giovedì 3 maggio 2012

Imu attesa per modelli dichiarazione da presentare a settembre

Imu, attesi i modelli per la dichiarazione Presentazione obbligatoria in presenza di variazioni rilevanti che incidono sulla determinazione dell’imposta di Paola Mammarella 03/05/2012 - Contribuenti in attesa che venga definito il modello per la dichiarazione Imu, che dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2012, e in generale non oltre 90 giorni dalla data in cui sorgono i presupposti per l’adempimento. Si tratta di una dichiarazione, prevista dal Decreto Legislativo 23/2011 sul federalismo fiscale, da presentare all'Agenzia delle Entrate se la situazione dell’immobile o del contribuente è cambiata in modo tale da determinare variazioni nell’importo dell’imposta. Possono rientrare in questa casistica gli immobili che col regime Ici erano considerati abitazioni principali, ma che non rientrano più in questa categoria dopo le novità introdotte dalle norme sull’Imu, o le situazioni di coniugi che fissano la propria dimora in abitazioni diverse. Il modello della dichiarazione sarà approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze per definire i casi che rendono necessaria la dichiarazione, ma anche per precisare che, in assenza di modifiche sostanziali, la stessa dichiarazione potrà essere utilizzata per determinare l’ammontare dell’imposta relativa agli anni successivi. In generale, la presentazione della dichiarazione è obbligatoria entro 90 giorni dall'inizio del possesso dell'immobile o dal verificarsi delle variazioni rilevanti. Per il 2012, la scadenza è fissata al 30 settembre. Ricordiamo che, ai sensi della Legge 44/2012 sulla Semplificazione fiscale, in vigore dalla fine del mese scorso, l’Imu sulla prima casa può essere pagata in tre rate da corrispondere entro il 18 giugno, 17 settembre e 17 dicembre. La scadenza fissata dalla norma è il 16 del mese, ma trattandosi di giorni festivi il termine slitta al giorno successivo. Le prime due rate ammonteranno a un terzo dell’imposta, calcolata sull’aliquota base. Dall’importo dovranno essere sottratte le detrazioni cui il contribuente abbia eventualmente diritto. Si ipotizza quindi che saranno più leggere rispetto al conguagli di dicembre, su cui si scaricheranno gli eventuali aumenti delle aliquote deliberati dai Comuni. Le agevolazioni sulla prima casa, che consistono nella rateizzazione e nell’aliquota al 4 per mille, possono riguardare una sola abitazione, dove il nucleo familiare ha stabilito la propria dimora abituale e la sua residenza anagrafica. Se i componenti del nucleo familiare dimorano e risiedono in appartamenti diversi, anche se situati nello stesso comune, l’aliquota agevolata e la detrazione si applicano solo ad uno dei due. In caso di separazione o divorzio, l’Imu sulla casa coniugale sarà dovuta dal coniuge che l’ha ricevuta in assegnazione. I contribuenti proprietari di prima casa hanno inoltre diritto a una detrazione di 200 euro, cui si aggiunge un bonus aggiuntivo di 50 euro per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni. Ad ogni modo, la detrazione supplementare non può superare i 400 euro. La legge sulla semplificazione fiscale ha inoltre ridotto del 50 per cento la base imponibile degli immobili storici o inagibili e inutilizzati. Nell’ultimo caso, l’agevolazione spetta solo per i periodi dell’anno in cui si verifica la condizione di inagibilità e mancato utilizzo. (riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2012/05/normativa/imu-attesi-i-modelli-per-la-dichiarazione_27300_15.html

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