domenica 10 dicembre 2017

Sismabonus, detraibili al 70-80% anche i lavori di manutenzione collegati

di Alessandra Marra http://www.edilportale.com/news/2017/12/normativa/sismabonus-detraibili-al-70-80-anche-i-lavori-di-manutenzione-collegati_61283_15.html

L’Agenzia Entrate aggiunge che il limite complessivo dei lavori di ristrutturazione e di miglioramento antisismico è di 96 mila euro

Per il sismabonus “potenziato” (70% o 80%) vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore a esso collegati o correlati? Qual è il limite massimo di spesa agevolabile? Il sismabonus deve essere necessariamente ripartito in cinque quote annuali o, a scelta del contribuente, può essere fruito nel termine di dieci anni previsto per la detrazione relativa agli interventi di recupero edilizio?
 
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 147/2017 risponde a queste domande, sollevate da un’istanza d’interpello, e fornisce alcune precisazioni sui lavori antisismici (sismabonus) con riferimento all’ipotesi in cui su uno stesso immobile, oltre  all’adozione di misure antisismiche, vengano realizzati anche lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria, nonché di riqualificazione energetica.
 

Sismabonus e spese di manutenzione ordinaria e straordinaria

Nell’interpello un contribuente chiede all’Agenzia se, nell’ambito di lavori per il miglioramento sismico (che usufruiscano del bonus maggiorato al 70-80%) possano rientrare anche gli interventi di manutenzione ordinaria (ad es. intonacatura e tinteggiatura, rifacimento di pavimenti, etc.) necessari per il completamento dell'opera nel suo complesso.
 
Le Entrate specificano che per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche è applicabile il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore a esso collegati o correlati.
 
Pertanto, la detrazione prevista per gli interventi antisismici (anche nelle misure potenziate del 70% e dell’80%) può essere applicata pure alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati in dipendenza e a completamento dell’intervento principale finalizzato alla messa in sicurezza statica e all’adozione di misure antisismiche.
 

Sismabonus potenziato, limite temporale di ripartizione

Per il limite temporale di ripartizione del sismabonus, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che per il sismabonus potenziato non è prevista la possibilità di scegliere il numero di rate in cui ripartire la detrazione. Ne consegue che il contribuente, se decide di avvalersi della maggiore detrazione del 70% (o dell’80%), è tenuto necessariamente a ripartire la detrazione in cinque rate.
 
In ogni caso, sottolinea ancora l’Agenzia, è comunque possibile scegliere di avvalersi della detrazione “base” del 50%da ripartire in dieci rate di pari importo, prevista per l’adozione di misure antisismiche in quanto si tratta pur sempre di lavori rientranti nel novero di quelli che danno diritto all’agevolazione connessa al recupero del patrimonio edilizio.
 

Sismabonus: limite di spesa agevolabile

Infine, a proposito del limite di spesa agevolabile nel caso di esecuzione su uno stesso edificio di interventi antisismici, di interventi di manutenzione straordinaria, l’Agenzia chiarisce che il limite di 96mila euro è unico in quanto riferito all’immobile.
 
Ne consegue che per gli interventi di consolidamento antisismico per i quali si può usufruire del sismabonus, anche potenziato, non è possibile beneficiare di un autonomo limite di spesa in quanto tale norma non individua una nuova categoria di interventi agevolabili, ma rinvia a quella generale riferito alla ristrutturazione.
 
Il limite di spesa dei 96mila euro, invece, non opera per gli interventi di riqualificazione energetica (riqualificazione globale dell’edificio) per i quali è possibile beneficiare della detrazione del 65% nei limiti specificamente stabiliti dalla relativa disciplina.
 

Sismabonus: via libera alla misure del Bilancio 2018

Con il via libera del Senato al disegno di legge di Bilancio 2018, si amplia la platea dei beneficiari del sismabonus che, dal 2018, saranno anche gli istituti di edilizia popolare.
 
Restano invariate le altre condizioni: per le spese di messa in sicurezza antisismica degli edifici residenziali e produttivi situati nelle zone a rischio sismico 1,2 e 3, effettuate fino al 31 dicembre 2021, è riconosciuta una detrazione fiscale Irpef o Ires. Si parte dal 50% e si può arrivare al 70% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore e all’80%se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori. Il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 96mila euro.
 
Nei condomìni si parte sempre dal 50% e si può raggiungere il 75% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore e l’85% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori. In questo caso, il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 96mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
 
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