”.Gli edifici residenziali di nuova costruzione e sottoposti a ristrutturazione importante con più di 10 posti auto dovranno essere predisposti all’installazione in ogni posto auto, di infrastrutture di canalizzazione, cioè condotti per cavi elettrici per punti di ricarica per i veicoli elettrici.
Per gli edifici residenziali e per quelli non residenziali sono previste deroghe, tra cui l’esenzione per gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione importante la cui richiesta di permesso di costruire sia stata presentata entro il 10 marzo 2021. Tali deroghe dovranno essere espressamente previste dalle normative nazionali. Ricordiamo che in Italia dal 1° gennaio 2018 il titolo abilitativo per i nuovi edifici è vincolato alla predisposizione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.
Leggi tutti i contenuti della direttiva 2018/844/UE
L’obiettivo complessivo della nuova direttiva 2018/844/UE è quello di abbattere dell’80-95%, rispetto ai livelli del 1990, le emissioni di gas serra entro il 2050, con target intermedi al 2030 e 2040.
domenica 8 luglio 2018
Crolla un solaio in un appartamento di via Massimo D'Azeglio Latina - Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il crollo al terzo piano all'interno della camera da letto, dove non c'erano per fortuna persone
https://www.latinaoggi.eu/news/cronaca/64899/crolla-un-solaio-in-un-appartamento-di-via-massimo-dazeglio
giovedì 5 luglio 2018
domani 6 luglio festa patronale di Santa Maria Goretti uffici pubblici chiusi a Latina
Avviso
Chiusura uffici per festività del Santo patrono
Per la festività del Santo patrono gli uffici di Latina sono chiusi il giorno 6 luglio - Santa Maria Goretti.
condono edilizio Abusivismo, la Corte Costituzionale boccia la legge campana
http://www.wwf.it/news/notizie/?40721/Abusivismo-la-Corte-Costituzionale-boccia-la-legge-campana
La sentenza della Corte costituzionale (N. 140/18) depositata oggi e che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme campane che consentivano ai comuni di non procedere alle demolizioni e di affittare o addirittura alienare l'immobile abusivo allo stesso costruttore abusivo, non solo rappresenta un successo per tutti coloro che si battono contro l’abusivismo edilizio e per curare le ferite del territorio ma è una vittoria della legalità e del buon senso.
La sente...
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WWF.IT
Abusivismo, WWF: la sentenza della Consulta sulla legge campana è la vittoria della legalità
martedì 3 luglio 2018
Legge sui domini collettivi, forum a Giulianello con l'Asbuc Domani alle 18.30 nella sede della delegazione comunale l'incontro di aggiornamento sul percorso di valorizzazione dei diritti di uso civico
https://www.latinaoggi.eu/news/attualita/64775/legge-sui-domini-collettivi-forum-a-giulianello-con-lasbuc
Un confronto sulla legge dei domini collettivi. Il comitato promotore Asbuc di Giulianello ha programmato per ercoledì 4 luglio), alle 18:30, presso la Delegazione comunale, un incontro pubblico di aggiornamento sul percorso di tutela e valorizzazione dei diritti di uso civico, nel corso del quale verranno illustrati i risultati raggiunti e le sfide ancora da affrontare. Tra le novità più rilevanti, si parlerà della legge del 20/11/2017 n° 168 e della conseguente necessità d...
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LATINAOGGI.EU
Domani alle 18.30 nella sede della delegazione comunale l'incontro di aggiornamento sul percorso di valorizzazione dei diritti di uso civico
domenica 1 luglio 2018
scheda carburante Pompe di benzina, slitta al 2019 la fattura elettronica: ecco cosa cambierà
http://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/diritti-consumatori/2018/07/01/news/pompe_di_benzina_slitta_la_fattura_elettronica_al_via_dal_2019_anziche_da_luglio-200362696/?ref=twhr×tamp=1530450281000&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
Il decreto legge appena varato dal governo rinvia al prossimo gennaio l’obbligo di emissione per i benzinai della nuova fattura elettronica nei confronti di imprese e professionisti e l’abolizione della scheda carburante. La proroga è stata richiesta dalle associazioni di categoria per adeguarsi alle novità
di ERIKA TOMASICCHIO
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