lunedì 25 giugno 2018

Gazebo e porticati, ecco quando serve il permesso di costruire

http://www.edilportale.com/news/2018/06/normativa/gazebo-e-porticati-ecco-quando-serve-il-permesso-di-costruire_64395_15.html
di Paola Mammarella

Dipende dall’utilizzo cui è destinato, dalle dimensioni e dalla struttura. Giurisprudenza e glossario unico concordi

Gazebo e porticati, ecco quando serve il permesso di costruire

Gazebo e porticati di grandi dimensioni, o che per le loro caratteristiche non possono definirsi opere precarie, necessitano del permesso di costruire per l’installazione. Lo hanno spiegato, con due diverse pronunce, i Tribunali Amministrativi della Toscana e della Calabria.
 

Gazebo, edilizia libera o permesso di costruire?

Con la sentenza 556/2018, il Tar Toscana ha spiegato che i gazebo non precari, ma destinati a soddisfare esigenze permanenti, devono essere considerati manufatti in grado di alterare lo stato dei luoghi e aumentare il carico urbanistico. Non è rilevante la precarietà della struttura, l’amovibilità e la mancanza di opere murarie, perché a determinare il titolo abilitativo è l’utilizzo che si fa del manufatto.
 
Nel caso esaminato dai giudici, il gazebo aveva una superficie di 24 metri quadri, era dotato di una struttura con tubi di ferro, infissi in una piastra di cemento e di una copertura di plastica.

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Si trattava, quindi, di una struttura destinata a soddisfare esigenze permanenti che alterava lo stato dei luoghi incrementando anche il carico urbanistico. Il Tar non ha preso in considerazione la precarietà strutturale del manufatto perché, come già espresso in molte pronunce, ciò che conta è l’utilizzo. Se questo non è stagionale, ma permanente, bisogna richiedere il permesso di costruire.
 

Porticato, è una pertinenza?

Lo stesso discorso vale anche per la realizzazione di un porticato. Questa volta sono stati i giudici del Tar Calabria, con la sentenza 887/2018 a pronunciarsi sul titolo abilitativo necessario per un manufatto adiacente al fabbricato esistente, realizzato con travetti in legno ancorati al pavimento con piastre di acciaio, costituito da due locali. Il manufatto era chiuso da un lato con pannelli in legno, vetro e plastica e aveva una copertura con montanti in legno e lamiera. Durante la costruzione, il Comune aveva ordinato la sospensione dei lavori edili, la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi.
 
Anche in questo caso, i giudici hanno affermato che ciò che caratterizza una costruzione precaria non sono i materiali impiegati o il tipo di fissaggio a terra, ma l’uso cui è destinata. Dal momento che il portico doveva essere utilizzato per un’attività commerciale, il Tar ha presunto un utilizzo permanente.
 
Allo stesso tempo, l’opera non è stata classificata come pertinenza perché di dimensioni rilevanti rispetto alla costruzione principale e quindi in grado di aumentare il carico urbanistico nella zona.
 

Edilizia libera, rientrano gazebo e porticati?

Se la giurisprudenza è unanime nell’affermare che il titolo abilitativo necessario per un intervento è determinato dall’utilizzo (temporaneo o permanente) che si intende fare dell’opera costruita, il primo elenco del glossario unico (DM 2 marzo 2018), contenente gli interventi di edilizia libera ed emanato ai sensi del decreto sulla Scia (D.lgs. 222/2016), conferma questa impostazione, tornando anche sul concetto di struttura e ancoraggio al suolo.
 
Secondo il glossario, sono opere di edilizia libera l’installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di gazebo di limitate dimensioni non stabilmente infissi al suolo.
 
Il glossario aggiunge inoltre che rientrano nell’edilizia libera le opere contingenti e temporanee, destinate ad essere rimosse al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore a 90 giorni. Tra queste, la tabella del glossario annovera i gazebo.
 
Questo significa che l’installazione di un gazebo rientra negli interventi di edilizia libera solo al ricorrere di determinate condizioni strutturali e di utilizzo.
 
Nel glossario non compare invece il portico. A prescindere dal titolo abilitativo necessario, si può quindi escludere che sia un intervento di edilizia libera.
 
La pubblicazione dei successivi glossari, con gli interventi soggetti a Cila, Scia e Permesso di Costruire definirà in modo uniforme a quale titolo abilitativo saranno soggetti i gazebo stabilmente infissi al suolo e i portici.
 
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