La realizzazione di questi interventi non richiede l’autorizzazione paesaggistica
Con l’arrivo della stagione primaverile, cresce la voglia di attrezzare gli spazi esterni con tende da sole, pergolati e gazebo.
La pubblicazione del Glossario unico per le opere di edilizia libera ha contribuito a mettere ordine in questo campo, specificando le tipologie di manufatti leggeri che rientrano negli interventi di edilizia libera e che non necessitano di alcun titolo abilitativo.
Il Glossario unico (DM 2 marzo 2018), quindi, ufficializza l’orientamento della giurisprudenza secondo cui questa tipologia di interventi non ha rilevanza edilizia e non richiede alcun permesso perchè ha una semplice funzione accessoria di arredo dello spazio esterno, limitata nel tempo.
Sono escluse anche “tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo” poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attivita' commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero.
La pubblicazione dei prossimi elenchi con gli interventi soggetti a Cila, Scia e Permesso di Costruire permetterà di chiarire quale titolo edilizio è necessario per l’installazione di gazebo e pergolati stabilmente infisso al suolo. Il Dlgs 222/2016, infatti, specifica soltanto che la nuova costruzione di manufatti edilizi richiede il permesso di costruire.
Per la realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc è necessaria l’autorizzazione paesaggistica semplificata.
La pubblicazione del Glossario unico per le opere di edilizia libera ha contribuito a mettere ordine in questo campo, specificando le tipologie di manufatti leggeri che rientrano negli interventi di edilizia libera e che non necessitano di alcun titolo abilitativo.
Tende: come realizzarle senza autorizzazione
Il glossario specifica che non è necessario richiedere alcun titolo edilizio per l’installazione, la riparazione, la sostituzione o il rinnovamento di tende da sole, tende a pergola, pergotende e copertura leggera di arredo.Il Glossario unico (DM 2 marzo 2018), quindi, ufficializza l’orientamento della giurisprudenza secondo cui questa tipologia di interventi non ha rilevanza edilizia e non richiede alcun permesso perchè ha una semplice funzione accessoria di arredo dello spazio esterno, limitata nel tempo.
Autorizzazione paesaggistica: è necessaria per le tende?
Dal punto di vista paesaggistico, come chiarito dal DPR 31/2017, l’installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato non richiede alcuna autorizzazione paesaggistica.Sono escluse anche “tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo” poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attivita' commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero.
Edilizia libera: quando rientrano gazebo e pergolati
Il glossario include l’installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di gazebo e pergolati tra le opere di edilizia libera, purché siano di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo.La pubblicazione dei prossimi elenchi con gli interventi soggetti a Cila, Scia e Permesso di Costruire permetterà di chiarire quale titolo edilizio è necessario per l’installazione di gazebo e pergolati stabilmente infisso al suolo. Il Dlgs 222/2016, infatti, specifica soltanto che la nuova costruzione di manufatti edilizi richiede il permesso di costruire.
Gazebo e pergolati sono esclusi dall'autorizzazione paesaggistica
Dal punto di vista paesaggistico, la nuova legge sull’autorizzazione paesaggistica non parla esplicitamente di gazebo e pergolati, tuttavia specifica che installazione di pergolati, singoli manufatti amovibili o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attivita' didattico-ricreative rientra tra le opere per cui non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica.Per la realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc è necessaria l’autorizzazione paesaggistica semplificata.
Nessun commento:
Posta un commento