lunedì 28 maggio 2012

Pontinia bonus volumetrico per energie rinnovabili

Si dà atto che rientra il consigliere Bilotta Ernesto, pertanto i consiglieri presenti sono 15; IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che il D. L.vo n. 28 del 03.03.2011, all’art.12, prevede che “I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all'allegato 3 (di cui allo stesso Decreto), beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatte salve le aree individuate come zona A dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Rilevato che il bonus volumetrico di cui sopra comporta la realizzazione di un ulteriore volume rispetto a quello massimo consentito per le aree ove è localizzato l’intervento; Considerato che anche per la realizzazione dell’eventuale bonus volumetrico non si può incidere e derogare da indici e parametri edilizi che interessino e coinvolgano eventuali diritti di terzi, quali, ad esempio, distanze minime dai confini e dai fronti stradali, altezza massima degli edifici, distanze dai fabbricati; Ritenuto opportuno procedere alla emanazione di specifica direttiva a riguardo, anche la fine di una omogenea applicazione della normativa sul territorio comunale ed in conformità al principio generale della trasparenza, omogeneità e coerenza degli Atti e die procedimenti amministrativi; Visto il D. L.vo 267/2000 Visto il D. L.vo 28/2011 Udita la discussione in aula tra i consiglieri come da verbale di registrazione; Messa ai voti la proposta di delibera, la stessa viene approvata con: Consiglieri presenti: 15 Consiglieri assenti: 2 (Mantova Massimo Vincenzo, Boschetto Stefano Maria) Voti favorevoli: unanimità Voti contrari: // All’esito della votazione; DELIBERA il “bonus” volumetrico del 5%, previsto dall’art. 12 del D. L.vo per i progetti 1) di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all'allegato 3 (di cui allo stesso Decreto), può essere realizzato (nelle zone territoriali omogenee di cui al Decreto 1444/1968 diverse dalla zona A) nel rispetto dei diritti di terzi e, pertanto, nel rispetto dei seguenti indici e parametri previsti dalle NTA delle aree interessate: distanza dai confini e dal fronte (o dai - fronti) stradali; - altezza massima degli edifici; - distanze fra fabbricati I suddetti parametri sono quelli cui fare esclusivamente riferimento per la verifica della realizzabilità dell’intervento, nei limiti della volumetria assentibile, ivi compresa quella derivante dalla utilizzazione del bonus volumetrico di cui sopra. 2)IL bonus volumetrico di cui al precedente punto, trova applicazione per le richieste avanzate dal 01.06.2012, così come è evidenziato dall’allegato 3 al D. L.vo 28/2011. Le richieste relative a progetti in corso alla data di presentazione della richiesta stessa, saranno esaminate ed evase seguendo l’ordine cronologico di presentazione e secondo un elenco appositamente predisposto per tale tipologia d’intervento.

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